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La Suprema Corte, con la sentenza n. 52/12, torna ancora una volta sulla questione della validità del contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. nel caso di sinistri stradali.

Nella fattispecie in esame, il giudice d’appello aveva escluso la cedibilità del credito, con effetti negativi anche sul concreto esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti da parte del cessionario.

In particolare la Corte d’Appello ha rigettato le richieste attoree in quanto, a suo dire, il credito in questione sarebbe futuro e incerto. Da ciò deriverebbe che l’esistenza del credito de quo sarebbe subordinata all’accertamento, da parte del giudice di merito, della responsabilità del sinistro e della quantificazione degli eventuali danni.

La Corte di Cassazione, invece, nella predetta sentenza, enuncia un diverso e opposto principio di diritto: “il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto” (cfr. altresì, in senso conforme, Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812).

L’art. 1260 c.c., infatti, vieta la cessione nel caso di crediti strettamente personali o di espressi divieti da parte della legge, per cui non essendoci alcuna disposizione di legge che vieta la cessione del credito derivante da sinistro stradale e non trattandosi certamente di un credito strettamente personale, la cessione è perfettamente ammissibile.

Ai fini della sua efficacia, è quindi sufficiente che il debitore ceduto l’abbia accettata o che gli sia stata notificata, così come previsto dall’art. 1264 c.c..

Nemmeno può sostenersi la non ammissibilità della cessione, come fatto dalla Corte d’Appello, in quanto ci troveremmo di fronte ad un credito futuro e incerto. Infatti, la Cassazione ha precisato che tali argomentazioni non tengono conto del fatto che gli accertamenti giudiziali, che si risolvono nella verifica della responsabilità del sinistro e nella quantificazione degli eventuali danni non incidono affatto sulla esistenza del credito risarcitorio, il quale sorge al momento stesso del sinistro a favore della parte lesa, e sull’immediato trasferimento del credito risarcitorio ceduto, ma solamente sulla definitiva liberazione del cedente nell’ipotesi di cessione pro solvendo, come quella de qua.

In effetti è bene ribadire che la cessione dei crediti in questione è da considerarsi a titolo oneroso, per cui il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, secondo il disposto di cui all’art. 1266 c.c..

Pertanto, il mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non produce effetti sul piano della validità della cessione (così come l’inesistenza della cosa di per sé normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta esclusivamente il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell’inadempimento contrattuale, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.

Inoltre, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass. n. 21192/04, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale).

In conclusione, essendo la cessione dei crediti derivanti da sinistri stradali ammissibile, il cessionario ha il diritto di proporre l’azione contro la Compagnia di Assicurazione, così come previsto dall’art. 1263 c.c., secondo cui, tramite la cessione, il credito è trasferito non solo con i privilegi e con le garanzie personali, ma anche e soprattutto con gli altri accessori.

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