Sono sempre più frequenti i casi in cui i coniugi o persone che in regime di convivenza hanno posseduto un animale domestico si rivolgono al giudice ai fini del suo affidamento.
Ciò è dovuto sia alla spinta da parte dell’opinione pubblica volta ad una maggiore tutela degli animali che ad un impegno, quantomeno sulla carta, da parte delle istituzioni.
Infatti, giace in Parlamento da molti anni una proposta di legge con cui si vorrebbe introdurre nel codice civile l’art. 455-ter (affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) che recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio” [1]
In attesa che il Legislatore affronti la questione definitivamente, la giurisprudenza ha reso interessanti pronunce.
Il Tribunale di Foggia, in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ora determinate nel corso della giornata.
Il Tribunale di Cremona, sempre in una causa di separazione, ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il mantenimento. [2]
Il Tribunale di Como ha omologato l’accordo con il quale i coniugi hanno concordato le modalità di gestione e cura dell’animale domestico. Tale pronuncia è rilevante nella parte in cui afferma che le disposizioni con cui le parti concordano l’assegnazione ed il mantenimento dell’animale domestico non contrastano con l’ordine pubblico. [3]
In senso contrario, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2.3.2011, ha dichiarato inammissibile la domanda volta all’assegnazione degli animali di casa in quanto l’ordinamento attualmente non prevede la possibilità di affidare o assegnare gli animali domestici, né essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa.
Un’interessante novità proviene dalla sentenza n. 5322 del 15 marzo 2016 del Tribunale di Roma, in cui il Giudice, richiamando la proposta di legge, nonché alcune delle province sù indicate, focalizza l’attenzione sull’animale e sul suo interesse spirituale-affettivo.
Il caso ha ad oggetto la richiesta da parte dell’attrice di ordinare all’ex convivente la restituzione in suo favore del cane illegittimamente detenuto a seguito della separazione.
Il Giudice, nella motivazione, sostiene che “ciò che più rileva è che, dal punto di vista del cane, che è l’unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano state sposate o meno. Il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come, del resto, è anche per i bambini”.
Dunque, l’animale non essendo una cosa va considerato un “essere senziente” e come tale gode di diritti come riconosciuto dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 13 dicembre 2007.
Per questi motivi il Giudice ha applicato la disciplina relativa ai figli minori disponendo l’affido condiviso e concedendo alla parte che nei sei mesi non lo avrà con sé di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa.
Sembrerebbe che, in caso di animali domestici, i coniugi o ex conviventi devono avere un interesse a preservare il rapporto d’attaccamento o di compagnia con l’animale, che non si esaurisce nell’interesse patrimoniale. Le disposizioni a tutela di tale interesse ricalcano quelle generalmente adottate in tema di affidamento dei figli minori.
Si auspica un’urgente riforma volta alla creazione di una disciplina unitaria e diretta ad una maggiore tutela dell’interesse dell’animale.
Note
1 Camera dei Deputati n. 960 – Proposta del 16.05.2013;
2 Tribunale di Cremona, sentenza del 11.06.2008;
3 Tribunale di Como, decreto del 03.02.2016;
Dott.ssa Morelli Antonietta
L’immagine del post è stata realizzata da Cade Martin, Dawn Arlotta, USCDCP, rilasciata con licenza CC.