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E’ illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere la mansione in assenza di sicurezza.

L’art. 2087 c.c. obbliga l’imprenditore, la cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall’art. 32 della Costituzione, ad adottare, per tutelare le condizioni di lavoro, sia le specifiche misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo singolo tipo di attività esercitata, sia tutte quelle altre che, in concreto, si rendono necessarie allo scopo. In particolare, occorre avere riguardo alla specifica attività lavorativa, all’esperienza ed alla tecnica, nonché ad altre norme e misure che, per identità di ratio, si adattino alla situazione anche se siano state predisposte ad altri fini o per attività diverse da quella dell’imprenditore.

Tale interpretazione estensiva del disposto dell’art. 2087 c.c. si giustifica col rilievo costituzionale del diritto alla salute ed anche coi principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto.

Pertanto, l’imprenditore ha l’obbligo fondamentale, sussidiario rispetto alle prescrizioni di specifiche norme antinfortunistiche, di adottare le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, anche rispetto ai rischi insiti nell’ambiente in cui questi si trovi ad operare ed a quelli derivanti dall’ azione di fattori esterni od inerenti al luogo in cui tale ambiente si collochi.

Ne deriva l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere la mansione richiesta se questi prova che il datore di lavoro non ha adempiuto alle proprie obbligazioni di sicurezza, e ove abbia preliminarmente informato il datore di lavoro circa le misure necessarie o evidenziato l’inidoneità di quelle in concreto adottate, potendo quindi far valere l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.

 

Trib. Genova 24 marzo 2015


Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.

www.avvocatomatteomoscioni.com


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