Il Tribunale di Milano, Sez. IX, con un provvedimento del 13 .03 scorso ha stabilito che nel regime di separazione convenuto tra le parti trovino espressa disciplina anche le sorti dell’animale domestico.
Nel caso di specie, trattasi di un gatto che, per effetto dell’accordo dei coniugi, si conviene resti a vivere presso la moglie, tra l’altro, genitore affidatario del figlio minore.
Il principio enunciato dal Tribunale di Milano, dunque, si colloca nel solco delle recenti riforme in materia di disciplina dell’animale domestico.
A tale proposito, infatti, come si legge nello stesso provvedimento esaminato, vi è da parte della giurisprudenza più recente un vero e proprio riconoscimento del “ diritto soggettivo all’animale da compagnia”.
Si tratta dunque di una situazione che merita tutela giuridica.
Viene abbandonata la vecchia concezione dell’animale quale “cosa” in favore della dimensione dello stesso quale “essere senziente”.
A riprova di quanto l’animale domestico assuma sempre un maggior rilevo nella realtà domestica, si veda la nuova regolamentazione condominiale che vieta di impedire ai condomini il possesso di animali domestici.
Dunque, laddove si discute di separazione personale dei coniugi e ove vi siano interessi di minori da valutare, questi ultimi hanno diritto a vedere riconosciuto da parte del Giudice il loro interesse a preservare la continuità di rapporto anche con l’animale domestico.
Le spese di mantenimento dell’animale seguiranno la tradizionale ripartizione tra ordinarietà ( a carico del coniuge affidatario) e straordinarietà ( a carico di entrambi i coniugi).
Se invece, la separazione interviene in assenza di figli, nella individuazione del coniuge affidatario dell’animale il Giudice dovrà tenere conto della maggiore intensità di rapporto dello stesso animale con ciascuno dei due separandi.
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Tribunale Milano
Sezione IX
Decreto 13 marzo 2013
(est. G. Buffone)
Nella clausola n. 9 delle condizioni di separazione, i genitori stabiliscono che i gatti della famiglia restino a vivere nell’ambiente domestico della madre – dove collocata la minore – la quale si farà carico delle spese ordinarie mentre quelle straordinarie saranno sostenute in pari misura dai coniugi. Non vanno svolti rilievi sull’accordo. Nell’attuale ordinamento – anche in conseguenza dalla entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 – il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia (Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011). Quanto il Legislatore ha, di fatto, riconosciuto, in tempi recenti, con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 posto che, modificando l’art. 1138 cod. civ., ha previsto che “le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ne consegue che, una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, secondo l’impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come “essere senziente” (v. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007). Non essendo l’animale una «cosa» (v., ad es., articoli 923 c.c.), bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso.