Perdite del capitale rilevanti
Sia l’art. 2446 c.c., nelle Spa, sia l’art. 2482 bis c.c., nelle Srl, menzionano gli opportuni provvedimenti che la società deve prendere in situazione di perdite del capitale rilevanti.
Si hanno perdite del capitale rilevanti quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, le quali hanno quindi previamente eroso tutte le altre voci di attività della società, in specie le riserve, secondo l’ordine riserve facoltative, statutarie, legale, come ricostruito da dottrina e giurisprudenza dominanti.
L’art. 2446 c.c.
In situazione ex 2446 c.c., ossia in caso di perdite del capitale rilevanti, gli amministratori devono, in trenta giorni, convocare l’assemblea perché adotti gli opportuni provvedimenti. Si ritiene che il relativo ordine del giorno debba essere in tal senso generico, in quanto la legge riserva ai soci la strada da intraprendere, benché nella prassi va da sé che sia l’organo amministrativo a fare la proposta da adottare, predisponendo i documenti a tal fine.
A questo punto, l’assemblea può decidere anche di non fare nulla, rinviando a nuovo le perdite del capitale, approfittando del cosiddetto anno di grazia, che la norma concede.
Tuttavia, se trascorso l’esercizio successivo le perdite del capitale non risultano diminuite a meno di un terzo, la riduzione del capitale diviene obbligatoria, al punto che, nelle spa, la delibera è adottabile con le maggioranze dell’assemblea ordinaria (ma con la forma notarile, per la pubblicità a registro imprese e modifica statutaria, ex art. 111 terdecies dip. att. c.c.).
Se l’assemblea non provvede, il Tribunale riduce il capitale, in ragione delle perdite risultanti da bilancio. Inoltre, ove le azioni non abbiano valore nominale espresso, è possibile attribuire agli amministratori il potere di provvedere alla riduzione, per statuto e finanche con sua modifica “una tantum”, ad opera dell’assemblea straordinaria.
L’art. 2447 c.c.
Nell’art. 2447 c.c., nelle Spa, e nell’art. 2482 ter c.c., per le Srl, è escluso l’anno di grazia, perché la società si trova in situazione ben più grave, in quanto il capitale sociale, a seguito di perdite che lo hanno intaccato oltre il terzo, si riduce al di sotto del minimo legale (euro cinquantamila per le spa, euro uno per le srl, secondo gran parte della dottrina) o addirittura sotto zero.
Gli amministratori devono convocare l’assemblea in trenta giorni, al fine di deliberare, secondo la norma, la riduzione ed il contemporaneo aumento del capitale o la trasformazione della società.
Quindi appaiono tipizzati alcuni dei provvedimenti che la società può prendere, ma la dottrina ne ha elaborati altri.
Innanzitutto, occorre specificare che, se le perdite del capitale portano il capitale sotto zero, sono in genere tre le modalità di riduzione e aumento.
La prima consiste nel ridurre a zero il capitale ed aumentarlo con un sovrapprezzo tale da assorbire le ulteriori perdite residue.
La seconda è detta “dell’altalena”, perché il capitale è ridotto a zero, quindi aumentato almeno al minimo legale più quanto necessario per assorbire le ulteriori perdite, quindi nuovamente ridotto così da assorbirle integralmente.
La terza è detta “doppia altalena”, perché il capitale è: ridotto a zero, aumentato al minimo legale, ridotto in ragione delle perdite residue e di nuovo aumentato al minimo legale.
La massima 122
La massima 122 del Consiglio notarile di Milano ha proposto un ulteriore provvedimento opportuno, sulla base dell’argomento che la legge non li tipizza. Esso consiste nell’aumentare direttamente il capitale sociale, senza previa riduzione, così da riportare le perdite entro il terzo e renderle irrilevanti.
La critica maggiore consiste nel fatto che, per tal via, le perdite non sono eliminate, come impone la legge, ma solo riportate entro il terzo: in pratica si finisce per ammettere la riduzione parziale delle perdite.
La trasformazione regressiva
Ulteriore opportuno provvedimento è anche la trasformazione della società in un tipo legale in cui non rileva il capitale e quindi, per questi fini, le perdite, cioè una società di persone, in quanto è la responsabilità illimitata personale dei soci per le obbligazioni sociali a garantire i creditori sociali.
La trasformazione regressiva è disciplinata espressamente dall’art. 2500 sexies c.c.: i soci risponderanno, a seguito di consenso negoziale, illimitatamente anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione.
Lo scioglimento
Infine, tra gli opportuni provvedimenti si annovera anche lo scioglimento della società.
L’art. 2484 c.c. elenca al n. 4 tra le cause di scioglimento la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo
legale, per perdite rilevanti ex artt. 2447 e 2482 ter c.c.
Parte della dottrina afferma che lo scioglimento sarebbe attuale appena sorgono le perdite di capitale rilevanti a tal fine e che un opportuno provvedimento varrebbe quale sua condizione risolutiva.
Altra dottrina afferma che lo scioglimento non sarebbe attuale e che la mancata adozione dell’opportuno provvedimento lo renderebbe tale, come fosse una condizione sospensiva.
Resta che, ex art. 2484 co. 3 c.c., gli effetti dello scioglimento si determinano con l’iscrizione al registro imprese della dichiarazione degli amministratori accertante la causa (pubblicità costitutiva, per i più); pertanto, in assenza di detta iscrizione, l’adozione dell’opportuno provvedimento non comporta mai revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487 ter c.c..
La sottoscrizione
Nel caso di riduzione e aumento, la giurisprudenza oggi dominante afferma che non è necessaria la contestuale sottoscrizione integrale, ma che ciò possa avvenire nel termine massimo di trenta (oggi quindici) giorni, termine coincidente con quello minimo ex art. 2441 c.c. per l’esercizio del diritto di opzione.
Questa è la tutela oggi apprestata ai soci assenti ed è anche per questo che si ritiene che in tale situazione l’opzione non possa essere esclusa, ma al più limitata. Se si potesse escludere l’opzione, infatti, il socio, a seguito di riduzione a zero, verrebbe di fatto escluso dalla società.
In passato, tuttavia, si riteneva necessaria la integrale sottoscrizione dell’aumento contestualmente alla delibera, per evitare una supposta posizione momentanea del capitale sotto il minimo legale, a seguito della riduzione. Si usava, nel caso di soci assenti, far sottoscrivere ai presenti tutte le quote, sotto la condizione risolutiva che gli assenti esercitassero l’opzione loro riservata.