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Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione (sent. n. 19160/12) si segnala per alcune circostanze di fatto, che portano ad una disamina dei principi fondanti e dei limiti in materia di responsabilità degli Istituti scolastici.

B.P. e F.C., in proprio e quali genitori di F.F., convenivano in giudizio il Comune di Genova, nonchè il Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore a seguito di un infortunio.

Esponevano in particolare che la piccola, all’epoca frequentante la terza elementare, era caduta sui gradini esterni sdrucciolevoli e instabili dell’istituto scolastico, riportando lesioni al volto e ai denti.

Nei gradi di merito la domanda veniva rigettata, ritenendo inesistente la responsabilità contrattuale dei convenuti ex art. 1218 c.c..

Tra l’altro, in sede istruttoria, emergeva un ulteriore elemento valido ai fini dell’esclusione della responsabilità e cioè che la bambina era inciampata sul marciapiede per poi terminare la caduta sui gradini della scuola.

I genitori ricorrevano in Cassazione, lamentando che la nozione di orario scolastico non fosse stata estesa alla fase di ingresso nell’edificio, sì che si potesse predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l’allievo si trovasse sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell’obbligazione dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dello scolaro.

Tale assunto, tuttavia, non è stato condiviso dagli Ermellini, in quanto, a loro dire, anticiperebbe “l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie”.

Viene quindi aggiunto come gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto operino solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ..

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 6 novembre 2012, n. 19160

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

B.P. e F.C., in proprio e quali genitori di F.F., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Genova, il Comune della stessa città nonchè il Ministero della Pubblica Istruzione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito di un infortunio. Esposero che la piccola, che all’epoca frequentava la terza elementare, era caduta sui gradini esterni sdrucciolevoli e instabili dell’istituto scolastico, riportando lesioni al volto e ai denti.

I convenuti, costituitisi, contestarono le avverse pretese.

Nel giudizio intervenne anche Assitalia s.p.a., società assicuratrice del Ministero, aderendo alla linea difensiva della garantita.

Con sentenza n. 3282 del 2003 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di Genova lo ha respinto in data 8 marzo 2006.

In motivazione il decidente, ricapitolati i principi giuridici che, per consolidato diritto vivente, governano la materia, ha preliminarmente evidenziato che gli attori avevano inteso far valere la responsabilità contrattuale dei convenuti, sul presupposto che l’incidente si era verificato durante l’orario scolastico, tale dovendosi considerare, secondo la prospettazione attorea, anche l’arco temporale in cui ha luogo l’ingresso degli alunni nell’edificio, con conseguente obbligo del personale di vigilare sull’incolumità dei discenti sin dal momento in cui essi si trovano nell’area di accesso allo stabile.

E tuttavia, all’esito di un puntuale esame delle prove espletate, ha escluso che la piccola fosse caduta proprio sui gradini, avendo invece appurato che lo scivolone avvenne sul marciapiedi e che di lì la scolara fosse andata a sbattere contro gli scalini.

Dall’accertata localizzazione dell’incidente all’esterno della struttura scolastica, sulla pubblica via e quindi in condizioni spaziali e temporali in cui l’infortunata avrebbe dovuto ancora essere sotto la vigilanza dei genitori o di un loro incaricato, ha quindi desunto l’insussistenza dei presupposti di accoglimento della pretesa azionata.

Ha poi aggiunto che, in ogni caso, anche a volere ipotizzare una diversa eziologia dell’incidente, la domanda non sarebbe comunque stata meritevole di accoglimento, considerato che il dovere di vigilanza della scuola inizia con l’ingresso nell’edificio o nell’eventuale area inequivocabilmente ad esso collegata; che, anche a non voler considerare ininfluente lo stato dei gradini, dall’espletata istruttoria non era emerso che gli stessi fossero instabili o sdrucciolevoli, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità a carico della scuola e del Comune, quale ente proprietario, tenuto alla manutenzione dell’immobile.

Infine, secondo il decidente, gli attori neppure avevano dimostrato che vi fossero stati ritardi nella prestazione dell’assistenza e nella comunicazione dell’infortunio ai genitori, essendo per contro emerso che il personale scolastico si era attivato in maniera tempestiva e adeguata.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte B.P. e F.F., formulando quattro motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Istruzione e INA Assitalia s.p.a.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo le impugnanti denunciano violazione degli artt. 1176, 1218, 2043 e 2048 cod. civ. ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Deducono che la Curia territoriale, richiamati i principi enunciati dalle sezioni unite della Suprema Corte nella sentenza n. 9345 del 2002, ne aveva poi fatto malgoverno, avendo ritenuto insussistente l’obbligo dell’Istituto di vigilare sull’incolumità dell’allievo anche quando lo stesso si trovi sulle scale di accesso, facenti parte dell’edificio scolastico e conseguentemente negato la responsabilità dei convenuti in relazione all’incidente verificatosi nel lasso temporale in cui avviene l’ingresso dei discenti nella struttura.

1.2 Con il secondo mezzo, prospettando vizi motivazionali, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, le ricorrenti deducono che il giudice d’appello aveva escluso la responsabilità dei convenuti sull’assunto che solo con l’entrata nell’edificio scatta l’obbligo di vigilanza e custodia dell’Istituto, ritenendo del tutto illogicamente irrilevante, attesa la dinamica della caduta, lo stato dei gradini, laddove la dedotta scivolosità e/o irregolarità delle condizioni della scala di accesso avevano giocato un ruolo decisivo nell’eziologia dell’infortunio, determinando la responsabilità degli enti convenuti, preposti alla custodia e alla manutenzione dello stabile.

1.3 Con il terzo motivo lamentano violazione degli artt. 100 e 246 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Oggetto delle critiche è la ritenuta incapacità a testimoniare della persona che aveva dichiarato di avere accompagnato la piccola a scuola, il giorno dell’incidente.

1.4 Con il quarto mezzo deducono, infine, vizi motivazionali, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in relazione all’affermata infondatezza delle doglianze volte a far valere il ritardo nell’assistenza alla minore, in contrasto con le risultanze probatorie acquisite.

2 Osserva il collegio che il secondo e quarto motivo di ricorso, che prospettano vizi motivazionali, sono inammissibili per inosservanza del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Tale norma richiede invero, ove vengano articolate censure relative all’iter argomentativo della decisione impugnata e all’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa (possibile in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione), l’esposizione chiara e sintetica, ancorchè libera da rigidità formali, del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3 Orbene, nel caso in esame, rispetto a nessuno dei due motivi che deducono vizi motivazionali, è stato formulato un idoneo “momento di sintesi” (omologo del quesito di diritto), trattandosi di elemento espositivo che, come da questa Corte precisato, richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione delle critiche alla decisione impugnata. Il momento di sintesi impone, per vero, un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, volto a circoscrivere i limiti delle allegate incongruenze argomentative, in maniera da non ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla valutazione demandata alla Corte (confr. Cass. civ. 1 ottobre 2007, n. 20603).

4 Inammissibile è anche il secondo mezzo, posto che la sua formulazione non rispetta il disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, che impone la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso è fondato.

Invero il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, comporta che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360, n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei numeri 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (confr. Cass. civ., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239).

Non è superfluo in proposito ricordare che le sezioni unite di questa Corte, pur avendo chiarito che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (confr. Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726).

Ora, nella fattispecie, ai fini dell’esito del preliminare scrutinio di ammissibilità delle censure, dirimente è il rilievo che l’impugnante non ha indicato i capitoli sui quali la persona che il giudice di merito ha ritenuto incapace a testimoniare avrebbe dovuto deporre, di talchè la Corte non è in grado di valutare, sulla base della sola lettura del ricorso, la decisività della prova non espletata. Il che vizia in maniera irredimibile la doglianza per difetto di autosufficienza.

5 Infondato è invece il primo motivo.

Ciò di cui si dolgono le ricorrenti è che la nozione di orario scolastico non sia stata estesa alla fase di ingresso nell’edificio, sì che si possa predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l’allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell’obbligazione dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dello scolaro.

Ma tale assunto non è condivisibile. Esso, per vero, anticipa l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.

In realtà gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo allorchè l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ. Ne deriva che le censure formulate nel mezzo – che sono esclusivamente volte ad anticipare nel tempo la responsabilità contrattuale dell’Istituto, ignorando il profilo della responsabilità extracontrattuale del custode, trattato in chiave di vizio motivazionale nel secondo motivo di ricorso, inammissibile, per quanto innanzi detto – sono prive di pregio.

6 Non è superfluo peraltro evidenziare che l’apparato argomentativo col quale il giudice di merito ha motivato il suo convincimento in ordine alla dinamica dell’incidente e al comportamento del personale dopo l’infortunio, è logicamente corretto ed esente da aporie o da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento. Ne deriva che le critiche, nella parte in cui hanno ad oggetto la ricostruzione della fattispecie concreta, attraverso la surrettizia deduzione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, tendono a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità.

Il ricorso è respinto.

La novità delle questioni centrali del ricorso induce il collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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