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Lo scorso novembre, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è intervenuta con un provvedimento ( n. 329 dell’8.11.2012) con il quale ha vietato l’indicazione della adozione sulle attestazioni di stato civile.

Il provvedimento interessa due aree del diritto contigue poiché lambisce l’area della tutela dei dati personali ( D.lgs. 196/2003) e quella della disciplina sull’adozione. ( L. 184/1983 ).

Nella fattispecie si discute della legittimità della condotta tenuta da un funzionario del Comune di Firenze che a richiesta di un avvocato, motivata dalla necessità di instaurare un giudizio di natura successoria, rilasciava certificato di nascita di un soggetto con indicazione della annotazione di adozione.

Nella valutazione del caso l’Autorità Garante ha tenuto preliminarmente in considerazione il disposto dell’art.2 D.lgs 196/2003, il quale afferma che il “trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale”.

Segue poi il disposto dell’art. 177 del medesimo d.lgs il quale subordina il rilascio degli atti di stato civile, tra i quali anche il certificato di nascita,” alla presentazione di apposita istanza motivata da interesse personale e concreto del richiedente”.

Poste queste necessarie premesse dunque, il rilascio del certificato di nascita al soggetto richiedente appariva, a parere dell’Ufficio dell’Anagrafe Toscano, del tutto legittimo ed in linea con la previsione normativa.

Tuttavia il Garante rileva che:

– Il rilascio degli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto. ( art. 177 c.3 d.lgs 196/2003);

– che qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità o alla maternità del minore e dell’annotazione riguardante la sentenza definitiva che pronuncia l’adozione ( art. 26 c.4 e 28 c.2 L. 184/1983)

– che l’Ufficiale di stato civile, l’Ufficiale di Anagrafe, devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione. salvo autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.

Alla luce di tali considerazioni l’Autorità ha valutato come illecito il trattamento dei dati effettuato dal Comune prescrivendo la inutilizzabilità degli stessi.

Ha nel contempo trasmesso gli atti alla competente Autorità giudiziaria per la valutazione delle fattispecie illecite di reato configurabili.

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