Per il risarcimento del danno da demansionamento non è sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta posta in essere dal datore di lavoro.
Il pregiudizio non si può, infatti, identificare con l’inadempimento datoriale.
Spetta, quindi, al lavoratore non solo allegare il demansionamento, ma anche fornire la prova del danno non patrimoniale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 23144/2020
Il fatto. Il ricorrente, dipendente di un’azienda come esperto di attività legali, lamentava un demansionamento per essere stato distaccato in un’azienda controllata ed essere stato adibito alla gestione di dati amministrativi relativi agli automezzi della società del gruppo.
Il lavoratore si doleva del danno non patrimoniale e vedeva accolta la domanda in primo grado.
La Corte di appello, invece, escludeva il risarcimento per mancata allegazione dei fatti che dimostrassero il danno non patrimoniale subito.
La questione approda in Cassazione che respinge il ricorso.
La parte che si dichiara danneggiata deve fornire la prova diretta “di tutto ciò che può costituire il fatto-base e proprio quest’onere indefettibile è ciò che costituisce il tratto distintivo del piano del danno evento da quello del danno in re ipsa, in quanto per il secondo lo sforzo probatorio si arresta alla lesione del diritto, nell’altro si estende a circostanze ulteriori, benché possa trattarsi di circostanze vicine all’evento lesivo”. Il fatto noto – continua il collegio – non può essere “l’ingiustizia sic et simpliciter, ma, quanto meno, l’ingiustizia circostanziata, esaminata, cioè, nel suo contesto particolare». In altre parole, il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) può essere riconosciuto nel caso in cui il dipendente dimostri i «riflessi negativi in termini strettamente economici» nel caso d’inattività rispetto alle precedenti funzioni che, invece, «ne esaltavano la professionalità”.
Civile Ord. Sez. L Num. 23144 Anno 2020
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: ARIENZO ROSA
Data pubblicazione: 22/10/2020
RILEVATO CHE:
- il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso di M.A. –
dipendente della Società **** s.p.a. dal 1982, con
qualifica di impiegato di 8° livello dal settembre 1988 e mansioni di
esperto studi attività legali dall’ottobre 2001, con il compito specifico
di fornire pareri legali ai vari uffici della società o delle altre imprese
del gruppo in materia di appalti, gestione dei rifiuti, tutela ambientale
e sicurezza – ed, accertato l’avvenuto demansionamento, in
conseguenza della adibizione del predetto, in sede di distacco
(ritenuto legittimo), dal luglio del 2011, presso l’unità
S*** della società controllante S***, a mansioni di
gestione dei dati amministrativi relativi agli automezzi delle società
del gruppo, corrispondenti al 3° o 40 livello impiegatizio, condannava
la società al risarcimento dei danni nella misura di C 15.000,00; - la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 19.7.2016,
accoglieva l’appello della società ed, in riforma della sentenza
impugnata, respingeva le domande proposte con il ricorso
introduttivo; - la Corte distrettuale, partendo dall’esame del terzo motivo, per la
ragione più liquida, rilevava che l’A. non aveva allegato, né
dedotto alcuna specifica circostanza di fatto che dimostrasse la
sussistenza di un danno non patrimoniale (biologico, esistenziale,
all’immagine etc.) quale conseguenza del demansionamento subito; - osservava che nel ricorso erano contenute solo affermazioni
generiche e tautologiche o di scarsissimo rilievo, che non
descrivevano alcuna circostanza di fatto specifica ed individuata nello
spazio, nel tempo e nei protagonisti, e non consentivano di ricostruire
il concreto verificarsi di alcun danno apprezzabile all’integrità psicofisica, alla vita di relazione, alla progressione in carriera, all’immagine
professionale e personale del lavoratore; - richiamava giurisprudenza di legittimità confermativa del principio
secondo cui il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento
del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorreva
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non
poteva prescindere da una specifica allegazione, dall’esistenza di un
pregiudizio provocato sul fare (a)reddituale del soggetto che ne
alterasse le abitudini e gli assetti relazionali, inducendolo a scelte di
vita diverse; - richiamava il principio in forza del quale incombeva al lavoratore
non solo allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova
ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità
con l’inadempimento datoriale e che, pur potendo ricorrere alla prova
per presunzioni, non potesse prescindersi dall’allegazione di fatti
storici specifici ed individuati senza la cui prova non poteva darsi
fondamento al ragionamento presuntivo; ci si domandava in sentenza
quali fossero le concrete possibilità di carriera e di avanzamento che
l’A. non avrebbe potuto conseguire, quali altri colleghi con
esperienze lavorative analoghe alle sue avessero conseguito
promozioni, quali fossero state le occasioni di avanzamento
professionale perse, chi fossero stati i colleghi che gli avevano rivolto
commenti insultanti o sfottenti, quali conseguenze concrete si erano
verificate nella sua vita familiare e di relazione; - di tale decisione domanda la cassazione l’A., affidando
l’impugnazione a due motivi – illustrati nella memoria depositata ai
sensi dell’art. 380, 1 bis, c.p.c. -, cui resiste la società, che propone
ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi; l’A. ha
depositato controricorso all’impugnazione incidentale della società,
che ha depositato propria memoria.
CONSIDERATO CHE:
RICORSO PRINCIPALE
- con il primo motivo, l’A. denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2103 c. c., con riferimento agli artt. 2697, 2727,
2729 c.c., con riguardo alla prova del danno non patrimoniale da
demansionamento illegittimo, assumendo che elementi quali
l’esistenza effettiva del demansionamento, la durata dello stesso, la
sua entità in relazione alle mansioni in precedenza svolte avevano
costituito oggetto di allegazione del ricorrente, che aveva descritto le
mansioni svolte prima del 2011 che gli avevano consentito
l’inquadramento nell’8° livello ed aveva riportato la relativa
declaratoria del ccnI del 9.3.2007 vigente all’epoca dei fatti, aveva
altresì descritto le mansioni svolte successivamente, precisando che
erano quelle di impiegato d’ordine di 3° o 4° livello, e riportato le
relative declaratorie contrattuali; assume che le prove espletate
avevano avuto esito confermativo delle circostanze allegate
consentendo pertanto alla Corte territoriale di risalire
presuntivamente alla valutazione del danno subito, come previsto
dagli artt. 2727 e 2729 c.c., danno di cui si era fornita l’indicazione e
la natura, sicchè era illegittima la decisione che aveva ritenuto
irrilevante la violazione dell’art. 2103 c.c., ad onta di quanto previsto
dagli articoli richiamati in rubrica; - con il secondo, il ricorrente principale lamenta omesso esame di
fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in
particolare, omesso esame delle deduzioni e del contenuto del ricorso
di primo grado e delle risultanze istruttorie riportate nel ricorso
(pagg. 6 e 7); sotto altro profilo, deduce la nullità della sentenza e
del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 132
c.p.c. e dell’art. 118 disp att. c.p.c., adducendo che i dati risultanti
dallo stesso testo della sentenza impugnata, quali l’esistenza del
dennansionamento, la sua durata e la sua gravità, pur se allegati e
dimostrati, non sono stati tuttavia minimamente presi in
considerazione dai giudici del gravame, avendo la Corte ritenuto di
anteporre a tale verifica l’affermazione che non sarebbe stata fornita
prova del danno; - i due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto, pur nella
diversa articolazione, le relative censure, riferite nel primo a vizio di
violazione di legge e nel secondo a vizio ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c., denotano evidenti profili di connessione delle questioni poste a
rispettivo fondamento; - la pronuncia della Corte torinese, una volta operata la scelta di
anteporre ad ogni altra valutazione l’esame della “ragione più liquida” – in conformità ad esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, privilegianti il profilo dell’evidenza rispetto a quello
dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. – ha
applicato correttamente i principi ripetutamente affermati da questa
S.C. relativi alla prova del danno da demansionamento, ritenendo
tuttavia, con riguardo alla fattispecie esaminata, che i fatti allegati dal
ricorrente non fossero stati sufficientemente specifici; - nella sostanza la Corte distrettuale ha ritenuto di bypassare ogni
valutazione del dedotto demansionamento escludendo che fosse
conseguibile il risarcimento del danno asseritamente derivatone sul
rilievo che i fatti storici allegati (caratteristiche, durata, gravità del
demansionamento, frustrazione professionale) fossero privi del
carattere di specificità, non individuati e come tali inidonei a fondare
la base del ragionamento presuntivo, che avrebbe consentito di
ritenere raggiunta la prova del pregiudizio attraverso l’inferenza del
fatto ignoto da quelli noti, ove opportunamente dimostrati; - in tema di demansionamento e dequalificazione professionale, il
pregiudizio – danno non patrimoniale – non si identifica con
l’inadempimento datoriale e non si pone quale conseguenza
automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella
suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera
potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore
non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova
ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità
con l’inadempimento datoriale; - in termini generali, il dato di fondo è quello che il pregiudizio è
cosa diversa dall’inadempimento, anche se il primo può essere
desunto attraverso la prova per presunzioni, purché gli indizi siano
integrati da elementi (allegati) che in concreto e non in astratto
descrivano durata del demansionamento, conoscibilità all’interno ed
all’esterno dell’ ambiente lavorativo, frustrazione di aspettativa di
progressione professionale, riflessi sulle abitudini di vita del soggetto,
etc.; - nella prova presuntiva la parte danneggiata ha l’onere di fornire la
prova diretta di tutto ciò che può costituire il fatto-base e proprio
quest’onere indefettibile è ciò che costituisce il tratto distintivo del
piano del danno evento da quello del danno in re ipsa, in quanto per il
secondo lo sforzo probatorio si arresta alla lesione del diritto,
nell’altro si estende a circostanze ulteriori, benché possa trattarsi di
circostanze vicine all’evento lesivo; il fatto noto non può essere
l’ingiustizia sic et simpliciter, ma, quanto meno, l’ingiustizia
circostanziata, esaminata, cioè, nel suo contesto particolare. Ciò non
toglie che un’eccessiva prudenza del giudice nell’utilizzare la prova
presuntiva possa condurre a vuoti di tutela risarcitoria (v. Cass.
23.9.2016 n. 18717); - sulla censurabilità della decisione di merito in tema di valutazione
delle presunzioni con riguardo alla natura dei fatti dedotti, a supporto
del pregiudizio conseguente al demansionamento, va registrato un
panorama giurisprudenziale di legittimità variegato: tra le più recenti,
Cass. 20.5.2020 n. 9295 ravvisa la necessità che le presunzioni siano
ancorate a circostanze precise e puntuali e, negli stessi termini si
pongono Cass. 18.2.2020 n. 4100 – che richiama Cass. 29.1.2018 n.
2056 -, nonchè Cass. 23.3.2020 n. 7483 che è più possibilista,
ritenendo che, in tema di demansionamento, sia significativo il lungo
arco temporale del depauperamento professionale; - alcune pronunce (Cass. 13.12.2019 n. 32982 ed anche Cass.
15.10.2018 n. 25743) ritengono che vi sia un alleggerimento del
carico probatorio in tema di presunzioni con riferimento all’ipotesi
dell’ inattività in cui venga lasciato il lavoratore, prima adibito a
mansioni che fossero espressione di una rilevante o specifica
professionalità; - risulta, in tale ipotesi, valorizzato il vulnus alla personalità a
seguito di una cesura dello sviluppo delle professionalità acquisite
sino a quel momento della propria carriera lavorativa, con
conseguente possibile risarcimento del danno non patrimoniale ed
anche patrimoniale ove vengano dimostrati riflessi negativi in termini
strettamente economici, ma ciò condivisibilmente soltanto nei casi di
inattività del lavoratore precedentemente impegnato in funzioni che
ne esaltavano la professionalità; - altre decisioni di questa Corte sono più specificamente riferite al
modo in cui il ragionamento fondato su procedimento presuntivo
debba risultare articolato e in che limiti lo stesso possa oggetto di
critica in sede di legittimità (cfr. Cass. 25.2.2020 n. 5038, Cass.
2356/20, Cass. 26.2.2019 n. 5484, 1234/19, 14762/19, Cass.
30578/19, Cass. 30578/2019, che richiama Cass. 9108/12, per la
valutazione complessiva di elementi indiziari, con possibilità di
deduzione di violazione di legge quanto alla valutazione atomistica
compiuta dal giudice del merito, Cass. 24.9.2019 n. 23789, con
richiamo a Cass. 29635/2018, per censura in diritto – controllo sulla
negazione dei caratteri di gravità, precisione e concordanza dei fatti
concreti -); - questo essendo il quadro giurisprudenziale di riferimento, occorre
valutare se la censura in diritto formulata dall’A. e sviluppata
nel corpo del motivo sia conforme alla deduzione prospettabile in
tema di contestazione del ragionamento fondato su presunzioni; - la sentenza della Corte torinese, per come si articola l’iter
argomentativo che ne sostiene la parte dispositiva, afferma che le
circostanze dedotte in funzione asseverativa della sussistenza di un
danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, all’immagine ) quale
conseguenza del demansionamento subito sono astratte e generiche
e prive di riferibilità alla vicenda concreta; - tale giudizio, idoneamente argomentato e frutto di una
valutazione di merito, non è sindacabile, per quanto sopra indicato,
nella presente sede di legittimità sul piano della diversa rilevanza
attribuibile alle circostanze allegate a fini probatori rispetto al
pregiudizio e non al dedotto demansionamento, e ciò è sufficiente ad
escludere la idoneità delle critiche avanzate a scalfire la conclusione
cui è pervenuto il giudice del gravame, posto che, al di là del richiamo
alla violazione delle norme rubricate – rispetto al quale l’omissione
dedotta si pone come consequenziale -, nella sostanza le stesse
mirano a confutare la valutazione di inadeguatezza delle
prospettazioni del ricorrente, espressa dalla Corte distrettuale, a
costituire la base di un valido ragionamento presuntivo, che
presuppone la sicura identificazione dei fatti noti dai quali risalire, in
virtù di tale percorso logico giuridico, a quello ignoto;
RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO della società:
- è dedotta dalla società l’erroneità ed illegittimità della sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc,
nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 2103 c.c.,
sul rilievo che il demansionamento era stato ritenuto dal primo
giudice con ultrapetizione ed in modo non conforme a quanto
richiesto nel ricorso introduttivo, ove si era fatto riferimento soltanto
all’inquadramento della mansioni svolte nel 3° livello; - ulteriore motivo dell’impugnazione incidentale è riferito alla
violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art.
2103 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., sostenendosi che le mansioni
nuove assegnate all’A. erano coerenti con il bagaglio di
nozioni da lui possedute e in tutto e per tutto congruenti con la
categoria di appartenenza, contrariamente a quanto rilevato dal
giudice di primo grado; - si lamenta, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 112
e 115 c.p.c., sull’assunto che nel ricorso introduttivo era assente ogni
richiesta di condanna all’assegnazione del ricorrente a mansioni
comprese nell’ottavo livello di inquadramento del c.c.n.l. di categoria; - tutte le enunciate censure sono all’evidenza assorbite dal rigetto
del ricorso principale; - al rigetto del ricorso principale consegue che le spese del
presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente principale e
sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; - sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115 del 2002 in capo al ricorrente principale;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e
accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a
norma dell’art.13, commalbis, del citato D.P.R., ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 luglio 2020
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