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Quali sono le principali cautele nella previsione del rinnovo automatico dell’abbonamento a servizi web? In questo post esamineremo la clausola di rinnovo automatico e le conseguenze giuridiche che essa comporta.

La clausola di rinnovo automatico dell’abbonamento a servizi web

Solitamente, la clausola di rinnovo automatico dell’abbonamento a servizi web è contenuta nei relativi termini e condizioni pubblicati dal fornitore del servizio. Il wording esatto della clausola può variare da caso a caso, ma è possibile individuare una prassi costante.

Nella maggior parte dei casi, infatti, il fornitore del servizio prevede che il rapporto contrattuale abbia una durata determinata (3 mesi, 6 mesi, 1 anno ecc.) e che, in assenza di disdetta, alla scadenza il contratto si rinnovi automaticamente, per un uguale periodo di tempo.

Due sono gli elementi da esaminare nel dettaglio:

(i) le modalità della disdetta

(ii) le condizioni di efficacia della clausola di rinnovo automatico.

Le modalità della disdetta

Prima di tutto, ci preme chiarire che la disdetta cui facciamo riferimento non ha nulla a che vedere con il diritto di recesso previsto a favore dei consumatori nei contratti a distanza. La disdetta è una comunicazione che ha, infatti, l’effetto di impedire il rinnovo automatico del contratto, mentre il recesso si ricollega, invece, ad un mero ripensamento del consumatore (purché effettuato nel termine di 14 giorni di legge).

I termini e condizioni, in genere, precisano le modalità in cui deve essere effettuata la disdetta. Nella prassi si utilizza la raccomandata a/r o una semplice mail. In alcuni casi, alcuni fornitori, particolarmente avveduti nei confronti dei clienti, inviano un reminder all’approssimarsi della scadenza ed, a volte, prevedono un comodo tasto all’interno dell’account dell’utente.

Le condizioni di efficacia della clausola di rinnovo automatico dell’abbonamento a servizi web

Affinché la clausola di rinnovo automatico possa produrre effetti (e, possibilmente, possa superare eventuali contestazioni) dovrebbe essere, almeno, oggetto di approvazione separata.

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile, si tratta, infatti, di una delle clausole che devono essere specificamente approvate per iscritto dal cliente. Senza voler qui affrontare l’annosa querelle della modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie, potremmo semplicemente dire che sarebbe consigliabile inserire la clausola di rinnovo automatico, quanto meno, in una checkbox separata.

Dobbiamo, tuttavia, prendere anche in considerazione l’ipotesi che il nostro Fornitore offra servizi anche a consumatori. In tali casi, infatti, troverà applicazione il noto D.lgs 206/2005 (“Codice del consumo”). Occorre assicurare che la clausola, per come formulata, non possa essere intesa come un ostacolo per l’esercizio dei diritti del consumatore.

Un caso pratico: c-date.it

La piattaforma c-date.it, realizzata da una società lussemburghese ed offerta anche nel nostro Paese, è stata oggetto di una istruttoria dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato.

L’AGCM, con l’interessante provvedimento PS10258 del 13 luglio 2016, ha infatti ravvisato una possibile criticità nei confronti dei consumatori con riferimento alla previsione di due distinte modalità per disdire gli abbonamenti: una più “facile” per disdire gli abbonamenti gratuiti ed una più “complessa” per quelli a pagamento.

La società lussemburghese, saggiamente, ha deciso di partecipare al procedimento ed ha presentato degli “impegni” per modificare la comunicazione e il contenuto dei termini e condizioni del servizio. In particolare, si è impegnata a specificare, nella pagina dedicata al pagamento, la possibilità di disdire l’abbonamento, con link ipertestuale alla sezione dedicata dei termini e condizioni. In secondo luogo, si è, altresì, impegnata a riformulare le parti dei termini e condizioni relative alla disdetta, prevedendo, in ogni caso, la possibilità di effettuare la disdetta entro le 4 settimane ed a ricordare tale facoltà anche nella mail di conferma dell’ordine.

Nostro commento

La clausola di rinnovo automatico dell’abbonamento a servizi web è certamente un’ottima leva commerciale. Tuttavia, come abbiamo visto, presenta non poche criticità. È fondamentale ricordarsi di prevedere clausole contrattuali il più possibile eque nei confronti dei consumatori. Una best practice è certamente quella proposta dalla società lussemburghese, consistente, come detto:

    • nella chiara determinazione della modalità di disdetta

    • nel richiamo alla facoltà di disdetta nella sezione relativa al pagamento

    • nell’ulteriore specificazione della facoltà di disdetta anche nella mail di conferma ordine.

Ricordiamo, infine, che la clausola di rinnovo automatico dell’abbonamento a servizi web, essendo potenzialmente soggetta all’applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., dovrebbe essere specificamente approvata, almeno con una checkbox separata.

 

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