Il Decreto Legge 1/2012 (cd. Decreto Legge sulle Liberalizzazioni) contiene una disposizione (l’art. 62) di profondo interesse per le imprese agroalimentari.
Il primo comma prevede espressamente il requisito della forma scritta per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché l’obbligo di indicazione, a pena di nullità, della durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento, la cui violazione comporta le sanzioni amministrative di cui al comma 5 (da € 516 a € 20.000)
Detta disposizione, tuttavia, si applica unitamente ai rapporti tra imprese, restando, infatti espressamente esclusi i contratti conclusi con il consumatore finale.
Il secondo comma concerne alcune disposizioni protettive per le PMI agroalimentari quali, a titolo esemplificativo, il divieto di imporre condizioni ingiustificatamente gravose ovvero di subordinare la conclusione e/o l’esecuzione dei contratti alla esecuzione di prestazioni prive di connessione con l’oggetto del contratto, la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.000.
Importante, inoltre, è la previsione del comma tre che prevede il termine legale di 30 giorni per il pagamento del corrispettivo (nel caso di merci deteriorabili di cui al successivo comma 4) e il termine di 60 (nel caso di merci non deteriorabili).
Detto termine decorre dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture.
Sempre il comma tre, prevede l’automatico decorso degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine legale.
In tal caso il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
Si tratta, come è ovvio, di una disciplina del tutto analoga a quella (poco conosciuta) contenuta nel D.lgs 9 ottobre 2002 n. 231 che ha dato attuazione alla Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ove sono, per l’appunto, previsti interessi maggiorati nei rapporti tra imprese.
Inoltre, il comma 7 stabilisce che il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 euro a € 500.000.
Si precisa poi che l’entità effettiva della sanzione verrà determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.