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La proprietà fiduciaria. La trascrizione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. consente di opporre ai terzi la limitazione alla proprietà, superando l’efficacia obbligatoria solo interna del modello romanistico.

L’articolo 2645 ter c.c. ha introdotto nel nostro ordinamento, con previsione di portata generale, la figura della proprietà fiduciaria. Infatti, sia nel caso di trasferimento della proprietà ad un fiduciario diverso dal disponente (c.d. fiducia dinamica), sia che quest’ultimo vincoli il proprio diritto di proprietà ad una determinata destinazione (c.d. fiducia statica), la possibilità di opporre ai creditori ed ai terzi in genere il vincolo, a seguito della sua trascrizione, consente di superare l’ostacolo, tipico del modello romanistico, all’efficacia reale del negozio fiduciario.
La proprietà del fiduciario è funzionalizzata al fine di destinazione; pertanto, gli usi consentiti nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disposizione sono esclusivamente quelli compatibili con detto fine e, conseguentemente, ogni altro utilizzo è vietato.

La proprietà fiduciaria è descritta dalla dottrina come risolubile, in quanto destinata a venir meno con la realizzazione del fine di destinazione. Si ha proprietà risolubile quando l’acquisto di un diritto è sottoposto a condizione, di modo che esso è connotato dall’elemento dell’incertezza. Dagli artt. 1356 e seguenti del codice civile si ricava l’esistenza, in capo al titolare della proprietà risolubile, di limiti e di obblighi, non diversi da quelli configurabili in capo al proprietario fiduciario, che comprimono temporaneamente le facoltà dominicali. L’art. 1357 c.c. stabilisce che l’avente causa dal proprietario risolubile è soggetto alla stessa condizione: pertanto detti limiti ed obblighi si trasferiscono agli aventi causa, estendendo l’efficacia della condizione, non diversamente da quanto avviene per la proprietà destinata trascritta ex art. 2645 ter c.c. Su questo filone si innesta la sentenza della Cass. pen. 50672/2014, per la quale “integra il reato di appropriazione indebita la condotta del [fiduciario] che destina i beni conferiti in trust a finalità proprie o comunque diverse da quelle per realizzare le quali il negozio fiduciario è stato istituito, in quanto l’intestazione formale del diritto di proprietà al trustee ha solo la valenza di una proprietà temporale, che non consente di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva”.
La trascrizione del vincolo gli attribuisce efficacia reale, in forza della quale il titolare viene privato erga omnes di alcune facoltà che normalmente compongono il contenuto del diritto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il vincolo di destinazione non sia stato pubblicizzato, l’art. 2645-ter c.c. a contrario statuisce che il vincolo è inopponibile ai terzi, che possono in tal caso fare affidamento sulla piena titolarità del fiduciario, prevalendo nel conflitto con i beneficiari del vincolo.

L’immagine del post è stata realizzata da RyanMcGuire, rilasciata con licenza cc.

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