L’onere del ricorrente per Cassazione di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso, il contrattio collettivo sul quale il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che il deposito suddetto deve avere ad oggetto, non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del CCNL contenente tali disposizioni.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza del 27 febbraio – 13 maggio 2014, n. 10360
Il fatto. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dal lavoratore Tizio nei confronti del’ENAV s.p.a., diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive del premio di produttività e produzione – premio sede – per gli anni 1998/1999 ed alle differenze per lavoro straordinario e festivo.
Avverso tale decisione Tizio proponeva gravame, tuttavia la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 24-9-2007, rigettava l’appello e compensava le spese.
Per la cassazione di tale sentenza ricorreva il lavoratore.
Il primo motivo del ricorso si fondava su una diversa interpretazione delle previsioni del CCNL del 16.11.1999, da attuarsi in relazione ad ulteriori fonti contrattuali pattizie.
La decisione della Corte. L’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis, secondo comma, c.p.c., la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il deposito suddetto deve avere ad oggetto l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. (Cass. S.U. 23-9-2010 n. 20075, da ultimo Cass. 15-10-2010 n. 21358).
Inoltre, la produzione di atti e documenti può avvenire anche con la produzione del fascicolo di parte e la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass. S.U. 3-11-2011 n. 22726).
Nella fattispecie de quo. Il lavoratore da un lato non ha depositato con il ricorso il testo integrale del CCNL e degli accordi invocati e neppure ha trascritto nell’atto, in violazione del principio di autosufficienza, il testo integrale delle clausole contrattuali richiamate, e dall’altro neppure ha fornito le necessarie specifiche indicazioni per il reperimento all’interno dei fascicoli di parte, ove in essi contenuti, del testo integrale del CCNL e degli altri documenti contrattuali invocati a fondamento dell’interpretazione prospettata.
Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.