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L’art. 45 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo ha formalmente espunto dal nostro ordinamento l’obbligo di redazione del Documento programmatico sulla Sicurezza in tutti i casi in cui era previsto dal D.lgs 196/2003.

Il tenore letterale della suddetta disposizione non lascia, infatti, adito a dubbi: all’articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis [] nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Ne deriva, quindi, l’integrale soppressione di ogni obbligo concernente il DPS, anche in relazione alle misure minime di sicurezza.

Giova, sul punto, ricordare che sotto la vigenza della precedente formulazione del Codice sulla protezione dei dati personali, il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici era consentito solo se fosse adottato – fatte salve le altre misure minime ivi previste – anche un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, il cui contenuto era analiticamente disciplinato dal punto 19 dell’Allegato B al Codice Privacy.

La mancata redazione del DPS, inoltre, esponeva il Titolare del trattamento a sanzioni di carattere amministrativo (art. 162 comma 2-bis: sanzione da 10.000 a 120.000 euro) e penale (art. 169 comma 1: arresto fino a due anni).

Oggi, a fronte dell’entrata in vigore del Decreto Legge de quo, la mancata redazione del DPS non comporta più il rischio di incorrere nelle summenzionate sanzioni amministrative e penali.

Inoltre, in virtù dei consolidati principi del diritto penale, possiamo ritenere che l’abolizione della norma incriminatrice de qua, comporti, altresì, la non punibilità per coloro che non abbiano provveduto a redigere il DPS nel periodo anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legge qui commentato.

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