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Con la pronuncia n. 22349/13 la Suprema Corte si è occupata di un curioso caso di tentata estorsione.

Nello specifico, l’imputata aveva avuto una relazione extraconiugale con un uomo, il quale aveva altresì sottoscritto una scrittura privata avente ad oggetto una promessa di pagamento per l’importo di Euro 50.000,00.

Non riuscendo ad ottenere la somma in questione dall’uomo, la donna si rivolgeva ai genitori di quest’ultimo, minacciandoli di rendere pubblica la relazione avuta con lo stesso.

La donna veniva condannata in appello per tentata estorsione e decideva, quindi, di proporre ricorso in Cassazione, sul presupposto che nessun reato poteva essere a lei contestato, in quanto si era limitata a far valere un suo diritto.

I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno confermato la sentenza de qua, ritenendo il motivo d’impugnazione non fondato.

Secondo gli Ermellini, infatti, “l’imputata ha avanzato pretese non giuridicamente tutelate rivolgendosi a soggetti cui non ineriva alcun obbligo giuridico”.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 24 aprile – 13 giugno 2013, n. 26017

(Presidente Giordano – Relatore Locatelli)

Ritenuto di fatto

Con sentenza del 18.6.2011 il Giudice dell’udienza preliminare dei Tribunale di Perugia dichiarava P.F. colpevole del reato di tentato omicidio in danno della moglie P.S., contro la quale esplodeva due colpi di fucile da caccia che la attingevano al torace e all’addome provocandole lesioni gravi e pericolo di vita; escludeva l’aggravante dei futili motivi (contestata per aver commesso il fatto perché la persona offesa faceva uso eccessivo del telefono chiamando ripetutamente il servizio “Magia Hot line 166”), e concesse circostanze attenuanti prevalenti sull’aggravante del rapporto di coniugio, condannava l’imputato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione.

Con sentenza del 2.12.2011 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado appellata dal pubblico ministero e dall’imputato, ritenuta l’aggravante dei futili motivi e reputate le già concesse circostanze attenuanti generiche comunque prevalente rispetto ad entrambe le aggravanti, confermava la pena inflitta.

Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ricorre per violazione di legge e vizio della motivazione: 1) il giudice di seconde cure avrebbe dovuto sussumere la condotta dell’imputato nell’ambito del delitto di lesioni volontarie, perché l’imputato esplose i colpi contro la moglie senza appoggiare il calcio del fucile alla spalla e premendo contemporaneamente e non in successione i due grilletti della doppietta; suo intendimento non era di uccidere la moglie ma di troncare ogni rapporto tra la stessa e persone capaci di arrecare danno economico a lei e ai suoi familiari; 2) insussistenza della aggravante dei futili motivi considerata l’incidenza del costo delle chiamate telefoniche sul bilancio familiare e ritenuto che il motivo dell’azione non si connota di futilità ma di irrazionalità.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del dolo diretto, quantomeno nella forma del dolo alternativo, sul rilievo che l’imputato aveva fatto uso di un’arma di elevatissima capacità offensiva, sparando due colpi di fucile a distanza di pochi metri e mirando al busto della vittima. Le osservazioni della difesa in ordine alle modalità con cui il fucile fu imbracciato e alla contemporaneità dell’esplosione delle cartucce con cui era caricata la doppietta, oltre che attinenti al merito, sono logicamente inconferenti ai fini della formulazione del giudizio circa la sussistenza dell’elemento psicologico proprio del delitto contestato.

2. I1 secondo motivo di ricorso è fondato.

Il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi esclusa dal giudice di primo grado, con la seguente motivazione: a causa del telefono per il bimestre precedente aveva raggiunto l’importo di lire 2.000.000; la mattina del fatto (accaduto il 13.8.1998) l’imputato aveva scoperto che per il solo mese di agosto erano già stati conteggiati scatti telefonici pari a lire 1.500.000. Secondo la Corte di appello, poiché P. guadagnava uno stipendio mensile di circa 2.500.000/3.000.000 di lire e poiché il padre dell’imputato era intervenuto offrendosi di pagare le bollette telefoniche, l’insorgenza del proposito omicida era del tutto sproporzionata e riferibile ad uno stimolo esterno assolutamente lieve rispetto alla enorme gravità del gesto compiuto.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità sussiste la circostanza aggravante dei motivi futili quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l’azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all’entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto e un’occasione per l’agente di dare sfogo al proprio impulso criminale (Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000, Dolce, Rv. 215806; conformi Sez. 1, n. 29377 del 08/05/2009, Albanese e altri, Rv. 244645; Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv, 248832).

In base a quanto ricostruito dal giudice di appello, il motivo che ha determinato l’imputato a compiere il gesto di estrema gravità in danno della moglie non è costituito dall’uso smodato del telefono da parte della vittima (fatto obiettivamente banale rispetto al delitto compiuto), ma dalla circostanza che il ricorso ai servizi telefonici di chiromanzia comportava costi tali da dimezzare il reddito dell’imputato, con le gravi ripercussioni sul bilancio familiare rilevate dal giudice di primo grado e non escluse nella sentenza impugnata. Ne consegue che il movente descritto dal giudice di merito non integra gli elementi costitutivi dell’aggravante dei futili motivi prevista dall’art. 61 n. 1 cod. pen.

Il giudizio di comparazione, espresso in termini di prevalenza della circostanze attenuanti generiche, rende ininfluente sul piano sanzionatorio la eliminazione della aggravante in oggetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei futili motivi che elimina; rigetta nel resto il ricorso.

L’immagine del post è stata realizzata da stevepb, rilasciata con licenza cc.

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