Dal 13 giugno 2014 entrerà in vigore in Italia la nuova disciplina a tutela dei consumatori sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali e sui contratti a distanza, introdotta con il D.lgs 21/2014 che ha recepito la Direttiva 2011/83/UE.
Nel presente post ci soffermeremo sui contratti a distanza, vale a dire, quei contratti conclusi “senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (nuovo art. 45 comma 1, lett. g), D.lgs 206/2005). Di fatto, tutti i contratti conclusi via telefono o via internet ricadono in tale definizione.
Cosa cambia con l’introduzione della nuova normativa?
Nuovi obblighi informativi.
In particolare, dovranno essere precisate:
- le caratteristiche principali dei beni o servizi
- i dati identificativi del professionista; c) il prezzo totale dei beni o servizi (o le modalità di calcolo), nonché le modalità e i costi di pagamento, (eventuale) consegna ed esecuzione;
- la durata del contratto e/o le condizioni di risoluzione in caso di rinnovo automatico;
- in caso di contenuti digitali, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica, nonché qualsiasi interoperabilità con l’hardware ed il software conosciuta o conoscibile;
- le condizioni ed i termini per l’esercizio del recesso (se previsto), unitamente al modulo tipo di recesso previsto dal Decreto stesso.
- gli eventuali costi da sostenere per la restituzione del bene (i.e. spese di trasporto e/o consegna) in caso di esercizio del diritto di recesso.
Nuovi requisiti formali per i contratti a distanza
Il contratto tra Professionista e Consumatore dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- le informazioni obbligatorie dovranno essere rese al consumatore in un linguaggio semplice e comprensibile “in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato”;
- se il contratto a distanza, da concludere con mezzi elettronici, impone al consumatore l’obbligo di pagare, il consumatore deve essere ricevere prima dell’inoltro dell’ordine le informazioni obbligatorie circa l’identità del Professionista, il prezzo totale dei beni o servizi nonché la durata del contratto;
- nel caso di contratto cd. point and click il pulsante deve recare la denominazione “ordine con obbligo di pagare”, o formulazione analoga. In caso contrario, il corrispettivo non è dovuto.
- Deve essere fornita al consumatore su un mezzo durevole la conferma delle condizioni contrattuali sottoscritte ed accettate da quest’ultimo, prima della consegna dei beni e/o dell’esecuzione del servizio;
Nuovi obblighi in materia di recesso
La riforma detta una nuova e più stringente disciplina anche in materia di diritto di recesso, di cui si indicano i punti salienti:
- Il termine per esercitare il recesso senza motivazione (diritto di ripensamento) passa da 10 a 14 giorni;
- Se il Professionista non ottempera ai propri obblighi informativi, al termine di 14 giorni sopra indicato si aggiunge un ulteriore termine di 12 mesi per l’esercizio del recesso;
- Il recesso potrà esercitarsi compilando il modello tipo da allegare al contratto ovvero attraverso “qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto” anche compilabile elettronicamente sul sito web del professionista;
- Il recesso si considera validamente esercitato se inviato dal consumatore prima della scadenza del termine;
- In caso di esercizio del recesso, il professionista dovrà restituire entro i successivi 14 giorni i pagamenti ricevuti, salva la possibilità di trattenere il rimborso fino alla ricezione dei beni ovvero fino a quando il consumatore non abbia dimostrato di aver effettuato l’invio dei predetti beni;
- In tali casi, il consumatore deve provvedere alla rispedizione dei beni (ovvero alla consegna ad un terzo autorizzato dal professionista) entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso;
- Si prevede l’obbligo per il consumatore di pagare al professionista un importo ragionevole calcolato in proporzione a quanto fornito fino alla comunicazione di recesso (con alcune esclusioni)
- Il diritto di recesso è escluso in tutti i casi indicati dall’art. 59 e, in particolare, nei casi di: 1) fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione e’ iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso e 2) contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione e’ iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista.
Altri diritti del consumatore
Con riferimento ai contratti a distanza ed, in particolare, a quelli relativi a contenuti digitali, segnaliamo che:
- In caso di utilizzo di strumenti di pagamento quali carta di credito o di debito, non potranno essere addebitate al consumatore tariffe superiori a quelle addebitate dall’istituto emittente al professionista;
- In caso di servizi accessori e/o supplementari, dovrà essere richiesto il consenso espresso del consumatore per qualsiasi ulteriore pagamento. Di fatto, non sarà consentito utilizzare opzioni prestabilite (come caselle selezionate di default) per l’acquisto dei servizi accessori, ma sarà necessario che il consumatore selezioni espressamente ogni ulteriore servizio che comporti un obbligo di pagamento.
Di conseguenza, sarà necessario prestare un’attenzione ancora maggiore che nel passato durante la redazione delle Terms & Conditions dei siti internet, al fine di assicurare il rispetto della nuova normativa sopra esaminata.
In merito all’immagine del post si segnala: