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Sinistro e Fondo garanzia vittime della strada: l’omessa o incompleta denuncia costituisce elemento ostativo al risarcimento del danno?

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Il fatto. A seguito dell'investimento del Sig. C.F. da parte di un veicolo non identificato, gli eredi adivano il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, per ottenere l'integrale ristoro dei pregiudizi subiti a seguito dell'evento de quo.

Sia in primo che in secondo grado la domanda veniva però rigettata, sul presupposto che la denuncia ai carabinieri non conteneva il nome dei due testi che poi furono sentiti in sede dibattimentale.

In sostanza, i giudici di merito ritenevano che l'incompletezza della denuncia alle autorità (sotto il profilo della mancata indicazione dei testi) costituisse condizione ostativo all'accoglimento della domanda.

La decisione. La Suprema Corte, invece, con la pronuncia n. 9939/12, ha ribaltato il dictum dei precedenti gradi di giudizio, ritenendo che l'omessa o incompleta denuncia non sia determinante ai fini dell'ottenimento del risarcimento danni da parte del FGVS, costituendo, invece, solo una circostanza da valutarsi insieme alle altre.

Uniformandosi all'orientamento già espresso (cfr. Cass. n. 18532/07 e n. 4480/11), i Giudici di Piazza Cavour hanno infatti sottolineato come “l'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza”.

In caso contrario, infatti, si creerebbe un'ipotesi di giurisdizione condizionata non contemplata dalla legge e perciò inammissibile, stante l'applicazione, al riguardo, del principio di tassattività.

Usando le parole dei Giudici di legittimità: “Ritenere che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella fattispecie quanto all'indicazione dei testi) comporti di per sé il rigetto della domanda significa introdurre una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, creando un'ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 24 maggio – 18 giugno 2012, n. 9939

(Presidente Segreto – Relatore D’Amico)

Svolgimento del processo

F.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori An.Co. ed c.a., tutti nella qualità di eredi di Fr.Co., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, la Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Campania.

Esponevano gli attori che il loro congiunto Co.Fr. era stato investito da un'automobile non identificata ed era deceduto due giorni dopo. Per tale ragione gli attori chiedevano la condanna della convenuta, nella qualità, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990/1969.

La convenuta chiedeva il rigetto della domanda.

Con comparsa depositata il 22 giugno 2004 intervenivano nel processo An.Co., (+Altri), tutti nella qualità di eredi di Fr.Co. e chiedevano la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 24 giugno 2005 il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria contro il F.G.V.S. perché la denuncia del sinistro, presentata ai carabinieri, non conteneva anche il nome di due testi, che poi furono sentiti in sede civile.

Avverso la sentenza hanno proposto appello, in via principale, F.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori An.Co. e c.a., tutti nella qualità di eredi di Fr.Co. ed in via incidentale An.Co., (+Altri), anch'essi nella qualità di eredi di Co.Fr.

Sostenevano gli appellanti di aver dato piena prova che il sinistro fu causato dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto e che il sinistro stesso fu portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

La società appellata chiedeva di respingere l'appello.

La Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale.

Propongono ricorso per cassazione F.C., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia a.c., nonché An.Co., (+Altri).

Resiste con controricorso la Generali Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania.

Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della l. n. 990/1969.

Criticano al riguardo che sia il giudice di primo grado che quello di appello si sono soffermati esclusivamente sulla mancata indicazione dei testi nella querela presentata ai carabinieri, ne

lla erronea convinzione che parte istante avrebbe dovuto dimostrare di essersi attivata per identificare o far identificare dalle autorità competenti il veicolo sconosciuto.

Sostengono invece i ricorrenti che la denuncia del sinistro all'autorità investigativa non integra una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda mentre la mancata denuncia non può costituire, a priori, un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che, unita ad altri elementi di prova, consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio.

Nel caso in esame, prosegue parte ricorrente, i testi escussi hanno concordemente dichiarato di non aver identificato l'auto investitrice per cui, anche se i loro nominativi fossero stati comunicati all'autorità giudiziaria penale, ciò non avrebbe avuto alcun effetto.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte (Cass., 3 settembre 2007, n. 18532; Cass., 24 febbraio 2011, n. 4480) ha già statuito che in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.

Il principio va condiviso.

L'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.

3. Ritenere che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella fattispecie quanto all'indicazione dei testi) comporti di per sé il rigetto della domanda significa introdurre una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, creando un'ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge.

La mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell'azione.

Ciò comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (Cass., 18 novembre 2005, n. 24449).

4. Quindi è fondato il motivo di ricorso, avendo il giudice di merito basato il rigetto della domanda risarcitoria automaticamente sul rilievo che la denunzia presentata ai C.C. era mancante di un elemento essenziale, quale l'indicazione dei testi, introducendo, quindi, nei presupposti per la domanda ex art. 19, c. 1, l. n. 990/1969r ed attualmente art. 283 lett. a) del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/05), la necessità di aver proposto una denunzia completa del fatto all'Autorità, mentre tale denunzia (e quindi anche la sua eventuale incompletezza) svolge solo una funzione sintomatica della veridicità dei fatti.

Il giudice di merito, invece, avrebbe dovuto valutare se la mancata indicazione dei testi nella querela era sintomatico della non veridicità dei fatti storici indicati, tanto più poi che tali testi furono sentiti in sede civile, come risulta dalle deposizioni trascritte nel ricorso.

Il giudice del rinvio non potrà arrestarsi in limine e quindi rigettare l'appello (e per l'effetto la domanda) per difetto totale o parziale della denunzia, ma dovrà decidere sul punto se ricorrano le circostanze del fatto di cui al paradigma dell'art. 19, 1 c., lett. a) l. n. 990/1969, poiché solo la mancanza di queste determina il rigetto della domanda.

5. Quindi va accolto il ricorso: va cassata l'impugnata sentenza con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritto sopra esposto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

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