Dark Light

 Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione marchi e brevetti, con l’ordinanza del 25 maggio 2012, pronunciata nel procedimento N.R.G. 14420/2011, ha rigettato un ricorso cautelare proposto da un professore di psicologia nei confronti di Google per la presenza, tra i risultati della ricerca, di collegamenti ipertestuali a siti internet contenenti informazioni asseritamente illecite.

Il Tribunale fiorentino, infatti, ha precisato che l’eventuale responsabilità del provider deve essere affermata caso per caso, con particolare riferimento al ruolo in concreto da esso svolto nella gestione e trasmissione dei dati.

Al riguardo, si è sottolineato come il gestore di un motore di ricerca non possa che qualificarsi come caching provider, atteso che la sua attività tipica è quella di procedere all’indicizzazione dei siti, alle copie cache dei relativi contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni.

Ciò premesso, il regime di responsabilità del caching provider è regolato dagli artt. 15 e 17 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70. Dall’analisi delle richiamate disposizioni si può, infatti, desumere che:

a) il provider non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza;

b) il provider è civilmente responsabile solo laddove, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente;

Da ciò – secondo i giudici fiorentini – deriva che la “conoscenza effettiva” non può provenire dalle diffide di parte (in quanto costituiscono mere prospettazioni unilaterali) ma sarebbe unicamente conseguente alla comunicazione di un provvedimento ad hoc della autorità giudiziaria.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato per carenza del fumus boni iuris.

In conclusione, la tesi del Tribunale di Firenze, espressa in modo estremamente chiaro nell’ordinanza qui in commento è quella della generale irresponsabilità del caching provider per i contenuti temporaneamente memorizzati, fatto salvo l’obbligo di rimuovere prontamente l’accesso a detti contenuti in presenza di una “effettiva conoscenza” dell’illiceità degli stessi, nel senso anzidetto.

Tuttavia, in materia di responsabilità del gestore di un motore di ricerca registriamo la presenza di un orientamento sostanzialmente differente espresso nel 2011 dal Tribunale di Roma, con le ordinanze del 22 marzo e 16 giugno 2011, nel celebre caso “about Elly”.

La vicenda da ultimo descritta era relativa alla presenza di link a siti da cui scaricare copie pirata del film “About Elly” tra i risultati della web search.

Ai nostri fini, è interessante rilevare come secondo i giudici romani, per far sorgere la responsabilità del gestore di un “motore di ricerca” sarebbe sufficiente che l’illecito gli sia stato portato a conoscenza tramite lettera di diffida, ai sensi dell’art. 16 lett. a) del D.lgs 70/2003, ipotesi che ricorre laddove il provider sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione sia illecita. Tale posizione è stata poi, sostanzialmente, confermata dall’Ordinanza pronunciata in sede di reclamo, fermo restando che si è ritenuto che la diffida debba contenere l’indicazione specifica degli URL contenenti le informazioni illecite.

Dobbiamo, tuttavia, precisare che la norma da ultimo richiamata è stata introdotta con esclusivo riferimento all’hosting provider, posto che di essa non vi è traccia alcuna nella disciplina relativa al caching provider.

Pertanto, l’estensione della disciplina di cui all’art. 16 anche al caching provider comporterebbe, a nostro avviso, una ingiustificata estensione analogica di una disposizione speciale.

Da ciò deriva che, con riferimento alla questione che qui ci occupa, per affermare la responsabilità del caching provider non si può ritenere sufficiente una mera diffida (seppur circostanziata) ma occorrerà sempre e comunque l’ordine perentorio di un giudice, come, peraltro, specificamente richiede l’art. 15 del D.lgs sul commercio elettronico e relativo alle attività di memorizzazione temporanea.

* * *

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Marchi e Brevetti CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14420/2011 promossa da:

A.M. con il patrocinio dell’avv. B.F. e dell’avv. C.G ;

PARTE RICORRENTE

contro

GOOGLE INC. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. M.M. e dell’avv. V.F.

PARTE CONVENUTA

Il Giudice dott. ANNA PRIMAVERA,

letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 27/03/2012,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che la Corte di Giustizia della CE ha interpretato l’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, («Direttiva sul commercio elettronico»), interpretato “nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi”;

ritenuto quindi che non vi è contrasto effettivo tra gli artt. da 14 a 17 del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, emesso in attuazione della direttiva 2000/31/CE e gli artt. 156 s.s. della legge 22 aprile 1941 LDA come sostituiti dalla d.lgs 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 48/2004/CE c.d. direttiva enforcement, posto non è esclusa a priori la responsabilità del web sercher, ma circoscritta al ruolo dallo stesso svolto;

ritenuto infatti che gli stessi artt. 14, 15 e 16 D.L.vo n. 70/03 regolano la responsabilità dell’access provider, che esercita una attività di mero trasporto delle informazioni (c.d. mere conduit), del caching providing, che esercita attività di memorizzazione temporanea delle medesime e dell’hosting provider, che esercita attività di memorizzazione di informazioni, a seconda quindi della funzione svolta;

ritenuto che ai sensi dell’art. 17 D.L.vo 70/03, nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

ritenuto, infatti, che ai sensi del comma 3 di tale norma il prestatore è civilmente responsabile del contenuto dei servizi resi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente;

ritenuto che nella fattispecie la Google Inc può essere definita come caching provider avendo la gestione diretta dell’omonimo motore di ricerca, con cui procede alla indicizzazione dei siti ed alla formazione di copie cache dei loro contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni;

ritenuto che il catching provider non è responsabile delle informazioni trasmesse se non le modifica e se agisce prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne abbia disposto la rimozione o la disabilitazione;

ritenuto che nella fattispecie la ricorrente ha dedotto l’illiceità della condotta del webmaster rimasto tuttavia ignoto, per avere il medesimo violato il diritto all’uso esclusivo dei marchi e delle opere del Prof. A.M. attraverso campagne diffamatorie ed offensive e l’utilizzazione di foto e ritratti non pubblici del Prof. M., del logo dell’AIO (Associazione Internazionale di Ontopsicologia) titolare di marchio registrato, nonché di parole quali “Ontopsicologia” “A.M.” “Melolistica” “Psicotea” “Campo Semantico” “Monitor di Deflessione” “OntoArte” costituenti termini oggetto di registrazione, tutti pubblicati sul sito http://onto.provocation.net;

ritenuto quanto alla violazione del diritto di privativa e del diritto d’autore che la stessa non appare sussistente, in difetto di un uso illecito degli oggetti di tali diritti a fini commerciali e quindi di una pratica commerciale scorretta;

ritenuto che non è stata violata la funzione tipica del marchio di distinguere l’origine imprenditoriale del prodotto da esso contrassegnato non essendo stata posta in essere alcuna attività di contraffazione, usurpazione o comunque sfruttamento del marchio stesso;

considerato infatti che la pubblicazione del logo dell’AIO e di ogni altro termine assoggettato a registrazione non è avvenuta allo scopo di pubblicizzare prodotti od opere o discipline affini con uso a tal fine non autorizzato dei marchi stessi, essendo stato effettuato solo un loro richiamo, seppure a sfondo critico senza alcuna appropriazione dei contenuti;

rilevato che le stesse foto del ricorrente lo ritraggono in occasioni pubbliche;

ritenuto quanto alla pretesa illiceità dei contenuti del sito sopra indicato che la stessa non sia desumibile dal decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Roma, trattandosi di un provvedimento privo di efficacia di giudicato e comunque reso perché ignoti gli autori del reato, senza alcun accertamento, dunque, sulla sussistenza del reato stesso, che non si può dare per presupposto;

rilevato altresì che la conoscenza effettiva della pretesa illiceità dei contenuti del sito de quo non possa essere desunta neppure dal contenuto delle diffide di parte, trattandosi di prospettazioni unilaterali;

ritenuto quindi al fine di valutare se un ISP abbia effettiva conoscenza, è necessario che un “organo competente abbia dichiarato che i dati sono illeciti, oppure abbia ordinato la rimozione o la disabilitazione dell’accesso agli stessi, ovvero che sia stata dichiarata l’esistenza di un danno” e che l’ISP stesso sia a conoscenza di una tale decisione dell’autorità competente;

dato atto che risultando pubblicati sul sito in questione, atti giudiziari, quanto in essi affermato non può essere in questa sede confutato e che, pertanto, non si possa impartire alcun ordine alla società resistente, posto che quanto contenuto nel sito de quo appare espressione di un diritto di critica che si fonda proprio sul tenore di tali provvedimenti giurisdizionali, emessi nei confronti di A.M.;

ritenuto quindi che il ricorso debba essere respinto per mancanza del fumus boni juris con riguardo all’azione a tutela del marchio di impresa e del diritto d’autore nonché di quella di risarcimento del danno, prospettate in ricorso;

ritenuto che stante la peculiarità della questione e la contrastante giurisprudenza di merito su questioni analoghe, si possano compensare per intero tra le parti le spese di lite;

visti gli artt. 669 septies c.p.c.;

P.Q.M.

RESPINGE

il ricorso;

DICHIARA

le spese del procedimento interamente compensate tra le parti;

Si comunichi.

Firenze, 25 maggio 2012

Il Giudice

dott. ANNA PRIMAVERA

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Related Posts
AVVOCATO,

CERCHI SENTENZE SU CASI ANALOGHI AL TUO?

CASSAZIONE.NET 4.0 L'EVOLUZIONE DELLO STUDIO LEGALE
PROVA GRATIS
close-link
Avvocato, vuole gestire tutta la sua professione con un'App?....
PROVA  ORA GRATIS
close-image