L’art. 2 del decreto legge n. 1/2012, ha apportato alcune importanti modifiche al decreto legislativo n. 168/2003, istitutivo delle “sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale”, modificando la denominazione delle stesse in “sezioni specializzate in materia di impresa” ed ampliandone la competenza per materia.
Le nuove sezioni specializzate, pertanto, oltre a mantenere la competenza per le controversie in tema di privative industriali e concorrenza sleale interferente già individuate dall’art. 134 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) e per quelle in materia di diritto d’autore, conosceranno, altresì, delle controversie in materia di “class action” previste dall’art. 140-bis del decreto legislativo n. 206/2005, nonché di specifiche ipotesi di contenzioso riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni e loro controllate o controllanti.
In particolare, sono demandate alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, le controversie tra soci e società, quelle aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano, quelle relative a negozi inerenti le partecipazioni sociali, nonché le controversie relative a patti parasociali, alla impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali e a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una delle sopramenzionate società.
Il medesimo articolo prevede che per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il contributo unificato verrà quadruplicato. Le sopra menzionate disposizioni si applicheranno ai giudizi instaurati a partire dal 24 aprile 2012.
Inoltre, l’art. 9 del decreto legge in commento, già in vigore dal 24 gennaio 2012, ha abolito le tariffe professionali che fino ad oggi hanno regolato la determinazione dei compensi (onorari, diritti, indennità) spettanti agli avvocati sia nel settore giudiziale che stragiudiziale.
Specifici decreti ministeriali definiranno i parametri di determinazione dei compensi nella ipotesi di liquidazione dei medesimi da parte di organi giurisdizionali. L’utilizzo dei sopra menzionati parametri ministeriali da parte degli avvocati nei contratti stipulati singolarmente con consumatori e/o micro imprese darà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.
L’articolo in esame ha, inoltre, introdotto l’obbligo dei professionisti di rendere nota al cliente – in forma scritta se il medesimo lo richieda – la misura del corrispettivo relativo alla prestazione. Detto compenso dovrà comunque essere pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.
Inoltre, al momento del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà rendere noti al cliente gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell’incarico stesso indicando, altresì, gli estremi della propria polizza assicurativa professionale. L’inottemperanza ai citati obblighi di informazione costituisce illecito disciplinare dell’avvocato.