Dark Light

 

La Corte d’Appello di Firenze si è recentemente occupata di un caso in cui un motociclista ha investito un pedone, causandogli gravi ferite.

 

Tale pronuncia merita di essere segnalata in quanto i Giudici del gravame hanno avuto modo di ripercorrere i principi fondamentali in tema di responsabilità da investimento.

 

In caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. civ. sez. III 3 Maggio 2011 n. 9683; App. Roma sez. III 15 giugno 2010 n. 2550 in Guida al diritto 2010, 38, 66).

 

Questo è un principio ripetutamente affermato in giurisprudenza e si pone in parallelo all’altro, anch’esso ripetuto e consolidato, secondo cui la prova liberatoria del conducente deve consistere nella prova di un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo, a cagione della imprevedibilità e della inevitabilità dell’investimento giacché anche l’improvviso attraversamento di un pedone, fuori dalle strisce pedonali è insufficiente ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, tenuto, avvistandolo, ad adeguare la sua condotta di guida alla situazione di pericolo (App. Roma sez. III 15 marzo 2011 n. 673 in Redazione Giuffrè 2011).

L’automobilista che investa un pedone, quindi, è gravato della presunzione di colpa ex art. 2054, I comma, c.c., dalla quale si libera solo ove dimostri che l’improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza (Cass. civ. sez. III 11 giugno 2010 n. 14064)”.

 

Nel caso qui in esame una serie di elementi hanno fatto propendere la Corte d’Appello per l’esclusiva responsabilità del ciclomotorista.

 

Se, infatti, in sede dibattimentale era emerso che l’attraversamento era avvenuto in ora notturna (intorno alle ore 23,45 del 31/5/1993) in un luogo non particolarmente illuminato, era altresì emerso che, come evidenziato nella espletata consulenza cinematica in primo grado, il ciclomotorista avrebbe avuto tutto il tempo di avvistare il pedone e di evitarlo, considerati il punto d’urto, la velocità e la larghezza della carreggiata (che presentava una larghezza media di m. 6,70).

 

Inoltre, benché il luogo teatro dell’incidente fosse scarsamente illuminato, dalla planimetria allegata alla relazione peritale si evinceva che l’attraversamento avvenne non molto lontano da un lampione ubicato sul lato verso il quale era diretto il pedone e, quindi, questi non stava attraversando la strada in un cono d’ombra ma in uno dei pochi punti illuminati dai pali luce esistenti.

 

 

Lo stesso consulente evidenziava altresì come l’avvistamento del pedone non fosse ostacolato né dall’eventuale presenza di macchine in sosta, essendo il pedone più alto di esse, né dalla scarsa illuminazione pubblica, considerato che il sinistro era avvenuto pressoché sotto il lampione ivi esistente e comunque sotto il raggio illuminante del lampione stesso, illuminazione peraltro integrata dal faro del ciclomotore.

 

Altro dato determinante ai fini della responsabilità del conducente del ciclomotore era la localizzazione del punto d’urto, individuato ben al di là della ideale linea di mezzeria e, quindi, prossimo più al punto che il pedone intendeva raggiungere (sinistro rispetto alla direzione del ciclomotore) che a quello dal quale iniziò l’attraversamento.

 

Infine, la velocità del motociclista è stata stimata in circa 35 km/h al momento dell’investimento e sono state rilevate tracce di frenata di m. 2,90.

 

Da tutti questi elementi, pertanto, emergeva in maniera inequivocabile che la condotta di guida dell’investitore non era stata adeguata allo stato dei luoghi, così da escludere qualsiasi ipotesi di concorso di colpa del danneggiato.

 

 

 

Corte d’Appello di Firenze

 

Sezione II Civile

 

Sentenza 10 gennaio – 12 febbraio 2013, n. 243

(Presidente Turco – Relatore Riviello)

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione notificato il 21 – 22 novembre 2005 la MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. ha impugnato davanti dalla Corte di Appello di Firenze la sentenza 17/3 – 22/8/2005 n. 793/05 del Tribunale di Grosseto, che l’aveva condannata, in solido con M. MA., a risarcire a R. G. e F. G. quali eredi di XXX (poi deceduto per cause estranee al sinistro) la somma di € 213.976,08 oltre accessori per l’investimento di quest’ultimo che, in qualità di pedone, stava attraversando il 31/5/1993 la via Garibaldi in Sassofortino (Roccastrada).

 

Esponeva l’appellante che la sentenza impugnata era ingiusta perché doveva affermarsi la responsabilità esclusiva o prevalente del pedone e per l’eccessività della liquidazione. Radicatosi il contraddittorio, R. G. e F. G. hanno contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione all’udienza collegiale del 1°/12/2011 nella quale veniva, con ordinanza 28/2-28/3/2012, disposta la produzione dell’avviso di ricevimento della notifica a M. MA. ovvero l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e, quindi, depositato l’avviso di ricevimento e precisate nuovamente le conclusioni all’udienza collegiale del 11/10/2012, come in epigrafe trascritte, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10/1/2013.

 

Motivi della decisione

 

In caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. civ. sez. III 3 Maggio 2011 n. 9683; App. Roma sez. III 15 giugno 2010 n. 2550 in Guida al diritto 2010, 38, 66).

 

Questo è un principio ripetutamente affermato in giurisprudenza e si pone in parallelo all’altro, anch’esso ripetuto e consolidato, secondo cui la prova liberatoria del conducente deve consistere nella prova di un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo, a cagione della imprevedibilità e della inevitabilità dell’investimento giacché anche l’improvviso attraversamento di un pedone, fuori dalle strisce pedonali è insufficiente ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, tenuto, avvistandolo, ad adeguare la sua condotta di guida alla situazione di pericolo (App. Roma sez. III 15 marzo 2011 n. 673 in Redazione Giuffrè 2011).

L’automobilista che investa un pedone, quindi, è gravato della presunzione di colpa ex art. 2054, I comma, c.c., dalla quale si libera solo ove dimostri che l’improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza (Cass. civ. sez. III 11 giugno 2010 n. 14064).

Nel caso qui in esame è rimasta priva di riscontro probatorio l’affermazione della MILANO S.p.A. che Ilvo G. fosse comparso improvvisamente sulla carreggiata per attraversarla senza verificare il sopraggiungere di veicoli in prossimità di un punto poco illuminato e fuori delle strisce pedonali (peraltro in loco non esistenti), costringendo il ciclomotore a portarsi repentinamente sulla sinistra nel tentativo di schivarlo.

L’attraversamento è, indubbiamente, avvenuto in ora notturna (intorno alle ore 23,45 del 31/5/1993) in un luogo non particolarmente illuminato ma, come evidenziato nella espletata consulenza cinematica in primo grado, il ciclomotorista avrebbe avuto tutto il tempo di avvistare il pedone e di evitarlo, considerati il punto d’urto, la velocità e la larghezza della carreggiata (che presenta una larghezza media di m. 6,70).

 

Occorre premettere che, benché il luogo teatro dell’incidente sia scarsamente illuminato, dalla planimetria allegata alla relazione peritale si evince che l’attraversamento avvenne non molto lontano da un lampione ubicato sul lato verso il quale era diretto il pedone e, quindi, questi non stava attraversando la strada in un cono d’ombra ma in uno dei pochi punti illuminati dai pali luce esistenti (un altro si trova più arretrato sul lato destro della strada avuto riguardo alla direzione del ciclomotore).

 

Lo stesso consulente evidenzia che l’avvistamento del pedone non fosse ostacolato né dall’eventuale presenza di macchine in sosta essendo il pedone più alto di esse né dalla scarsa illuminazione pubblica se si tiene presente che il sinistro è avvenuto pressoché sotto il lampione ivi esistente e comunque sotto il raggio illuminante del lampione stesso, illuminazione peraltro integrata dal faro del ciclomotore.

 

Altro dato determinante ai fini della decisione è la localizzazione del punto d’urto, individuato ben al di là della ideale linea di mezzeria e, quindi, prossimo più al punto che il pedone intendeva raggiungere (sinistro rispetto alla direzione del ciclomotore) che a quello dal quale iniziò l’attraversamento.

 

Inoltre, la velocità del motociclista è stata stimata in circa 35 km/h al momento dell’investimento e sono state rilevate tracce di frenata di m. 2,90.

 

Tutti questi elementi depongono per una condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi, in particolare per ciò che attiene all’invasione della semicarreggiata di sinistra, condotta questa, che se non fosse stata posta in essere, avrebbe scongiurato l’investimento, considerato anche che il ciclomotorista aveva avuto tutto il tempo per avvistare il pedone.

 

Rimasta senza dimostrazione alcuna l’affermazione secondo la quale il lato destro della strada percorsa dal Ma. fosse ingombro di auto in sosta o di cassonetti (il fatto che li abbia rilevati il C.T.U. al momento del sopralluogo non significa che vi fossero al momento del sinistro), si deve anche rilevare che, una volta determinata la velocità (con l’utilizzo di ineccepibili criteri matematici e fisici), il consulente (che ha lavorato oltre che sui rilievi personalmente eseguiti anche su quelli eseguiti nell’immediatezza dei fatti dai verbalizzanti intervenuti in loco) ha anche determinato lo spazio intercorrente tra il momento di avvistamento del pedone e quello che occorreva al ciclomotore di operare una proficua frenata che evitasse l’impatto.

 

Individuato sul piano viabile il punto presunto di investimento del pedone (e per le argomentazioni svolte si rinvia a quanto descritto nell’elaborato peritale) e presupposto, non esistendo prova contraria, che il pedone attraversasse perpendicolarmente la Via Garibaldi, da destra verso sinistra ad una velocità media di 1,15 m/secondo, cosicché il tempo impiegato a percorrere detto spazio è stimabile in 3,48 secondi, il consulente fa retrocedere il ciclomotorista. alla velocità di 35 Km/h di uno spazio incognito “S” corrispondente al tempo t = 3,48 secondi ed ha stimato la posizione dello stesso rispetto al punto d’urto allorché il pedone iniziò l’attraversamento.

 

Infatti il tempo impiegato dal pedone a pervenire al punto d’urto deve essere uguale al tempo impiegato dal ciclomotore a percorrere lo spazio “S” incognito prima del punto d’urto perché se così non fosse stato il sinistro non si sarebbe verificato.

Ebbene da quanto precede il consulente ricava che il conducente del ciclomotore avrebbe dovuto percepire l’attraversamento del piano viabile di Via Garibaldi da parte del pedone Ilvo G., allorché si trovava a circa 34 m. prima del punto d’urto e poiché il ciclomotore procedeva ad una velocità di circa 35 km/h, avrebbe potuto evitare il sinistro con l’azione frenante arrestandosi nello spazio di m. 20 – 21 circa e cioè lo spazio inferiore alla distanza di avvistamento.

 

Se, quindi, una ricostruzione in concreto del sinistro è possibile, questa porta a rafforzare la presunzione sancita dal 1° comma dell’art. 2054 c.c., in quanto sono ravvisabili almeno due aspetti che denotano una condotta scorretta del MA., da un lato non avendo posto in essere una manovra (tempestiva frenata) per evitare il pedone e, dall’altro, spostandosi inopinatamente sul lato sinistro della carreggiata mente, ove avesse proceduto linearmente, lo avrebbe evitato.

 

Così ricostruiti i fatti non c’è spazio non si dice per una responsabilità esclusiva di Ilvo G. ma neppure per una sua corresponsabilità nella causazione del sinistro.

 

Una volta affermata la responsabilità esclusiva del MA. e dichiarato il medesimo tenuto a risarcire in favore degli appellati R. G. e F. G. il danno arrecato al loro congiunto i solido con la R. G. e F. G. si tratta di esaminare il quantum esso pure oggetto di gravame di quest’ultima in riferimento alla espletata C.T.U. (in quanto si deduce che non vi sarebbe certezza probatoria sulle effettive conseguenze invalidanti riportate da Ilvo G. in quanto già deceduto prima dell’espletamento del mezzo istruttorio), alla liquidazione del danno biologico ed alla liquidazione del danno morale, entrambi dovuti in misura inferiore da rapportarsi alla durata effettiva della vita.

 

Il C.T.U. medico – legale ha lavorato sulla documentazione medica esistente e, pertanto, ancorché non abbia potuto sottoporre il leso a visita medica, ha potuto, come egli stesso evidenzia, quantificare i postumi sulla base delle certificazioni e della cartella clinica e, quindi, la misura degli stessi può ritenersi semmai stimata per difetto, ben potendo un esame obiettivo ove possibile condurre ad una più penetrante ed approfondita valutazione degli esiti del sinistro, che furono comunque di rilevante entità.

Diversamente dai postumi, per i quali, comunque, la Corte ritiene congrua ed attendibile la quantificazione del 50% contenuta nell’elaborato peritale, sulla durata della malattia non possono sussistere dubbi ed essi sono quantificati in 90 giorni di inabilità assoluto ed in 30 giorni di inabilità al 75%.

 

Il primo giudice ha liquidato le seguenti voci di danno:

 

a) danno biologico da invalidità permanente € 165.926,08;

 

b) danno biologico da inabilità temporanea € 5.500,00;

 

  1. danno morale € 40.000,00;

    d) danno emergente relativo alle spese mediche € 2.500,00.
    Gli appellati non formulano appello incidentale avverso tale liquidazione e si limitano a chiedere la conferma della sentenza argomentando che la sentenza impugnata avrebbe già considerato la durata di vita effettiva del leso (che, secondo quanto pacificamente emerge dagli atti, sopravvisse al sinistro per 1.361 giorni complessivi per poi decedere per causa ad esso non riconducibile).

    Orbene, se non ci sono ragioni per quantificare diversamente i danni indicati sub b) – d), occorre procedere alla riliquidazione di quello descritto sub a) – c), dovendosi prendere in considerazione (e non sembra che il primo giudice lo abbia fatto) la durata di vita effettiva successiva al sinistro.

    La giurisprudenza, di legittimità e di merito, ancora in tempi recentissimi ha avuto modo di affermare che “ai fini della liquidazione del danno biologico, l’età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita, sicché progressivamente inferiore è il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diversa dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l’intera durata della sua vita residua” (Cass. civ. sez. III 18 gennaio 2012 n. 666; Cass. civ., 24 ottobre 2007, n. 22338; Trib. Roma sez. XIII 17 giugno 2011 n. 13104 in Redazione Giuffrè 2011). Si tratta di un principio ripetutamente affermato dalla S.C. (come evidenziato dal fatto che esso ricorre in decisioni più e meno recenti: si leggano al riguardo le seguenti massime: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d’animo è più intenso rispetto ai periodi successivi” – Cass. civ. sez. III 31 gennaio 2011 n. 2297; “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest’ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva” – Cass. civ. n. 23053/2009 che richiama altri precedenti quali Cass. n. 19057/03, Cass. n. 2775/03, Cass. n. 9620/03).

    Quanto detto per il danno biologico vale anche per il danno morale, anch’esso maggiore se si protrae per tutto il resto della vita media rispetto al caso in cui detto patema d’animo cessi dopo qualche mese o anno, per morte del danneggiato prima del termine della vita media (cioè della sua speranza di vita).

    Che poi il danno morale possa avere un’entità decrescente con l’allontanarsi dal momento del fatto illecito generatore non esclude che il fattore del tempo di durata abbia una rilevanza nella sua consistenza, mentre il lenirsi del dolore nel tempo va valutato dal giudice nell’attività di personalizzazione della liquidazione al caso concreto, qualora il soggetto che ha subito il danno morale deceda nel corso del giudizio.

    In altri termini il giudice dovrà tener conto che nei primi tempi dal fatto illecito il patema d’animo è più intenso rispetto ai tempi successivi, ma non potrà ritenere che esso abbia effetti istantanei, per cui questi sorgono e si esauriscono nello stesso momento (Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2003 n. 19057).

    Esclusa, quindi, la possibilità di risarcire la somma richiesta dagli appellati (€ 195.926,08 in base alla quantificazione del Tribunale di Grosseto per un soggetto di anni 69 con invalidità al 50% e che sia ancora in vita al momento della liquidazione, criterio di liquidazione che non è stato investito di appello incidentale) la valutazione del danno viene effettuata in via equitativa non potendosi tenere più conto, in simili casi, dell’aspettativa di vita ma della durata effettiva in cui la vittima ha subito la menomazione, pari, nella specie, a nove anni (v. Cass., 7 giugno 2011 n. 12408).

    Riconosciuta ormai senza più dubbi la risarcibilità del danno biologico derivante dall’illecito lesivo dell’integrità psicofisica della vittima e la necessità di procedere ad un’adeguata personalizzazione nella liquidazione dello stesso (cfr. Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972), occorre evidenziare che, a tali fini, l’età in tanto assume rilevanza in quanto con il suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica ed è per questa ragione che le tabelle milanesi prima e la tabella normativa poi (ex lege n. 57/2001 e art. 139 Cod. Assicurazioni) hanno previsto che il danno diminuisce nella misura dello 0,5% con il crescere dell’età della vittima primaria.

    Ne consegue che quando, invece, la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l’intera durata della sua vita (v. Cass., 24 ottobre 2007, n. 22338, cit.).

    Nel caso sub judice il danneggiato, dopo l’incidente, è rimasto in vita per altri tre anni e otto mesi circa, decedendo prima dell’inizio del giudizio.

    Il tribunale di Grosseto ha ritenuto di potere liquidare il danno (in base alla prassi seguita in fattispecie analoghe di decesso in corso di causa) con una somma calcolata tenendo conto del valore tabellato alla data dell’infortunio, in ciò errando in quanto avrebbe dovuto prendere in considerazione l’aspettativa media di vita (in Italia stimata pari a circa 79 anni e mezzo per l’uomo e ad 84 anni e mezzo per la donna), atteso che la vittima, al momento dell’incidente, aveva 69 anni e visse altri 3 anni ed 8 mesi.

    Un criterio che risponda a quello equitativo prospettato dalle numerose sentenze della S.C. citate e che qui viene adottato è di determinare la liquidazione in proporzione al periodo di tempo intercorso fino al momento del decesso, con la conseguenza che quella operata al momento della decisione con riferimento ad un soggetto di anni 68 e 5 mesi e riferito ad una vita media di 79 anni e 6 mesi (€ 195.926,08 comprensiva del danno morale) corrisponde ad una liquidazione in ragione di mese di € 208,00 che rapportata alla vita effettiva del leso (73 anni e 3 mesi, che corrispondono a 879 mesi) comporta un risarcimento di € 182.832,00, inferiore di € 13.094,00 a quello dianzi determinato da imputarsi alla minor durata della vita rispetto a quella sperata.

    La somma spettante agli appellati per danno biologico da permanente e danno morale, maggiorata del danno biologico da temporanea e delle spese mediche è, allora, di € 190.832,00, riferiti alla data della decisione di primo grado, che dovranno essere rivalutati e maggiorati degli interessi secondo i criteri stabiliti nella sentenza impugnata e con decurtazione delle somme già corrisposte agli appellati in forza della messa in esecuzione della sentenza impugnata, previa devalutazione della somma qui liquidata al momento del versamento della somma di € 180.000,00 e con rivalutazione e interessi sul residuo secondo i criteri dianzi precisati da tale data a quella della presente decisione.

    In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della MILANO Assicurazioni S.p.A. e del Ma. in solido tra loro nella misura dei 4/5 con compensazione del restante 1/5 e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con di citazione notificato il 21 – 22 novembre 2005 dalla MILANO Assicurazioni S.p.A. nei confronti di R. G. e F. G. e di M. MA. avverso la sentenza 17/3 – 22/8/2005 n. 793/05, del Tribunale di Grosseto, in parziale riforma della stessa così provvede:
1) determina in € 190.832,00, oltre rivalutazione e interessi legali secondo i criteri stabiliti nella sentenza impugnata, la somma dovuta agli appellati;
2) condanna, per l’effetto, la MILANO Assicurazioni S.p.A. e M. MA., in solido tra loro, a pagare a R. G. e F. G. la somma di cui al punto che precede, detratte le somme già corrisposte agli appellati in forza della messa in esecuzione della sentenza impugnata secondo i criteri meglio in motivazione specificati;
3) condanna la MILANO Assicurazioni S.p.A. e M. MA., in solido tra loro, a rimborsare a R. G. e F. G. i 4/5 delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida per l’intero, per il primo grado, nella misura determinata nella sentenza impugnata e, per il secondo grado, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dagli artt. 1 – 11 D.M. 140/2012 in complessivi € 11.000,00 di cui € 10.740,00 per Compenso tabellare ex art. 11 ed € 260,00 per esborsi oltre C.AP. e I.V.A. come per legge, dichiarando tra le parti compensato il restante 1/5 per ciascun gradi di giudizio.

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Related Posts

La mediazione familiare

Quando nasce la mediazione familiare? In Europa si parla per la prima volta di mediazione familiare in Inghilterra,…
AVVOCATO,

CERCHI SENTENZE SU CASI ANALOGHI AL TUO?

CASSAZIONE.NET 4.0 L'EVOLUZIONE DELLO STUDIO LEGALE
PROVA GRATIS
close-link
Avvocato, vuole gestire tutta la sua professione con un'App?....
PROVA  ORA GRATIS
close-image