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L’Antitrust, con provvedimento del 27 dicembre, ha sanzionato per pratiche commerciali scorrette due società che offrivano ai consumatori, dietro compenso,  il servizio di rinegoziazione dei debiti con Equitalia promettendo forti “sconti” (fino al 70%) sulle somme iscritte a ruolo.

Il provvedimento seguiva una denuncia presentata dalla stessa Equitalia, che in una nota del 23 gennaio, peraltro ha chiarito che un tale obiettivo è da ritenersi “impossibile”, in considerazione del fatto che tutte le attività di riscossione sono regolate dalla legge e che il concessionario può solamente limitarsi a rateizzare i pagamenti degli importi richiesti dai vari enti creditori.

Ricordiamo, infatti, che in materia di dilazione dei pagamenti trova applicazione l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, e successive modificazioni, secondo cui, l’agente della  riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

A beneficio dei consumatori, tuttavia, Equitalia è intervenuta – in senso favorevole a questi ultimi – con una Direttiva del 1° Marzo 2012, con cui ha disposto che laddove la soglia di debito non sia superiore a 20.000 euro, la dilazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte, senza, quindi, la necessità di comprovare la situazione di obiettiva difficoltà economica.

Per i debiti eccedenti tale soglia, invece, la concessione della dilazione seguirà la disciplina stabilita in via generale dall’art. 19 sopra citato, con conseguente onere per il contribuente di fornire la prova della situazione di obiettiva difficoltà economica.

Peraltro, con il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, sono state introdotte interessanti novità, fra le quali:

– possibilità di chiedere rate di importo variabile, in luogo di rate di importo costante (art. 19 comma 1-ter);

– impossibilità di iscrivere ipoteca laddove sia stata concessa la rateazione (art. 19 comma 1-quater);

– decadenza dal beneficio solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (art. 19 comma 3).

Ne deriva, quindi, la evidente scorrettezza delle pratiche poste in essere dalle due Agenzie che, infatti, offrivano dietro compenso il raggiungimento di un risultato (sconti fino al 70%) non consentito dalla legge.

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