LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
NOVITA’ SUL CONTRATTO A PROGETTO
ELIMINAZIONE DEL PROGRAMMA
Art. 61 comma 1 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. A.
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”.
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IL PROGETTO
Art. 61 comma 1 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. A.
“Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi”.
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LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Art. 62 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. B.
“Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) […]
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
[…]”***
IL COMPENSO
Art. 63 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. C.
1. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e […] non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività […] dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto
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RECESSO
Art. 67 comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. E.
“Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.
Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel
caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro”.
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PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE<
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Art. 69 comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. G.
“Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
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LA PRESUNZIONE DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E CONTINUATA: PARTITE IVA
Art. 69 bis del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così aggiunto dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 26.
“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.
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NON OPERATIVITA’ DELLA PRESUNZIONE
Art. 69 bis comma 2 e 3 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così aggiunto dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 26.
“La presunzione sopra descritta non opera per le prestazioni:
• connotate da competenze teoriche e tecnico/pratiche di grado elevato;
• rese da soggetti titolari di un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo;
• svolte nell’esercizio di professioni per cui è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, a un apposito registro, albo, ruolo o elenco professionale qualificato”.
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CONTRIBUZIONE
Art. 69 bis comma 5 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così aggiunto dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 26.
Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.
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INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 69 COMMA 1 DEL D.LGS 276/2003
Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 24
“L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.