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Avv. Mauro De Luca

Il Tribunale di Torino (sentenza n. 1770 del 30/03/2016), seguendo il dettato dell’art. 5, comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, il quale prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita’ medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”, ha statuito che qualsiasi soggetto il quale intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una materia nella quale è obbligatorio esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, essendo lo stesso condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, deve obbligatoriamente farsi assistere da un avvocato, altrimenti il tentativo è da considerarsi come mai esperito.

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Dalla documentazione prodotta da parte attrice nel corso del giudizio emergeva che il procedimento di mediazione – obbligatoria in quanto relativa ad un contratto bancario – era stato esperito senza l’assistenza di un avvocato, bensì di un generico consulente.

Parte convenuta, insistendo nel ritenere necessaria ed obbligatoria la presenza di un avvocato nel procedimento di mediazione, vista la materia del contendere, ha visto accolte le sue ragioni dal Giudice che ha ammesso l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità proposta, ritenendo non validamente esperito il procedimento di mediazione, dato che è la stessa legge a prevedere nell’articolo su richiamato la necessaria assistenza di un avvocato per la validità della stessa.

Infine, bisogna ricordare che il Ministero della Giustizia aveva già precisato con una circolare del novembre 2013 che la presenza dell’avvocato è obbligatoria solo nelle materie sopra indicate all’art. 5 bis, comma 1, D. Lgs. 28/2010 e non anche nelle materie nelle quali il procedimento di mediazione è meramente facoltativo.

L’immagine del post è stata realizzata da Flazingo Photos, rilasciata con licenza cc.

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