LE AZIONI PRIVILEGIATE: IL PRINCIPIO
L’art. 2348 c.c. dispone che le azioni conferiscono uguali diritti; tuttavia lo statuto può derogarvi, creando categorie di azioni fornite di diritti diversi, rispetto a quelli predeterminati dal codice, che possono dirsi afferenti alle cosiddette azioni ordinarie. La norma puntualizza che la società può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie, ma sono salvi i limiti inderogabili di legge. Tra questi viene subito in considerazione il divieto del patto leonino.
IL DIVIETO DEL PATTO LEONINO
L’art. 2265 c.c., benché letteralmente dettato in tema di società semplice, si ritiene ponga un principio generale, valido per tutti i tipi sociali, salve le eccezioni di legge (ad esempio, società sportive dilettantistiche). Esso dispone che è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
LA NORMA
L’art. 2350 c.c. dispone che ogni azione dà diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultanti da (rispettivamente) bilancio di esercizio e di liquidazione. Sono fatti salvi i diritti attribuiti a speciali categorie di azioni.
Tra questa vanno annoverate le azioni privilegiate, che attribuiscono un diritto maggiorato alla ripartizione degli utili di esercizio e/o nel rimborso del capitale allo scioglimento delle società.
Si noti come l’art. 2351 ante riforma del 2003 prevedesse espressamente le azioni privilegiate, rendendo possibile una sorta di contrappeso al privilegio economico, consistente nella limitazione del diritto di voto alle sole assemblee straordinarie, purché nel limite della metà del capitale sociale. Questo nesso oggi non è più contemplato dal legislatore, sicché può dirsi che le azioni privilegiate possono avere voto pieno.
IL LIMITE
Alcuni interpreti ritengono che il privilegio possa estendersi fino al punto di ritenere non necessaria la delibera di distribuzione degli utili, essendone sufficiente la presenza, sicché l’attribuzione scatterebbe automaticamente. Tuttavia è molto discussa la ammissibilità di questa clausola, perché la decisione dovrebbe spettare all’assemblea nel caso concreto, potendosi al più imporre un onere di motivazione alla delibera che neghi la distribuzione degli utili.
SPA E SRL
Si noti come nelle srl non si ritenga possibile la previsione generale astratta che ponga privilegi nella attribuzione degli utili; tuttavia si ritiene che il risultato possa essere ottenuto con la statuizione di un particolare diritto agli utili ad uno o più soci nominativamente indicati. Questa previsione necessita del consenso unanime per la sua introduzione, perché si deroga al principio di parità di trattamento. Invece nelle spa l’introduzione della categoria speciale azioni privilegiate è al più causa di recesso.
SOCIETÀ QUOTATE
Infine, il TUF prevede all’art. 145, per le società quotate, la possibilità di emettere azioni di risparmio. Queste sono prive del diritto di voto, essendo rivolte ad un pubblico solitamente disinteressato all’amministrazione della società, ma hanno privilegi patrimoniali.