In presenza di un contratto di locazione ed in presenza di un inadempimento dell’inquilino (ipotesi classica: inquilino che non paga per difficoltà economiche) il proprietario dovrebbe velocemente prendere delle decisioni su come agire.
Per un approfondimento sugli strumenti azionabili dal proprietario e sui rischi dell’eventuale inerzia, Ti invito a leggere L’inquilino non paga l’affitto, il proprietario paga le tasse: una speranza!
In questo articolo, invece, diamo per scontato che il proprietario abbia già ottenuto una convalida di sfratto unitamente all’ingiunzione per i canoni scaduti e non corrisposti (se non sai di cosa si tratta leggi l’articolo sopra richiamato).
L’art. 26 comma 1 del D.P.R., 22 dicembre 1986, n. 917 (il “Testo Unico sulle Imposte sui Redditi”), al riguardo, prevede che, ove sia stato accertato l’inadempimento del conduttore (inquilino) nell’ambito di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, al proprietario è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Cosa significa?
Il proprietario, in questi casi, ha a disposizione due strade:
Utilizzare il credito d’imposta maturato nella prima dichiarazione dei redditi successiva, scomputandolo dall’IRPEF dovuta e portando in compensazione l’eventuale eccedenza con il modello F24;
Presentare agli Uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei termini di prescrizione, apposita istanza di rimborso sull’intero ammontare.
In parole povere, o si utilizza il credito per pagare meno tasse in futuro, oppure si richiede la restituzione (il rimborso) delle somme versate in eccedenza.
Come si calcola il credito d’imposta?
Un bene immobile è sempre considerato un bene produttivo di reddito. Il principio generale è: se il bene è concesso in locazione, le imposte saranno parametrate al canone di locazione; se il bene non è concesso in locazione, le imposte saranno calcolate in base alla rendita catastale (molto inferiore).
Di conseguenza, per calcolare il credito d’imposta, sarà necessario effettuare una nuova dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali sono state versate maggiori imposte (in conseguenza dei canoni non riscossi). Come si fa? Occorrerà sostituire all’importo dei canoni non percepiti, l’importo della rendita catastale.
E se poi riesco a recuperare parzialmente o totalmente l’importo dei canoni scaduti?
Considerando la situazione, potresti essere stato molto fortunato, in linea generale. Dal punto di vista tributario, avendo usufruito del credito d’imposta è come se avessi detto al fisco che non hai percepito determinate somme. Laddove, tu riesca (e me lo auguro!) a percepirle successivamente, tali somme dovranno essere portate in dichiarazione (generalmente tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria) e dovrai versare le imposte così determinate!
L’immagine del post è stata realizzata da Dave Dugdale, rilasciata con licenza cc.