E’ entrato in vigore il tanto discusso raddoppio del contributo unificato per le impugnazioni non accolte.
Lo prevede l’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), inserendo all’articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma:
“1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”
Vedi anche: Tabella contributo unificato: gli importi aggiornati per tutti i tipi di procedimento