Le richieste assillanti e reiterate portano alla condanna della persona petulante, anche quando l’invadenza è motivata dall’esigenza di far valere un diritto. Lo ha stabilito la Cassazione Penale con la sentenza nr. 25033/2012.
L’antefatto: L’imputata aveva ripetutatamente telefonato ad una coppia di coniugi al fine di sollecitare i pagamenti non ancora effettuati relativamente ad un determinato immobile. Seguiva la denuncia per il reato di molestie ex art. 660 c.p., e la conseguente condanna per molestie continuate da parte dei giudici di merito. Seguiva, pertanto, ricorso in Cassazione.
La questione: Ci si chiede, se il reato di molestie previsto dall’art. 660 c.p., secondo cui chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestie o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad euro 516, sia applicabile all’ipotesi di ripetuti solleciti di pagamenti, comunque dovuti.
A tal riguardo, ricordiamo che il reato di cui all’art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione (Cass. Pen. 8198/2006).
La soluzione: La Cassazione, investita della questione, ha ritenuto scevra da censure la sentenza di merito. Ha infatti evidenziato che, con la disposizione prevista dall'art. 660 c.p., il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione.
Di conseguenza, sulla base della ricostruzione dei fatti avvenuta nei precedenti gradi di giudizio, ha riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione de qua, risultando del tutto privo di rilievo che l’imputata avesse agito per far valere un preteso diritto. Si legge, infatti, in motivazione che: La contravvenzione prevista dall'art. 660 c.p., richiedendo che l'agente sia mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo, suppone il dolo specifico, consistente, come in precedenza detto, nella volontà di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Ai fini della configurabilità del reato non hanno rilievo le “pulsioni” che hanno spinto ad agire e, pertanto, sussiste il dolo del reato in questione anche nel caso in cui si arrechi molestia o disturbo alle persone allo scopo di esercitare un proprio diritto o preteso diritto, allorché ciò avvenga con modalità arroganti, impertinenti o vessatorie. Il “biasimevole motivo” è quello che, pur diverso dalla petulanza, è ugualmente riprovevole in se stesso o in relazione alla persona molestata. “Petulante” è, invece, l'atteggiamento di colui che insiste nell'interferire nell'altrui sfera di libertà pur consapevole del fatto che tale intervento non è gradito.
Ciò premesso, ha, tuttavia, censurato la sentenza di merito nella parte in cui applica la continuazione ai sensi dell’art. 81 c.p. Osserva, infatti, la Corte che Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo per sua natura necessariamente abituale, in quanto può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, può però assumere tale forma, incompatibile con la continuazione allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione assillante (nella specie numerose telefonate dal carattere petulante) a determinare l'effetto pregiudizievole dell'interesse tutelato (Sez. 1, 9 aprile 2008, n. 17787; Sez. 1, 16 marzo 2010, n. 11514).
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Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 maggio – 22 giugno 2012, n. 25033
Presidente Giordano – Relatore Cassano
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 24 marzo 2011 il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, dichiarava B.I. colpevole del reato continuato di molestie per avere per petulanza e altro biasimevole motivo, recato ripetutamente molestia a E.E. e T.B. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di quattrocentocinquanta Euro di ammenda.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputata, la quale, anche mediante una memoria difensiva, formula le seguenti censure.
Lamenta violazione di legge con riferimento alla formulazione generica del capo d'imputazione.
Denuncia violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, tenuto conto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna senza l'osservanza dei termini stabiliti dalla legge.
Prospetta, altresì, violazione di legge e carenza della motivazione circa gli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, essendo stato valorizzato il contenuto di deposizioni testimoniali relative a fatti antecedenti a quelli oggetto di contestazione.
Lamenta violazione di legge e carenza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 660 c.p., atteso il rapporto di credito vantato dall'imputata nei confronti delle parti offese che avevano omesso di versare l'intero corrispettivo dell'acquisto di un immobile.
Da ultimo denuncia inosservanza della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità del reato continuato.
Con successiva memoria depositata il 13 aprile 2012 la difesa di B.I. denuncia violazione della legge penale con riguardo all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Osserva in diritto
1. Il primo motivo di censura non è fondato.
La contestazione effettuata all'imputata con il provvedimento di vocatio in iudicium e oggetto del provvedimento impugnato contiene la puntuale contestazione dei fatti contestati alla ricorrente, accusata di avere molestato telefonicamente, nel periodo compreso tra il (omissis) e il (omissis) , E.E. e T.B. per petulanza o altro biasimevole motivo. A fronte di questa specifica e puntuale formulazione dell'addebito, B.I. ha avuto ampia ed effettiva possibilità di dispiegare le sue difese e di confutare le accuse mosse nei suoi confronti.
2. Parimenti priva di pregio è la seconda censura.
L'emissione del decreto penale di condanna oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 459 c.p.p. non comporta la nullità del decreto stesso, trattandosi di termine ordinatorio, il cui mancato rispetto n
on determina, in assenza di un'espressa previsione normativa, alcuna forma di invalidità (Sez. Un. 6 marzo 1992, n. 3; Sez. Un. 6 marzo 1992, n. 4).
3. Non meritano accoglimento neppure il terzo e il quarto motivo di ricorso.
Con la disposizione prevista dall'art. 660 c.p. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela privata viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate (Cass., Sez. 1, 29 settembre 1994, n. 11208; Cass., Sez. 1, 1 luglio 2002, n. 25045, rv. 238134; Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2007, n. 43704, rv. 238134). Il reato consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione.
La contravvenzione prevista dall'art. 660 c.p., richiedendo che l'agente sia mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo, suppone il dolo specifico, consistente, come in precedenza detto, nella volontà di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Ai fini della configurabilità del reato non hanno rilievo le “pulsioni” che hanno spinto ad agire e, pertanto, sussiste il dolo del reato in questione anche nel caso in cui si arrechi molestia o disturbo alle persone allo scopo di esercitare un proprio diritto o preteso diritto, allorché ciò avvenga con modalità arroganti, impertinenti o vessatorie.
Il “biasimevole motivo” è quello che, pur diverso dalla petulanza, è ugualmente riprovevole in se stesso o in relazione alla persona molestata.
“Petulante” è, invece, l'atteggiamento di colui che insiste nell'interferire nell'altrui sfera di libertà pur consapevole del fatto che tale intervento non è gradito.
Alla luce di questi principi la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, in quanto, con motivazione compiuta e logica, ha illustrato le ragioni, correlate allo specifico esame delle risultanze probatorie (testimonianze delle parti offese, deposizione del maresciallo P. in merito alle indagini svolte in merito alla provenienza delle sei telefonate ai coniugi E. e T. dal telefono in uso all'imputata, documentazione relativa al traffico telefonico tra B.I. e la famiglia E. – T. ), che consentono di affermare la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato di cui all'art. 660 c.p., integrato dalla reiterazione di telefonate moleste effettuate dalla ricorrente ai coniugi E. – T. , la cui sfera privata veniva insistentemente turbata in modo petulante, assiduo, insistente, indiscreto e pervicace.
Occorre, infine, evidenziare che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino; Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola).
In realtà, la ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192.2 c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito anche alla luce dei pregressi rapporti intercorsi con le parti offese; si prospetta, così, un intervento non consentito in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà della ricorrente di arrecare molestia per petulanza ed altri biasimevoli motivi a E.E. e T.B. .
4. Merita, invece, accoglimento l'ultimo motivo di ricorso in ordine alla ritenuta configurabilità del reato continuato.
Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo per sua natura necessariamente abituale, in quanto può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, può però assumere tale forma, incompatibile con la continuazione allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione assillante (nella specie numerose telefonate dal carattere petulante) a determinare l'effetto pregiudizievole dell'interesse tutelato (Sez. 1, 9 aprile 2008, n. 17787; Sez. 1, 16 marzo 2010, n. 11514).
S'impone, pertanto, limitatamente al profilo riguardante la sussistenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 81 cpv. c.p., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente rideterminazione della pena in Euro 266,66 di ammenda per effetto dell'esclusione dell'aumento per la continuazione, erroneamente ritenuto dal giudice. Alla suddetta pena conclusiva si perviene muovendo dalla pena base irrogata dal giudice (quattrocento Euro di ammenda), applicando su di essa la diminuzione di un terzo per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, escludendo l'aumento per la continuazione (Euro duecento). In tal senso deve essere corretta l'erronea modalità di computo della pena operata nella sentenza impugnata che, in violazione di legge, aveva dapprima operato l'aumento di per la continuazione sulla pena base e sulla sanzione così complessivamente determinata aveva calcolato la diminuzione di un terzo per effetto della concessione delle circostanze previste dall'art. 62-bis c.p..
5. Non fondato, infine, è il motivo di ricorso – articolato nella memoria difensiva – con il quale si denuncia l'inosservanza della legge penale per intervenuta prescrizione del reato. Infatti il reato si prescriverà il 27 maggio 2012, ossia in epoca successiva alla presente decisione, tenuto conto del disposto di cui all'art. 157 c.p., dell'epoca di consumazione del reato e degli atti interruttivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, che esclude, e ridetermina per l'effetto la pena in Euro 266,66 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.