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La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che Uber Pop è un servizio di trasporto.

La pronuncia della Corte di Giustizia nel caso “Uber”

La Corte, con la sentenza emessa nella controversia C-434/15, in data 20 dicembre 2017, ha esaminato l’annosa questione della qualificazione giuridica del servizio denominato Uber Pop, concludendo per l’inclusione del medesimo fra i “servizi di trasporto”.

Ma che cos’è Uber Pop?

Si tratta di un’applicazione attraverso la quale gli utenti sono posti in condizione di prenotare corse private che vengono offerte da guidatori non professionisti, a costi sensibilmente ridotti rispetto a quelli professionisti. Sostanzialmente, tramite Uber Pop, chiunque può offrire servizi di trasporto a terzi, senza dover richiedere autorizzazioni amministrative e/o licenze e senza dover sottostare alla rigida regolamentazione normativa prevista per l’esercizio dell’attività di autotrasporto pubblico non di linea.

Uber Pop e concorrenza sleale: il caso dell’Italia

Data la natura dell’applicazione e, soprattutto, la possibilità concessa a chiunque di divenire, di fatto, un driver in grado di offrire il medesimo servizio dei taxi e degli NCC, sono stati intentati numerosi procedimenti nei confronti della società Uber per concorrenza sleale.

Le associazioni di categoria lamentavano che Uber, alla luce del mancato rispetto della rigida normativa, di stampo pubblicistico, in materia di trasporto pubblico non di linea, era in grado di praticare prezzi sensibilmente inferiori a quello dei soggetti autorizzati e che ne derivava un’illecita concorrenza nei confronti di quegli operatori soggetti, invece, alla normativa sopra richiamata e tenuti, di conseguenza, a sopportarne i costi. In altre parole, si riteneva che Uber fosse un vero e proprio fornitore di servizi di trasporto.

Dall’altro canto Uber, invece, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, in particolare, affermando di essere un mero fornitore di servizi informatici tesi a consentire l’incontro tra domanda e offerta.

La prima pronuncia in cui si è affrontato il merito della questione è quella del Tribunale di Torino, sentenza 22 marzo 2017, in cui sono state, sostanzialmente, accolte le ragioni delle associazioni di categoria ed Uber è stata qualificata alla stregua di un fornitore di servizi di trasporto, sulla base dei seguenti parametri:

  • Uber riceve direttamente il pagamento della corsa;
  • Uber gestisce l’applicazione e la messa in contatto di conducenti ed utenti del servizio;
  • Uber seleziona gli autisti;
  • Uber rilascia le ricevute;
  • Uber si avvantaggia economicamente in modo diretto ed indiretto.

UBER si pone sul mercato del trasporto pubblico non di linea al pari di qualsivoglia radiotaxi, società, cooperativa o consorzio di tassisti [..] i drivers e il gestore dell’app costituiscono un sistema integrato (gli uni non potrebbero operare senza l’altra e viceversa) idoneo a rendere il servizio che, così come complessivamente strutturato e fornito, si pone in concorrenza con il trasporto pubblico dei taxi

Il Tribunale di Torino, quindi, ha esaminato l’organizzazione complessiva del servizio ed ha valorizzato l’elemento costituito dal rilevante potere decisionale sussistente in capo al gestore dell’applicazione.

Le conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea

A non dissimili conclusioni è giunta anche la pronuncia della Corte di Giustizia Europea qui commentata. La Corte ha rilevato che, in linea di principio, un servizio d’intermediazione consistente nel mettere in contatto un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana costituisce, a prima vista, un servizio distinto dal servizio di trasporto materialmente inteso e, quindi, può essere qualificato come “servizio della società dell’informazione” ai sensi della normativa comunitaria.

Tuttavia, nel caso in esame, si evidenzia che il servizio offerto da Uber non può essere considerato alla stregua di un mero servizio di intermediazione in quanto viene creata, allo stesso tempo, anche un’offerta di servizi di trasporto urbano che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici, quali l’applicazione di cui al procedimento principale, e di cui organizza il funzionamento generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana.

È l’influenza dominante di Uber sulla determinazione delle condizioni organizzative del servizio a renderlo un servizio di trasporto a tutti gli effetti.

Elementi quali la fissazione del prezzo massimo della corsa, l’incasso diretto delle somme, il controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, la possibilità di escludere i medesimi dalla piattaforma sono indici sintomatici del fatto che si sarebbe in presenza di un servizio ben più complesso di un mero “incontro tra domanda ed offerta”.

La fine della sharing economy?

Alcuni autorevoli commentatori ritengono che con i provvedimenti sopra menzionati si vorrebbe “bloccare” l’innovazione e la concorrenza per conservare anacronistiche rendite di posizione.

A mio modesto avviso, sono due gli elementi da considerare:

  1. Il servizio. In relazione alle piattaforme di sharing occorre stabilire se la prestazione da effettuarsi nel mondo reale sia economicamente indipendente da quella da rendersi in forma elettronica. Prendiamo ad esempio un sito di incontro tra domanda ed offerta in materia di vendite immobiliari. La prestazione da effettuarsi nel mondo reale è la vendita dell’immobile. Al riguardo le condizioni dell’operazione vengono stabilite dalle parti contrattuali, senza alcun incidenza del gestore della piattaforma. Nel caso di Uber Pop, invece, il complesso dei poteri decisionali sussistenti in capo al gestore rendono evidente che le condizioni del servizio di trasporto non sono concordate tra l’autista e il cliente, bensì sono fortemente influenzate dal gestore della piattaforma. È quindi necessaria un’analisi caso per caso.
  2. Le regole. La funzione stessa dei progetti imprenditoriali innovativi è quello di innovare il mercato. Tuttavia, l’innovazione tecnologica non può prescindere completamente dal rispetto delle regole. Regole che, nel caso dei servizi di trasporto, sono dettate anche a tutela degli stessi fruitori del servizio. Altra questione sarebbe quella di interrogarsi sulla persistente utilità di quelle regole, così come previste. Ma è una riflessione di natura politico-economica sulla quale entrano in gioco interessi contrapposti.Per concludere, la sentenza della Corte Europea ci offre, comunque, degli interessanti elementi per analizzare i servizi di intermediazione online. Sarà utile che il consulente legale della startup compia un’approfondita analisi del servizio che si intende offrire per valutare effettivamente  quale sia l’incidenza, dal punto di vista decisionale, del gestore della  piattaforma, ai fini della qualificazione del servizio.

Per concludere, la sentenza della Corte Europea ci offre, comunque, degli interessanti elementi per analizzare i servizi di intermediazione online. Sarà utile che il consulente legale della startup compia un’approfondita analisi del servizio che si intende offrire per valutare effettivamente quale sia l’incidenza, dal punto di vista decisionale, del gestore della piattaforma, ai fini della qualificazione del servizio.

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