The Italian Supreme Court, with judgment no. 161/2012 filed on January 11 2012, has ruled that, in the case of unlawful dismissals, the employer is obliged to pay the reinstated employee’s salaries and social contributions from the date of dismissal to the date of reinstatement.
Con la sentenza n. 161/2012, depositata l’11 Gennaio, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro ha l’onere di versare le retribuzioni e i relativi contributi nel periodo compreso tra l’espulsione del lavoratore e la sua reintegra.
The Supreme Court judges have stated, moreover, that the aforementioned salaries and social security contributions should not be paid in the event that the termination of the employment relationship is the employee’s fault or in the event that the employee waives his or her claim to reinstatement by executing a settlement agreement.
Gli Ermellini hanno, tuttavia, sostenuto, altresì, che i suddetti pagamenti (retribuzione e contributi) non devono essere corrisposti nel caso in cui la prestazione lavorativa non sia stata resa per fatto imputabile al lavoratore ovvero nel caso di accordo transattivo con il quale il lavoratore abbia rinunciato alla ripresa delle mansioni.