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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

NOVITA’ SUL CONTRATTO A PROGETTO

ELIMINAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 61 comma 1 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. A.

“I rapporti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione,  di  cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura  civile,  devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati  dal committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore”.

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IL PROGETTO

Art. 61 comma 1 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. A.

“Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi”.

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LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Art. 62 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. B.

“Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a) […]

b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;

[…]”

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IL COMPENSO

Art. 63 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. C.

1. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e […] non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività  […] dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,  su  loro delega, ai livelli decentrati.

2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,  il  compenso non  può essere  inferiore,  a  parità di estensione   temporale dell'attività oggetto della prestazione,  alle  retribuzioni  minime previste dai contratti collettivi nazionali  di  categoria  applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il  cui  profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del  collaboratore a progetto

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RECESSO

Art. 67 comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. E.

“Le parti possono recedere prima della scadenza del termine  per giusta causa.

Il  committente  può  altresì  recedere  prima  della scadenza del  termine  qualora  siano  emersi  oggettivi  profili  di inidoneità professionale  del   collaboratore   tali   da   rendere impossibile la realizzazione  del  progetto.  Il  collaboratore  può recedere prima della scadenza del  termine,  dandone  preavviso,  nel

caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto  individuale  di lavoro”.

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PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE<

/p>

Art. 69 comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così modificato dalla legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 23 lett. G.

“Salvo prova contraria a carico del committente, i  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a  progetto,  sono considerati  rapporti  di  lavoro  subordinato  sin  dalla  data   di costituzione  del  rapporto,  nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella  svolta  dai lavoratori  dipendenti  dell'impresa  committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

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LA PRESUNZIONE DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E CONTINUATA: PARTITE IVA

Art. 69 bis del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così aggiunto dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 26.

“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sono considerate, salvo che sia  fornita  prova  contraria  da  parte  del committente, rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a)  che  la  collaborazione  abbia  una  durata  complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale  collaborazione,  anche se  fatturato  a  più  soggetti  riconducibili  al  medesimo  centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80  per  cento  dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore  nell'arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore  disponga  di  una  postazione  fissa  di lavoro presso una delle sedi del committente”.

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NON OPERATIVITA’ DELLA PRESUNZIONE

Art. 69 bis comma 2 e 3 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così aggiunto dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 26.

“La  presunzione sopra descritta non opera per le prestazioni:

• connotate da competenze teoriche e tecnico/pratiche di grado elevato;

• rese da soggetti titolari di un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo;

• svolte nell’esercizio di professioni per cui è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, a un apposito registro, albo, ruolo o elenco professionale qualificato”.

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CONTRIBUZIONE

Art. 69 bis comma 5 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così aggiunto dalla Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 26.

Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si  configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un  terzo  del collaboratore, il quale,  nel  caso  in  cui  la  legge  gli  imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,  ha  il  relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

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INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 69 COMMA 1  DEL D.LGS 276/2003

Legge del 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 24

“L'articolo 69, comma 1, del decreto  legislativo  10  settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso  che  l'individuazione  di  uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di  validita'  del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a tempo indeterminato”.

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