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Perché dobbiamo esaminare le alternative ai voucher? Il d.l. n. 25/2017 ha abolito i voucher, consentendo l’utilizzo soltanto di quelli già acquistati alla data di entrata in vigore della norma fino al 31 dicembre 2017.

Tale abrogazione, ha però creato un vuoto normativo per tutte quelle esigenze di prestazioni di lavoro occasionali e accessorie che comunque esistono di fatto, con il conseguente rischio di alimentare sacche di lavoro nero.

Esaminiamo quali siano le alternative ai voucher

 LA SOMMINISTRAZIONE

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Tuttavia, si precisa come la somministrazione non si presta a soddisfare quell’esigenza di semplicità di utilizzo che invece il lavoro estemporaneo richiede, per la necessaria intermediazione di una Agenzia di somministrazione.

Inoltre, si deve anche tener conto dalle maggiorazioni che le Agenzie di somministrazione richiedono per la loro attività, a partire da un minimo riscontrato del 13,20%.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche se oggi non prevede più la specificazione del progetto (essendo stata abrogata la normativa sul cd. lavoro a progetto), deve comunque presentare un significativo connotato di autonomia della prestazione, pena l’illegittimità e la conversione dello stesso in rapporto di lavoro subordinato, non essendo consentito che ad esempio il committente stabilisca l’orario di lavoro o determini in maniera puntuale le mansioni.

Queste sono esigenze che invece spesso insorgono nel lavoro occasionale, pertanto, anche la collaborazione coordinata e continuativa, pur apparentemente compatibile, non risulta idonea all’applicazione per il lavoro occasionale.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Prestazione lavorativa che trova la sua fonte nell’art. 2222 e ss. del Codice Civile con riferimento al contratto d’opera, con un carattere del tutto episodico e completamente svincolato dalle esigenze di coordinamento con l’attività del committente. Al compenso andrà applicata una ritenuta d’acconto del 20%.

Queste le caratteristiche essenziali:

  • l’assenza di coordinamento con l’attività del committente,
  • il carattere episodico dell’attività e la mancanza di continuità della prestazione.

LAVORO INTERMITTENTE

Il lavoro intermittente appare in linea teorica il più simile a rispondere alle esigenze connesse al lavoro accessorio, perché prevede la possibilità di richiedere la prestazione di lavoro “a chiamata”, soltanto cioè quando il datore di lavoro la richieda, assimilabile perciò al concetto dei voucher.

Tuttavia il lavoro intermittente è sempre un rapporto di lavoro subordinato, che prevede adempimenti, formalità ed oneri tipici di questa tipologia generale.

L’unico elemento che lo differenzia è nella eventualità della prestazione, che può essere richiesta dal datore di lavoro quando la ritiene necessaria senza un obbligo continuativo di prestazione lavorativa.

Inoltre, salve attività particolari, vi sono limiti legali di natura oggettiva:

–         è destinato a giovani con età inferiore a 24 anni e a lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati;

–        Ha un limite massimo di 400 giornate nell’arco di tre anni con lo stesso datore di lavoro.

Pertanto, si comprende bene come risulti estremamente complesso individuare semplici alternative ai voucher e come le aziende si vedano costrette a rivolgersi ad un professionista per individuare una soluzione accettabile, previa valutazione del caso concreto, che non potrà, comunque, risultare esente da rischi al 100%.


Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.

www.avvocatomatteomoscioni.com

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