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Si possono visualizzare siti porno al lavoro? Con la sentenza n. 18443/13 i Giudici di Piazza Cavour sono stati investiti della questione relativa alla legittimità del trattamento, da parte del datore di lavoro, dei dati derivanti dalla navigazione sul web effettuata dal lavoratore durante l’orario di lavoro.

In particolare, l’azienda in questione, al fine di operare una contestazione disciplinare a carico del proprio dipendente, aveva documentato il contenuto degli accessi internet effettuati da quest’ultimo, tra cui risultavano anche svariati siti di carattere pornografico.

Sul punto, sia il Garante della privacy che la Corte di Cassazione sono arrivati alle medesime conclusioni.

In primo luogo, è stato evidenziato come costituisca principio cardine del trattamento dei dati personali quello del consenso dell’interessato, che, nel caso di specie, non era stato chiesto.

L’azienda si difendeva sostenendo come non fosse stato richiesto il consenso dell’interessato per non frustrare lo scopo dei controlli, volti appunto a valutare professionalità e condotta dei dipendenti.

Tuttavia, il codice della privacy prevede come le informazioni di natura sensibile possano essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso esclusivamente qualora il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia “indispensabile” (art. 26, comma 4, lett. c), del Codice).

Nel caso di specie, invece, si è ritenuto che l’azienda avrebbe potuto tutelare i propri diritti di datore di lavoro senza dover per forza divulgare il contenuto dei siti visitati dall’impiegato: “In particolare, sempre con accertamento in fatto incensurabile in questa sede, il tribunale ha condiviso le argomentazioni del Garante secondo cui la ricorrente avrebbe potuto dimostrare l’illiceità del comportamento del dipendente, in rapporto al corretto uso degli strumenti affidati sul luogo di lavoro, limitandosi a provare in altra modo l’esistenza di accessi indebiti alla rete e i relativi tempi di collegamento.

Essa, per contro, ha operato un trattamento diffuso di numerose altre informazioni indicative anche degli specifici “contenuti” degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle varie navigazioni, operando – in modo peraltro non trasparente un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite, tenuto conto che, sebbene i dati personali siano stati raccolti nell’ambito di controlli informatici volti a verificare l’esistenza di un comportamento illecito, le informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia “indispensabile” e tale indispensabilità, non ricorre nel caso di specie”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 19 giugno – 1° agosto 2013, n. 18443

Presidente Salmè – Relatore Didone

Ritenuto in fatto e in diritto

1. – La s.p.a. M., titolare di una casa di cura, ricorre per cassazione formulando quattro motivi – contro la sentenza del Tribunale di Palermo del 26.6.2008 con la quale è stato respinto il suo ricorso, presentato ai sensi dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003, contro il provvedimento in data 2.2.2006 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali le aveva vietato il trattamento dei dati personali di G.F., proprio dipendente, dal cui computer erano stati estratti dati concernenti l’accesso ad internet, tali da configurare “dati sensibili” perché relativi a convinzioni religiose e politiche nonché alle tendenze sessuali.

Resistono con controricorso G.F. e il Garante della protezione dei dati personali.

2. – La vicenda oggetto del ricorso può essere così riassunta.

G.F. avendo ricevuto dalla casa di cura ricorrente, presso cui prestava servizio come addetto all’accettazione e al banco referti, una contestazione disciplinare relativa ad accessi ad Internet non autorizzati effettuati sul luogo di lavoro, ha chiesto il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi a tali accessi, ai sensi dell’art. 7 Codice.

La s.p.a. M. li aveva documentati producendo numerose pagine – allegate alla contestazione disciplinare – recanti, in particolare, informazioni relative ai “file” temporanei e ai “cookie” originati, sul computer utilizzato dal ricorrente, dalla navigazione in rete avvenuta durante sessioni di lavoro avviate con la password del ricorrente medesimo.

Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha presentato ricorso al Garante ai sensi degli art. 145 e s. del Codice, ritenendo illecito il trattamento.

Il ricorrente ha sostenuto che tra i dati in questione comparivano anche alcune informazioni di carattere sensibile idonee a rivelare, in particolare, convinzioni religiose, opinioni sindacali, nonché gusti e tendenze sessuali posto che numerosi file fanno riferimento a siti Internet a contenuto pornografico. La resistente avrebbe trattato tali dati senza alcun consenso e senza informare preventivamente circa la possibilità di effettuare controlli sui terminali d’ufficio né l’interessato, né il “sindacato interno all’azienda (…), in aperto spregio all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede che tale attività può avvenire solo previo consenso del sindacato o dell’ispettorato del lavoro”.

2.1. – Con il provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale il Garante ha osservato quanto segue:

«Considerato il collegamento diretto ed univoco che la società ha rappresentato (ai fini della contestazione disciplinare, del licenziamento per giusta causa e della querela sporta) tra la persona del ricorrente e i dati desunti sia dai file temporanei, sia dai cookie prodotti in giudizio, il ricorrente stesso assume la qualità di “interessato” (art. 4, camma 1, lett. a), del Codice, secondo cui è tale “la persona fisica (…) cui si riferiscono dati personali”) ed è, pertanto, legittimato ad esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice e a presentare ricorso al Garante.

Per ciò che concerne il merito va rilevato che la società, per dimostrare un comportamento illecito nel quadro del rapporto di lavoro, ha esperito dettagliati accertamenti in assenza di una previa informativa all’interessato relativa al trattamento dei dati personali, nonché in difformità dall’art. 11 del Codice nella parte in cui prevede che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite.

Dalla documentazione in atti si evince che la raccolta da parte del datore di lavoro dei dati relativi alle navigazioni in Internet è avvenuta mediante accesso al terminale in uso all’interessato (con copia della cartella relativa a tutte le operazioni poste in essere su tale computer durante le sessioni di lavoro avviate con la sua password, come si desume dalla stringa riportata in apice all’elenco dei file prodotti dalla resistente “c:copiaDocuments and settingsx-y”), anziché mediante accesso a file di backup della cui esistenza il personale della società è informato mediante il “manuale della qualità” accessibile agli stessi sul proprio terminale.

A parte la circostanza che l’interessato non era stato, quindi, informato previamente dell’eventualità di tali controlli e del tipo di trattamento che sarebbe stato effettuato, va rilevato sotto altro profilo che non risulta che il ricorrente avesse necessità di accedere ad Internet per svolgere le proprie prestazioni. La resistente avrebbe potuto quindi dimostrare l’illiceità del suo comportamento in rapporto al corretto uso degli strumenti affidati sul luogo di lavoro limitandosi a provare in altro modo l’esistenza di accessi indebiti alla rete e i relativi tempi di collegamento. La società ha invece operato un trattamento diffuso di numerose altre informazioni indicative anche degli aspetti specifici “contenuti” degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle varie navigazioni, operando – in modo peraltro non trasparente – un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite.

La raccolta di tali informazioni ha comportato, altresì, il trattamento di alcuni dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose, opinioni sindacali, nonché gusti attinenti alla vita sessuale (ciò, stante l’elevato numero di informazioni valutate in rapporto ad un lungo arco di tempo, gli specifici contenuti risultanti da alcuni indirizzi web e il contesto unitario in cui il complesso di tali dati è stato valutato), rispetto ai quali la disciplina in materia di dati personali pone peculiari garanzie che non sono state integralmente rispettate nel caso di specie (art. 26 del Codice; aut. gen. del Garante n. 1/2004).

Va infatti tenuto conto che, sebbene i dati personali siano stati raccolti nell’ambito di controlli informatici volti a verificare l’esistenza di un comportamento illecito (che hanno condotto a sporgere una querela, ad una contestazione disciplinare e al licenziamento), le informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia “indispensabile” (art. 26, comma 4, lett. c), del Codice; autorizzazione n. 1/2004 del Garante). Tale indispensabilità, anche alla luce di quanto precedentemente osservato, non ricorre nel caso di specie.

Inoltre, riguardando anche dati “idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, il trattamento era lecito solo per far valere o difendere in giudizio un diritto di rango pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Anche tale circostanza non ricorre nel caso di specie, nel quale sono stati fatti valere solo diritti legati allo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. art. 26, comma 4, lett. c) , del Codice; punto 3, lett. d) , della citata autorizzazione; cfr. Provv. Garante 9 luglio 2003).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e considerato l’art. 11, comma 2, del Codice secondo cui i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, l’Autorità dispone quindi, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i dati personali raccolti nei modi contestati con il ricorso».

2.2. – Il Tribunale, nel rigettare il ricorso della s.p.a. M. ha condiviso le argomentazioni del Garante e, in particolare, ha disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione del G., ha ritenuto dati “sensibili” quelli trattati dalla ricorrente e ha accertato, inoltre, che il trattamento era avvenuto senza consenso dell’interessato, fuori dalle ipotesi di cui all’ art. 24 del Codice e in modo eccedente.

3.1. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 141 e 145 d.lgs. n. 169/2003, 12 disp. prel. c.c. nonché vizio di motivazione.

Deduce che la nozione di interessato ai sensi degli artt. 4 e 141 d.lgs. n. 196/2003, alla luce dell’art. 12 delle preleggi, non può essere interpretata nel senso di conferire legittimazione attiva ai fini del ricorso ex art. 145 d.lgs. cit., anche al soggetto che abbia negato ogni relazione tra sé ed i dati medesimi.

3.2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 196/2003, 12 e 14 disp. prel. c.c. nonché vizio di motivazione.

Deduce che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 196/2003 nonché degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., la visitazione di differenti siti web ricollegabili a diverse associazioni sindacali non costituisce un dato idoneo a rivelare le opinioni sindacali dell’utente Internet, così come la visitazione di molteplici siti web riconducibili ad organizzazioni di carattere religioso non costituisce un dato idoneo a rivelare le convinzioni religiose dell’utente Internet. Né, infine, la visitazione di molteplici siti web a contenuto pornografico integra un dato attinente alla “vita sessuale” dell’utente Internet.

3.3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 5 lett. a), 24 comma 1 lett. a), b) e g), 26 comma 4, lett. b) c) e d) e 40 del d.lgs. n. 196/2003; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della 1. n. 604/1966, come modificata dalla legge 108/90 nonché degli artt. 7 e 18 della legge n. 300/70 (statuto dei lavoratori) nonché delle disposizioni (artt. da 38 a 41) del CCFNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e FDG (parte normativa 2002-2005, biennio economico 2002-2003), che disciplina il rapporto, in ordine ai procedimenti disciplinari; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 1 del 2004 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, sub 3, lett. A); nonché vizio di motivazione.

Lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare in relazione alla circostanza che il provvedimento autorizzatorio n. 1 del 2004 del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro fosse riferibile all’odierna ricorrente e ne legittimasse il comportamento nonché sulla circostanza che l’attività gestita da L.M. S.p.A. fosse destinataria del regime speciale disposto dall’art. 34, c. 4, lett. b), in virtù del fatto di essere soggetto accreditato presso il servizio sanitario regionale della Sicilia.

Deduce che – ai sensi degli artt. 13, c. 5, lett. a), 24, c. 1, lett. a) , b) e g) , 26, c. 4, lett. b) , e) e d) , e 40 del D.lgs. n. 196/2003; degli artt. 1, 2 e 5 della l. n. 604/1966, come modificata dalla legge 108/90, nonché degli artt. 7 e 18 della legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), nonché delle disposizioni (artt. da 38 a 41) del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate aiop, aris e fdg (parte normativa 2002-2005, biennio economico 2002-2003) e dell’Autorizzazione Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 1 del 2004 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro – il rispetto degli obblighi imposti al datore di lavoro per procedere alla legittima risoluzione del rapporto esclude la necessità della previa acquisizione del consenso dell’interessato”.

La ricorrente, inoltre, deduce che la sentenza impugnata è viziata – ex art. 112 c.p.c. – nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull’idoneità degli obblighi imposti dalla legge e dal CCNL per il licenziamento disciplinare, a sollevare il datore di lavoro dall’obbligo di previa acquisizione del consenso al trattamento di dati riferibili all’interessato-prestatore di lavoro.

Deduce, ancora, la violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 196 del 2003 perché il tribunale ha qualificato come trattamento illecito di dati una condotta che, ai sensi dell’autorizzazione generale, costituisce trattamento lecito.

Deduce, infine, l’erroneità della sentenza nella parte in cui non proporziona il giudizio sulla congruenza, proporzionalità e non eccedenza del trattamento alle finalità che, con esso, il titolare ha voluto (ed aveva l’obbligo di) perseguire.

3.4. – Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

(art. 360 n. 3); nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.).

Deduce che l’art. 112 c.p.c. impone che la sentenza contenga, anche in dispositivo, le conclusioni circa l’accoglimento o il rigetto, già espressamente contenute nella motivazione, in relazione a ciascuna delle domande proposte nel giudizio dalla stessa definito e lamenta la nullità della sentenza perché non contiene, in dispositivo, alcuna menzione del rigetto della domanda di danni formulata dal G.

4.1. – Ai sensi dell’art. 4 lett. i) d.lgs. n. 169/2003 è “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono dati personali oggetto di un determinato trattamento.

Avendo il G. ricevuto dalla casa di cura ricorrente una contestazione disciplinare relativa ad accessi ad Internet non autorizzati effettuati sul luogo di lavoro, egli era certamente legittimato, ai sensi dell’art. 7 Codice, a chiedere il blocco e la cancellazione dei dati personali che gli venivano imputati.

Il tribunale, dunque, ha correttamente applicato principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «ai fini del trattamento dei dati personali, come disciplinato dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (e quindi dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e dell’esperibilità della tutela predisposta dagli artt. 1 e seguenti, perchè una persona assuma la qualità di “interessato” è necessario che i dati di cui si controverta riguardino la persona giuridica o l’ente o l’associazione che si dolga proprio del loro trattamento, non essendo richiesto che i dati appartengano, con certezza, alla persona che si duole delle operazioni compiute su di essi, atteso che quel che rileva è la loro attribuzione o la loro esclusione rispetto a colui che, al riguardo, accampi un diritto (alla titolarità ovvero all’estraneità dei dati).

Pertanto, anche l’inesatto trattamento dei dati consente di invocare, presso la competente autorità di garanzia la tutela apprestata dalla legge, il cui disegno è funzionale alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti e tende ad impedire che l’uso, astrattamente legittimo, del dato personale avvenga con modalità tali da renderle lesivo di quei diritti: qualora, perciò, si contesti l’attribuzione alla propria persona di determinate immagini, non ci si spoglia, per ciò stesso, della qualità di “interessato”, perché proprio il fatto che il soggetto intenda escludere l’attribuzione a sé di quei dati iconici comporta che egli abbia assunto, a ragione, quella qualificazione e, in forza di essa, possa chiedere (nella specie, al Garante e quindi al Tribunale) l’adozione di provvedimenti (Sez. 1, Sentenza n. 14390 del 08/07/2005).

Talché il primo motivo è infondato.

4.2. – Il D.Lgs. n. 196/2003 definisce all’art. 4, comma 1, lett. d ) i «dati sensibili» come quei «dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

In dottrina, in proposito, si è rilevato che la consapevolezza dei rischi insiti in un atteggiamento improntato ad un’eccessiva restrizione delle ipotesi in cui la tutela rafforzata debba essere riconosciuta, è ben chiara nella mente del legislatore, che ha adottato, sin dal 1996, una definizione di dato sensibile più ampia rispetto a quella comunitaria, posto che, diversamente dall’art. 8 della Direttiva 95/46/CE, l’art. 4 comma 1 lett. d) del codice (così come il precedente art. 22, comma 1) utilizza la formula “dato idoneo a rivelare”, piuttosto che quella di “dato che rivela”, estendendosi l’attributo della sensibilità anche a quelle informazioni che, seppur di per sé neutre, possano sulla scorta di un procedimento logico condurre a rivelare dati peculiari, in relazione al particolare contesto in cui avviene il trattamento.

Allo stesso fine è stato valorizzato il riferimento alle “convinzioni di altro genere”, contenuto nella norma interna ma assente in quella europea, ritenendosi che con esso si è inteso costituire una clausola di chiusura per qualsiasi informazione che identifichi un credo, una convinzione o un’opinione personale. Credo, convinzione o opinione personale indubbiamente desumibili anche dai dati relativi all’accesso a siti web ricollegabili a diverse associazioni sindacali ovvero riconducibili ad organizzazioni di carattere religioso da parte dell’utente Internet.

Invero, già da tempo il competente gruppo di lavoro della Commissione Europea – dopo avere ribadito che «un principio fondamentale in materia di protezione dei dati (vedi articoli 6(1) (c) e 7 della direttiva 95/46/CE) è che i dati personali raccolti in qualsiasi situazione debbano limitarsi a quanto è strettamente necessario e attinente alla finalità in questione» e che «ogni tipo d’informazione personale costituisce una minaccia potenziale alla riservatezza di una persona ed è quindi necessario fare in modo che, quando tali informazioni vengono raccolte, ciò avvenga per una finalità legittima e che la quantità d’informazioni raccolte sia limitata al minimo indispensabile» – ha evidenziato che rischi alla riservatezza personale risiedono non solo nell’esistenza di grandi quantitativi di dati personali su Internet, ma anche nello sviluppo del software capace di esplorare la rete e mettere assieme tutti i dati disponibili relativi a una determinata persona, essendo possibile «compilare una biografia dettagliata di una persona», «… utilizzando tale software e sfruttando le informazioni provenienti da tutti i gruppi di discussione a cui la persona ha partecipato» (Commissione Europea, Raccomandazione 3/97, Anonimato su Internet, 3 dicembre 1997).

Quanto al profilo della censura relativo alla vita sessuale, va evidenziato che “pornografia” è la «trattazione o rappresentazione (attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli, ecc.) di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore» e l’erotismo e «l’insieme delle manifestazioni dell’istinto sessuale sia sul piano psicologico e affettivo sia su quello comportamentale» .

Secondo le sezioni penali di questa Corte «la pornografia è compresa nel più ampio concetto di oscenità, e si identifica con “la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, ecc., che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità”» (Cass. Sez. 3°, n. 1197 del 6.11.1970, Bianco, mass. 116647).

In sessuologia si afferma che nell’uomo la sessualità appare strettamente legata a fattori di ordine psicologico, culturale e sociale che in ogni individuo prevalgono sui fattori biologici, costituendo la base della cosiddetta vita sessuale o comportamento sessuale, teso non solo alla finalità riproduttiva ma anche alla ricerca del piacere.

Questa Corte (in sede penale) ha già avuto modo di precisare che la circostanza che oggetto di tutela da parte del d.lgs. n. 196/2003 «non siano solo i gusti sessuali di un individuo (astrattamente e genericamente considerati), ma, anche, le concrete scelte che, in questo campo, il soggetto va ad operare, è chiaramente evincibile dalla stessa lettera del citato art. 4, laddove (comma 1, lett. d)) definisce i dati sensibili con riferimento ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (non semplicemente le tendenze o le aspirazioni in tale campo)» (Sez. 5 penale, Sentenza n. 44940 del 2011).

Pertanto, è indubbio che sono dati personali idonei a rilevare la vita sessuale – «da intendersi come complesso delle modalità di soddisfacimento degli aspetti sessuali di una persona» (Sez. 5 penale, Sentenza n. 46454 del 2008) – quelli relativi alla “navigazione” in internet con accesso a siti pornografici.

Il secondo motivo, dunque, è infondato.

4.3. – Quanto alle numerose censure compendiate nel terzo motivo va evidenziato che ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 196/2003, i dati oggetto del trattamento devono – tra l’altro – essere «pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati» e la stessa autorizzazione n. 1 del 2004 del Garante, invocata a più riprese dalla ricorrente, precisa (al § 5) che «fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall’Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità».

Ciò posto, va rilevato che con congrua e logica motivazione, anche mediante illustrazione dei corretti metodi di ricerca e neutralizzazione di virus informatici, il Tribunale ha accertato in fatto che il trattamento dei dati sensibili era avvenuto in modo eccedente rispetto alla finalità del medesimo. In particolare, sempre con accertamento in fatto incensurabile in questa sede, il tribunale ha condiviso le argomentazioni del Garante secondo cui la ricorrente avrebbe potuto dimostrare l’illiceità del comportamento del dipendente, in rapporto al corretto uso degli strumenti affidati sul luogo di lavoro, limitandosi a provare in altra modo l’esistenza di accessi indebiti alla rete e i relativi tempi di collegamento. Essa, per contro, ha operato un trattamento diffuso di numerose altre informazioni indicative anche degli specifici “contenuti” degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle varie navigazioni, operando – in modo peraltro non trasparente un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite, tenuto conto che, sebbene i dati personali siano stati raccolti nell’ambito di controlli informatici volti a verificare l’esistenza di un comportamento illecito, le informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia “indispensabile” e tale indispensabilità, non ricorre nel caso di specie.

Infine, pure con accertamento in fatto adeguatamente giustificato, il giudice del merito ha accertato che la “scoperta” del virus informatico è stata la “conseguenza” del controllo operato sul computer e non la ragione del controllo.

Per converso, le censure di cui al terzo motivo sono del tutto aspecifiche e generiche rispetto alla menzionata ratio decidendi, sì che il motivo è inammissibile.

4.4.- E’ del pari inammissibile, infine, il quarto motivo per evidente carenza di interesse in quanto lamenta l’omessa pronuncia su domanda (non accolta) formulata dalla controparte.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per ciascuna parte resistente oltre le spese prenotate a debito per l’Avvocatura e, quanto G., oltre euro 200,00 per esborsi nonché gli accessori di legge.

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