L’illecito sportivo derivante dalla c.d. combine posta dal presidente di una società sportiva di calcio rende applicabili le regole sulla c.d. responsabilità oggettiva della società stessa causandone la retrocessione? In particolare, può il TNAS utilizzare, analogamente alla giustizia ordinaria, le intercettazioni telefoniche come strumento attraverso il quale fondare la propria decisione? Sono questi i temi affrontati dal Collegio Arbitrale affrontati e risolti nella sentenza che segue.
La vicenda oggetto della decisione del TNAS trae origine nel 2011 quando la Società sportiva X adiva il competente Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport per ottenere l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale quest’ultima aveva retrocesso all’ultimo posto in classifica di campionato di competenza la Società istante per violazione dell’art. 5 del Codice della Giustizia sportiva, in relazione alle attività condotte dal presidente della Società X, dirette alla alterazione il regolare svolgimento dell’incontro calcistico tra X ed Y allo scopo di addivenire ad un accordo sul risultato finale dell’incontro.
La Corte di Giustizia federale aveva, in quella sede, condannato il Presidente della Società X alla inibizione dalle attività sportive per 4 anni e, pedissequamente, la Società sportiva a titolo di responsabilità diretta attraverso la retrocessione di questa nel relativo campionato di competenza.
Sulla suindicata decisione la società X proponeva istanza di arbitrato chiedendo al relativo Collegio l’annullamento integrale della sentenza redatta dal Consiglio di Giustizia Sportiva, nonchè l’accertamento della estraneità della società interessata a qualsiasi coinvolgimento in attività finalizzate alla realizzazione dell’illecito sportivo.
Nella decisione de quo il TNAS ha confermato la responsabilità oggettiva della istante poichè il compimento delle attività poste dal suo presidente sono state realizzate con la chiara convinzione e consapevolezza del presidente Y, di commettere un illecito sportivo ai sensi dell’art. 7 comma 3 e dell’art. 4 comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva.
Infatti, come precisa il Collegio Arbitrale, la commissione di tali illeciti sono stati compiuti in prima persona dal presidente che, in quanto tale rappresenta la diretta espressione della volontà della Società che, nel caso di specie, era quella di addivenire alla alterazione del risultato dell’incontro calcistico. Tale condotta risulta essere stata preceduta da una serie di telefonate tra i presidenti delle Società coinvolte, oggetto di intercettazioni, attraverso le quali è emerso l’ ”aggiustamento del risultato dell’incontro di calcio attraverso le quali sono emerse una serie di reciproche domande ed offerte volte al raggiungimento di una soluzione che fosse soddisfacente per le Società interessate”.
Infatti, come spiega il Collegio Arbitrale, la condanna inflitta alla società e al suo legale rappresentante (presidente) nasce e si fonda dall’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche “il cui uso, ai fini probatori è ritenuto legittimo” dalla giurisprudenza del TNAS poichè è solo attraverso questo che si è riusciti a pervenire alla scoperta dell’illecito sportivo e alla conoscenza di una chiara e netta volontà della Società istante di addivenire alla organizzazione della c.d. combine calcistica relativa ad un incontro di calcio. Pertanto dalla evidente consapevolezza ed illiceità del comportamento del Presidente della Società in questione, il TNAS ha rigettato le istanze presentate dalla Società istante.