La raccomandazione è una condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio, ma trattasi di condotta commessa in occasione dell’ufficio e perciò, quando non concreta l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva, non integra la corruzione. Lo ha deciso la Cassazione Penale, Sez. VI., con la sentenza n. 38762 del 4 ottobre 2012.
Il caso: Il caso concerneva la condotta del primo cittadino di Pescara che aveva “segnalato” un nominativo di un soggetto al Direttore Generale della ASL di Chieti, allo scopo di ottenere il trasferimento di quest’ultimo alla ASL di Pescara. Il trasferimento, poi avvenuto, era stato seguito dalla “donazione” di un compiuto portatile effettuata dal medico beneficiario (del trasferimento) al sindaco, per il suo interessamento.
La questione: La questione analizzata dalla pronuncia in commento concerneva, in particolare, la configurabilità della concussione o, quantomeno, della corruzione impropria susseguente prevista all’art. 318 c.p.
Sul punto, giova ricordare che il delitto di concussione è previsto all’art. 317 c.p., secondo cui, Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni
La corruzione susseguente, è, invece prevista all’art. 318 c.p., 2° comma che, infatti, punisce con la pena della reclusione fino ad un anno il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.
Il discrimen tra le due fattispecie viene, dalla giurisprudenza dominante, qualificato nella sussitenza di una coazione psicologica nei confronti del privato.
La S.C., in una recente pronuncia, ha, infatti, ritenuto che: Ai fini dell'integrazione del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., è necessario che il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta che si atteggi quale vera e propria coazione psicologica che, pur in assenza di dirette manifestazioni esterne, induca o costringa taluno a remunerarlo. La configurabilità di siffatta condotta, comunque, non può essere subordinata alla semplice condizione di superiorità in cui il pubblico ufficiale possa trovarsi rispetto al privato, essendo invece necessario che il primo sia causa efficiente del comportamento del secondo. Nel caso in cui, quindi, come nella specie, non sia ravvisabile detto apporto diretto volto a porre in essere una precisa azione induttiva rispetto all'illecita remunerazione, ma, piuttosto, sia dato scorgere nella condotta del privato un profilo di insistenza e di libera determinazione circa la consegna di denaro, la figura criminosa che si integra è, più propriamente, quella della corruzione, a nulla rilevando il fatto che l'elargizione sia stata accettata senza alcuna rimostranza (Cass. Pen. N. 28110/2010).
Di conseguenza, in presenza di una elargizione “coartata” dovrebbe parlarsi di “concussione”, laddove invece tale dazione fosse “libera” dovrebbe configurarsi il delitto di corruzione.
La decisione: Nella vicenda de qua, la Cassazione respinge la richiesta del P.M. di qualificare la condotta del sindaco come corruzione impropria susseguente, facendo leva sull’assenza – nel caso in questione – di un “atto d’ufficio” nel senso più ampio del termine, ritenendo che l’interessamento del sindaco, estrinsecatosi in una “segnalazione o raccomandazione” integrasse piuttosto un atto compiuto in occasione dell’ufficio, non implicante l’uso di poteri funzionali.
Ricorda, infatti, la S.C. che Il delitto di corruzione, rientrando nella categoria dei reati propri funzionali, richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera d’influenza dell’ufficio al quale appartiene l’ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non ravvisabile nell’intervento del pubblico ufficiale che non implichi l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, ma sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale (Sez. 6, 04/05/2006, Battistella).
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 8 marzo – 4 ottobre 2012, n. 38762
(Presidente De Roberto – Relatore Milo)
Ritenuto in fattodiscount cialis
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1. Il Gup del Tribunale di Pescara, con sentenza del 23 febbraio 2011, dichiarava – tra l’altro – non luogo a procedere nei confronti di L.D. in ordine al delitto di concussione contestatogli (capo PP), perché il fatto non sussiste.
La contestazione mossa al D. è di avere, abusando della sua qualità di sindaco di Pescara, indotto M.D. e P.S. a promettergli e regalargli un computer portatile, per il suo interessamento presso il direttore generale della ASL di Chieti al trasferimento della D., medico alle dipendenze della ASL di Pescara, da tale città a Chieti (marzo- dicembre 2004).
Il Gup riteneva di non ravvisare nel fatto contestato gli estremi della concussione, in quanto, sulla base di quanto riferito dagli stessi soggetti passivi, l’imputato, pur essendosi attivato nel sollecitare il trasferimento desiderato dalla S., non aveva condizionato tale suo intervento alla promessa di una qualche utilità; il dono successivamente ricevuto in coincidenza del suo compleanno e dette festività natalizie era riconducibile ad una iniziativa spontanea della D., quale segno di apprezzamento e riconoscimento della disponibilità ricevuta.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il profilo che il fatto, per così come ricostruito, andava qualificato come corruzione impropria susseguente ex art. 318, comma secondo, cod. pen., in quanto la segnalazione fatta dall’imputato, nella sua qualità di sindaco di Pescara, a favore della D. integrava un comportamento assunto comunque in occasione dell’ufficio ricoperto e, quindi, equiparabile all’«atto di ufficio». Per tale diverso titolo di reato il Gup avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio dell’imputato.
3. La difesa del D. ha depositato memoria, con la quale contesta la configurabilità della corruzione impropria nella condotta tenuta dall’imputato e sollecita il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, immune da vizi logici e condivisa, sotto questo aspetto, dallo stesso P.M. ricorrente, esclude la sussistenza, nel fatto oggetto di contestazione, degli estremi strutturali del delitto di concussione: nessun abuso della qualità o dei poteri, nessuna costrizione o induzione di terzi alla promessa o alla dazione di una qualche utilità risultano, infatti, essere stati posti in essere dal D.
Il P.M. ricorrente, tuttavia, sostiene, sulla base di quanto argomentato nel ricorso, che la condotta contestata all’imputato integra il reato di corruzione impropria susseguente.
La tesi non può essere condivisa.
L’art. 318, comma secondo, cod. pen. prende in considerazione, attribuendole rilevanza penale, la condotta del pubblico ufficiale che «riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto».
Nel caso in esame, non è dato apprezzare l’atto d’ufficio, sia pure inteso nell’accezione più ampia del termine, vale a dire come comportamento che costituisce comunque concreta esplicazione dei poteri inerenti all’ufficio di sindaco ricoperto dal D. Costui, sia pure avvalendosi della qualità rivestita, si limitò a segnalare al direttore generale della ASL di Chieti l’aspirazione, caldeggiandola, della dr.ssa D. di essere trasferita da Pescara, dove prestava servizio, a Chieti. Tale segnalazione o, se si vuole, «raccomandazione» integra un atto compiuto in occasione dell’ufficio ed è, quindi, estranea alla previsione normativa richiamata dal ricorrente.
Il delitto di corruzione, rientrando nella categoria dei reati propri funzionali, richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera d’influenza dell’ufficio al quale appartiene l’ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non ravvisabile nell’intervento del pubblico ufficiale che non implichi l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, ma sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale (Sez. 6, 04/05/2006, Battistella).
La raccomandazione, in sostanza, è condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio; trattasi di condotta commessa in occasione dell’ufficio e non concreta, pertanto, l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente.
Conclusivamente, le indagini espletate non hanno evidenziato alcun elemento sintomatico dell’asserito rapporto corruttivo intercorso i protagonisti della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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