Continuando il nostro esame del contratto di locazione a canone concordato (se non hai letto il primo articolo, ti invito caldamente a consultarlo, cliccando qui) parleremo qui della “durata” del contratto.
Si tratta di una ulteriore differenza rispetto al contratto di locazione ordinario a canone libero.
Dispone la legge che la durata minima del contratto di locazione a canone concordato non può essere inferiore a tre anni, decorsi i quali il contratto è rinnovato, in automatico, per altri due anni.
Non a caso, il contratto viene anche conosciuto nella prassi come “locazione 3+2”.
Cosa accade nel caso di fissazione di una durata inferiore?
Si tratta di una clausola in contrasto con una disposizione inderogabile di legge e, pertanto, come generalmente avviene nel sistema delle locazioni, affetta da nullità. A questo punto, si applica, in virtù della sostituzione automatica della clausola nulla con quella legale, il principio di base della durata minima non inferiore a tre anni.
Cosa accade se manca la fissazione del termine di durata del contratto?
Stesso ragionamento di prima: si applica in automatico il termine minimo previsto dal legislatore.
Si può applicare un termine minimo superiore?
Tecnicamente sì. In genere, negli accordi territoriali viene espressamente regolata siffatta ipotesi, compensando la maggiore durata con un aumento del canone.
Si può inserire nel contratto una clausola con cui il conduttore rinuncia preventivamente al rinnovo automatico alla prima scadenza?
Poiché il rinnovo automatico è previsto a favore del conduttore, l’eventuale rinuncia preventiva potrebbe integrare, anche laddove accettata dall’inquilino, una clausola affetta da nullità, in quanto peggiorativa.
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