Su di un’opera musicale possono sussistere diversi diritti: quello dell’autore dell’opera, quello dell’interprete della stessa e quello del produttore fonografico il quale è titolare dei diritti di utilizzazione primaria e di quelli di utilizzazione secondaria. In ogni caso, alla Siae è affidata la sola gestione del diritto d’autore e non quella dei produttori, interpreti ed esecutori.
Lo ha ribadito il Tribunale di Milano, con la sentenza del 20 novembre 2012.
La vicenda de qua concerneva l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della Società Consortile Fonografici (SCF) per il pagamento di compensi per i diritti connessi non versati.
Inutile il tentativo dell’attore in opposizione di sostenere una carenza di legittimazione attiva in capo alla SCF sul presupposto che tale legittimazione spetterebbe solo alla SIAE.
Il Tribunale di Milano, aderendo a consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha sottolineato che quanto alla S.I.A.E., l’attività gestoria svolta da tale ente è limitata alla categoria del diritto d’autore e non a quella dei produttori fonografici: alla luce degli artt. 180 e 180 bis I.aut. alla S.I.A.E. non compete infatti alcuna rappresentatività, ex lege, dei soggetti diversi dall’autore dell’opera (Tribunale Roma, 7.9.2006).
Ribadisce il Tribunale, inoltre, che le disposizioni dianzi citate riservano in via esclusiva alla S.I.A.E. l’intermediazione limitatamente alle opere tutelate dal diritto d’autore ed alle sole categorie di diritti patrimoniali d’autore ivi indicati, con l’unica eccezione – quanto ai diritti connessi dell’affidamento a tale ente di quelli derivanti dalla ritrasmissione via cavo (art. 180 bis l. aut.)
Per quanto, invece, attiene agli altri diritti connessi, vi è un regime di libera concorrenza: ai titolari è lasciata quindi facoltà di decidere se agire individualmente o collettivamente, tramite enti collecting (quali ad esempio S.C.F.) oppure demandare tali diritti a S.LA.E. E ciò pertanto sulla base non di una esclusiva prescritta per legge, ma di accordi negoziali.
Peraltro, il Tribunale precisa che, l’iscrizione alla S.I.A.E. degli autori dell’opera è del tutto Volontaria e non condiziona la protezione delle opere musicali. Tale società non detiene il monopolio della gestione dei diritti di titolarità degli autori, ma tutela solo quelli che, in base alle norme statutarie e regolamentari, le abbiano conferito specifico mandato.
In conclusione, il provvedimento de quo è rilevante poiché contribuisce a fare “chiarezza” in un settore dove, anche a fronte dei recenti interventi normativi, molti erano i dubbi sulla reale estensione dell’intermediazione esclusiva della S.I.A.E.
Ebbene, dobbiamo qui rilevare che con l’art. 39 comma 2 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 così come modificato dalla legge di conversione, si è disposto che al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.
Dalla disposizione in esame ben si evince che l’attività di intermediazione nel settore dei diritti connessi è certamente libera, come peraltro chiarito dal Tribunale di Milano.
Quello che non si evince, tuttavia, è se persista o meno l’intermediazione esclusiva della S.I.A.E. in materia di diritto d’autore.
È, al riguardo, da rilevare come la formulazione dell’art. 39 cit prima delle modifiche introdotte in sede di conversione prevedesse un quarto comma (ora non presente) dal seguente tenore: restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
Dalle modifiche operate in sede di conversione del D.L. in esame, tuttavia, non può desumersi un implicita eliminazione della riserva di intermediazione esclusiva a favore della SIAE.
Ciò si desume, principalmente, dalla persistente vigenza dell’art. 180 della Legge sul Diritto d’Autore, come puntualmente rilevato dal Tribunale di Milano.
A livello comunitario, con la proposta di Direttiva 372/2012 si è cercato di “aprire” il mercato dell’intermediazione in materia di diritto d’autore. Principalmente, l’art. 5 della proposta di Direttiva in questione, chiarisce che I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare una società di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali di loro scelta, per gli Stati membri di loro scelta.
Tuttavia, fin quando non verrà approvata la proposta di Direttiva in questione, non potremo affermare l’esistenza di un regime libero-concorrenziale anche in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore.