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Con una circolare interna di Equitalia, diffusa nei giorni scorsi, è stata stabilita l’interruzione dei pignoramenti diretti sui conti bancari e postali dove vengono versati i soldi di lavoratori e pensionati.

Nella nota si legge, infatti che nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all’esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste. Tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili

Di conseguenza, il pignoramento diretto potrà essere attivato solo dopo che sia stato espropriato il terzo debitore (INPS o datore di lavoro) e solo nel caso in cui il reddito da lavoro o pensionistico sia pari o superiore ad euro 5.000 mensili.

Per quanto attiene le procedure di pignoramento presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico, si continueranno ad applicare invece le regole tradizionali:

– 1/10 nel caso di stipendio/pensione inferiore a 2.500 € mensili;

– 1/7 nel caso di stipendio/pensione superiore a 2.500 € mensili ma inferiore a 5.000 € mensili;

– 1/5 nel caso di stipendio/pensione superiore a 5.000 € mensili.

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