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Nel caso di sosta illimitata tariffata (le cd “strisce blu”), il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione di una norma di comportamento. Di conseguenza, eventuali sanzione amministrative comminate sono da ritenersi illegittime.

 A quanti di voi sarà capitato di parcheggiare l’autovettura in un area a sosta tariffata (le cd “strisce blu”), acquistare il “ticket” o esporre il “grattino” per una o due ore, protrarre la permanenza più del previsto e trovarsi poi con una bella sorpresa sul cruscotto?

La buona notizia per gli automobilisti è che, in queste ipotesi, vi sarebbero fondate ragioni per impugnare la sanzione contestata. Riportiamo, in materia, un parere emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 luglio 2011, prot. n. 3615.

50472-parere3615

Sostanzialmente, nel parere si sostiene che, nelle aree ove la sosta è consentita a tempo limitato, “qualora il contrassegno venga regolarmente esposto, ma la sosta si prolunghi oltre il termine, non si configura violazione ai sensi del vigente Codice, bensì inadempienza contrattuale”.

Con ciò si vuole affermare che, nel vigente Codice della strada, non è prevista alcuna violazione per “pagamento insufficiente”, ma unicamente per l’ipotesi di “omesso pagamento”.

Vale la pena precisare che nella seduta n. 189 della Camera di Giovedì 13 marzo 2014, l’On. Mognato aveva richiesto chiarimenti sull’argomento al Ministro per le infrastrutture e i trasporti.

Il Ministro ha così risposto:

in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo.

Orbene, la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. f), del Codice, relativa alla facoltà, da parte dei Comuni, di istituire aree di parcheggio subordinando la sosta al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, non può essere letta che in connessione con l’art. 157, comma 6, nel senso che la violazione non può che riferirsi alla omessa indicazione dell’inizio della sosta, ovvero al mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta.

Dunque, nell’ipotesi di aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in alcuna violazione di obblighi previsti dal Codice.

In ogni caso l’esposizione del cosiddetto “grattino”, ovvero del “ticket” emesso dal dispositivo di controllo della durata della sosta, configura sia l’indicazione chiara e visibile dell’orario di inizio della sosta, sia l’azionamento del dispositivo, come contemplato dall’articolo 157, comma 6, del Codice.

Il Ministro, inoltre, ha preso posizione, altresì, sulla tesi sostenuta da alcuni Comuni, secondo i quali vi sarebbe un conflitto interpretativo, dovuto al fatto che il Ministero dell’Interno, con parere prot. 3000/A/42832/103/12/2 del 26/02/2003 aveva espresso una posizione sostanzialmente contraria.

Ebbene, sul punto, il Ministro ha ricordato che lo stesso Ministero dell’Interno ha, successivamente, mutato il proprio orientamento, condividendo la tesi sostenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come evidenziato, ad esempio, nel parere nn. 300/666/10/103/12/2 del 18/01/2010 e nella nota n. 300/A/11579/10/103/12/2 del 28/08/2010.

In conclusione, quindi, se vi dovesse essere contestata una violazione del Codice della strada, con conseguente sanzione amministrativa, in caso di “tagliando scaduto”, alla luce dei più recenti orientamenti ministeriali, vi sarebbero fondate ragioni per impugnare il verbale di fronte al Prefetto ovvero dinanzi al Giudice di Pace.

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