Sempre più spesso, anche sui quotidiani, sono riportati casi di controversie relative al nome che i genitori vogliono attribuire al figlio/a.
Da un punto di vista normativo, vengono in rilievo gli artt. 34 e 35 del D.P.R. n. 396/00. Il primo articolo vieta l’imposizione di nomi ridicoli o vergognosi, mentre il secondo introduce il limite della corrispondenza del nome al sesso. D’altra parte, il secondo comma dell’art. 34 prevede altresì come sia possibile attribuire ai cittadini italiani nomi stranieri “espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere J, K, X, Y, W, e, dove possibile anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome”.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, ai genitori non era stato consentito di attribuire il nome Andrea alla propria figlia, dato che nel nostro Paese tale nome ha una valenza esclusivamente maschile.
I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, con la sentenza n. 20385/12, hanno aderito alla tesi opposta, consentendo ai genitori di attribuire ad una bambina tale nome.
Si è infatti precisato come il nome Andrea sia utilizzato in molti paesi europei (Slovacchia, Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda, Danimarca ed Ungheria) ed extraeuropei (in particolare gli Stati Uniti) sia per i maschi che per le femmine e come anche in Italia non sia infrequente imbattersi in persone di sesso femminile che abbiano questo prenome.
Da ciò consegue la legittimità dell’attribuzione del nome Andrea ad una bambina “Il nome A., anche per la sua peculiarità lessicale, non può definirsi nè ridicolo nè vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, nè potenzialmente produttivo di un’ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile…omissis…Un segno distintivo così rilevante come il nome non può avere un contenuto di evidente confusione su un carattere, quale il genere, di primario rilievo. Ma quando la caratterizzazione di genere, come nel caso del nome A., ha perso la sua valenza distintiva esclusiva a causa dell’uso indifferenziato per entrambi i generi, in molti paesi stranieri, del nome in questione, la scelta dei genitori, alla luce dell’art. 34, comma 2, è del tutto legittima perchè non determina alcuno sconfinamento nella lesione della dignità personale”.
Tale soluzione, infine, appare altresì rispettosa del principio costituzionale di uguaglianza, così da equiparare la posizione dei bambini nati in Italia con quella dei bambini nati all’estero e poi trasferitisi nel nostro Paese.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 20 novembre 2012, n. 20385
Svolgimento del processo
In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, il Tribunale di Pistoia aveva disposto la rettificazione dell’atto dello stato civile nel quale risultava imposto alla figlia dei signori M.G. e Z.P. il prenome ” A.”, ordinandone la sostituzione con ” G.A.”, in modo che il nome completo fosse Z.G.A. Avverso tale provvedimento hanno proposto reclamo i genitori della minore, deducendo che il nome ” A.”, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, avrebbe assunto, anche in Italia, una valenza anche femminile, oltre che maschile, con la conseguenza che nessun impedimento si sarebbe dovuto frapporre all’imposizione del nome stesso ad una persona di sesso femminile. La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il proposto reclamo affermando che il nome ” A.” ha nella tradizione culturale italiana una valenza esclusivamente maschile, con la conseguenza che, nella situazione attuale e salvo modifiche future, l’imposizione di questo nome in via esclusiva viola il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 35, ai sensi del quale il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso.
Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione M. G. e Z.P. affidandosi a due motivi.
Motivi della decisione
Nel primo motivo viene censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione del provvedimento impugnato sotto diversi profili.
In primo luogo viene lamentato che il rigetto del reclamo sia stato fondato esclusivamente sull’origine etimologica e la tradizione culturale formatasi in Italia in ordine all’elemento onomastico del nome A. In secondo luogo, viene censurato che non si sia tenuto conto dell’intervenuta circolare interpretativa n. 27 del 2007 del Ministero degli Interni nella quale, per chiarire la portata del divieto di assegnare alla prole nomi non corrispondenti al sesso, è stata utilizzata come ipotesi esplicativa proprio l’imposizione del nome A., a comprova del carattere esclusivamente maschile del nome usato come esempio. Questa necessità, secondo la parte ricorrente dimostra, al contrario, che numerose sono state le istanze di questo tenore a conferma di un nuovo maturato sentire collettivo, che si palesa diametralmente opposto a quello posto a fondamento del provvedimento impugnato. In terzo luogo viene censurato che si sia omesso di motivare in ordine alle deduzioni difensive relative all’interpretazione coordinata dell’art. 34, commi 4 e 2, citato D.P.R.. Il comma 4, a tenore del quale l’Ufficiale di stato civile chiamato a registrare una femmina di nome A. deve informare i genitori della possibilità che da questa loro scelta discenda a loro carico un procedimento di rettifica davanti ad un Tribunale su istanza della competente Procura della Repubblica, ingenera nei destinatari dell’avviso un timore reverenziale tale da produrre nella maggior parte dei casi una desistenza dall’istanza. Il comma 2, consentendo l’attribuzione di nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, con espressa possibilità di estensione alle lettere J, K, Y, X, W, anche con facoltà d’impiegare i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome prescelto, introduce un principio pregevole e condivisibile perchè tiene nel debito conto le trasformazioni del contesto linguistico prodottesi nel tempo dietro le spinte delle ingerenze straniere. Il nome A., proprio in virtù della valenza assunta in molti paesi europei, dovrebbe essere ritenuto sessualmente neutro, secondo la lingua italiana, e conseguentemente attribuibile anche ad una persona di sesso femminile, come dimostra l’attuale diffusione di questo prenome tra le donne straniere che vivono nel nostro paese. Peraltro, il giudice di secondo grado trascura di considerare che si determinerebbe un’ingiustificata discriminazione a carico dei cittadini italiani anche di nascita, rispetto agli stranieri, naturalizzati italiani, che possono preservare il loro nome originario.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 35 in relazione all’art. 3 Cost. e art. 34, medesimo decreto. Una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 35 dovrebbe condurre alla legittimità dell’imposizione del nome A. ad una persona di sesso femminile, se non si vogliono ignorare i significativi cambiamenti nel sentire sociale e le nuove tendenze linguistiche dovute al processo d’integrazione in atto nel nostro paese. L’art. 34, comma 2, consente la scelta di nomi stranieri mutuati da vocabolari onomastici del tutto estranei alla nostra tradizione che presentano una formulazione letterale tale da non consentire un’agevole collocazione nel genere maschile o femminile o da avere un carattere sessualmente neutro. Il nome A. è usato al femminile in molti Stati membri dell’Unione (Slovacchia, Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda, Danimarca ed Ungheria), così da doverlo annoverare senz’altro tra gli elementi onomastici di cui al citato art. 34. In conclusione, negare il diritto all’attribuzione del nome A. al femminile significa vanificare la portata effettiva della norma che facoltizza l’attribuzione di nomi stranieri, con conseguente insanabile contrasto con il successivo art. 35. La valenza sessuale neutra del nome lo rende assimilabile alla maggioranza dei nomi stranieri che l’ordinamento dello stato civile autorizza ad assegnare. Ne consegue che l’unica lettura corretta e costituzionalmente orientata degli art. 34 e 35 induce a ritenere legittima l’imposizione del nome A. a una persona di sesso femminile, anche perchè assimilabile ai nomi stranieri ex art. 34.
I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi.
II diritto al nome costituisce una componente essenziale dei diritti fondamentali della persona umana perchè rappresenta un elemento costitutivo dell’identità individuale, consentendo un’identificazione immediata e riconoscibile del soggetto che lo porta, da ritenersi un attributo necessario ed ineludibile per lo sviluppo soggettivo e relazionale della personalità (art. 2 Cost.art. 8 CEDU, art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). Il diritto alla scelta del nome (inteso come comprensivo del prenome e del cognome) diversamente dagli altri diritti fondamentali, caratterizzati dal minimo comune denominatore dell’autodeterminazione, non viene esercitato dal soggetto cui il nome è imposto al momento della nascita o nella sua immediatezza, ma dal genitore o dai genitori che lo riconoscono. In tutti gli ordinamenti si pone, conseguentemente, il problema di un adeguato bilanciamento del diritto dei genitori alla scelta del nome secondo preferenze, modelli o tradizioni costituenti il bagaglio culturale familiare di riferimento, ed il rispetto della dignità personale che costituisce il criterio conformativo immanente ad ogni diritto fondamentale dell’individuo.
Proprio in virtù della primaria rilevanza dell’elemento distintivo costituito dal nome nel catalogo dei diritti fondamentali della persona umana, esso è oggetto di protezione nei più significativi strumenti internazionali convenzionali dei diritti della persona, oltre ad essere costituzionalmente garantito attraverso l’art. 2 e, attraverso un’interpretazione sistematica e coordinata della norma, anche dall’art. 30 Cost. L’art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976, prescrive che tutti i bambini debbano portare un nome, mentre la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata con la L. 25 luglio 1991, n. 176, con gli artt. 7 ed 8 impegna gli Stati membri a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, compreso il suo nome, senza ingerenze illegali. Già dall’esame delle fonti convenzionali sopra evidenziate, costituenti parte integrante dello statuto costituzionale dei diritti umani della persona, ormai non più declinabile soltanto alla luce del sistema costituzionale interno dei singoli ordinamenti (S.U. n. 19393 del 2009), emerge la dimensione relazionale del diritto, in quanto strumento di collegamento con il gruppo familiare od il singolo genitore cui spetta concretamente la scelta. Il riconoscimento di questa peculiarità, in stretta connessione con la funzione di definizione dell’identità personale, ha determinato nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani l’inclusione del diritto al nome nell’alveo del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Pur in mancanza di un’espressa previsione contenuta nella Convenzione (al pari della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), la Corte Edu ha riconosciuto che il nome ed il prenome sono “strumenti d’identificazione personale e di collegamento alla famiglia” (Sentenza 22/2/1994 n. 16213/90 caso Burghartz contro Svizzera). La scelta del prenome rientra nella sfera della vita privata dei genitori (Sentenza 24/10/96 n. 22500/93 caso Guillot contro Francia e sentenza 6/9/97 n. 10163/95 Salonen contro Finlandia). La Corte, peraltro, nelle medesime pronunce, non ritiene che tale diritto conferisca ai genitori una libertà assoluta di scelta del nome e del prenome, riconoscendo un interesse pubblico e sociale alla regolamentazione del suo uso che può realizzarsi mediante il rifiuto delle Autorità nazionali a consentire l’imposizione di nomi “inusitati”. La sfera della vita privata dei genitori incontra il limite della tutela della dignità del minore.
Il bilanciamento d’interessi tra il diritto alla non ingerenza nelle scelte personali e familiari e l’intervento delle autorità nazionali dei singoli Stati deve avvenire mediante l’assunzione del criterio della proporzionalità e della adeguatezza rispetto al fine (il diritto del minore a non subire conseguenze negative nella sfera della dignità personale a causa di un nome inusitato) che s’intende realizzare. Nella più recente sentenza Johansoon contro Finlandia (n. 10163/02 del 6/9/2007), la Corte EDU, in applicazione dei principi sopraesposti, ha ravvisato la violazione dell’art. 8 nel rifiuto delle autorità finlandesi d’imporre un nome solo perchè non di origine finlandese. Il nome scelto, in quanto non eccentrico nè ridicolo, non pone, secondo la Corte, il problema della tutela degli interessi del minore, con la conseguenza che il rifiuto integra un’illegittima ingerenza nella sfera della vita privata e familiare di esso e dei suoi genitori. Peraltro, il cambiamento del prenome o del cognome da parte delle autorità nazionali determina di per sè un’illegittima ingerenza, dovendo l’intervento statuale, quando giustificato dalla lesione della dignità del minore, sotto il profilo dell’identità personale, limitarsi al rifiuto.
Il quadro normativo interno che regola l’ambito della scelta dei genitori nell’imposizione del prenome al proprio figlio minore deve, conseguentemente, essere interpretato alla luce della qualificazione del diritto al nome come diritto fondamentale della persona umana e dell’inclusione da parte della giurisprudenza EDU della sua tutela, nell’ambito del diritto alla vita privata e familiare. Il D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 34 e 35 dettano una disciplina del diritto alla scelta del nome del tutto coerente con l’accertata collocazione ed ampiezza del diritto. L’intervento correttivo dell’autorità statuale è correlato esclusivamente alla tutela effettiva della dignità personale, in quanto direttamente e continuativamente condizionata dall’elemento dell’identità personale costituito dal nome. L’art. 34 vieta l’imposizione di nomi ridicoli o vergognosi, del tutto coerentemente con il limite della Corte EDU dei nomi “inusitati”.
L’art. 35 introduce un ulteriore limite all’esercizio della scelta, costituito dalla corrispondenza del nome al sesso, al fine di escludere che un profilo d’indubbio rilievo della propria identità come il genere possa essere posto in dubbio o ingenerare ambiguità incidenti sul rispetto della dignità personale.
In questa cornice che delimita i confini della libertà di scelta del nome, il legislatore, nell’art. 34, comma 2, riconosce il diritto di imporre ai minori, cittadini italiani, nomi stranieri ” espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere J, K, X, Y, W, e, dove possibile anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome”. Da questa previsione riemerge la duplice dimensione, individuale e relazionale, della funzione identificativa e distintiva del nome, attraverso il riconoscimento dell’importanza, nella definizione dell’identità personale, del collegamento con il proprio nucleo familiare e il bagaglio culturale, nazionale e geografico che lo determinano. Il legislatore italiano, anche in considerazione del crescente fenomeno di contaminazione ed integrazione di culture, determinato dalla libera circolazione nei paesi UE e dall’intensità del fenomeno migratorio, ha escluso di poter limitare il diritto alla scelta del nome mediante parametri di natura nazionalistica, peraltro censurati dalla Corte EDU, ed ha aperto la possibilità di scelta a tutti i nomi di origine straniera, salvi i limiti, strumentali al rispetto della dignità personale, costituiti dai divieti contenuti nell’art. 34, comma 1 e nell’art. 35. Pertanto, alla luce della lettura coordinata delle due disposizioni sopra citate, risulta agevole la soluzione dei quesiti posti dai due motivi del ricorso. Il nome A., in numerosi contesti nazionali stranieri europei (Slovacchia, Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda, Danimarca ed Ungheria) ed extraeuropei (in particolare gli Stati Uniti) ha una valenza biunivoca, potendo essere indifferentemente utilizzato per soggetti femminili e maschili. Anche nel nostro paese non è infrequente imbattersi in persone di sesso femminile, di nazionalità o provenienza estera, che abbiano questo prenome. Il provvedimento impugnato, ritenendo riferibile il prenome ” A.” esclusivamente ad una persona di sesso maschile, ha, invece, collocato la valutazione della legittimità della scelta operata dai ricorrenti, esclusivamente nel solco della tradizione italiana, senza tenere conto dell’attuale incidenza di fattori d’interferenza, provenienti da culture straniere, cui viene riconosciuta diretta dignità e tutela dalla disciplina normativa italiana, mediante il citato art. 34, comma 2, favorita, nella specie, dalla formulazione letterale del nome stesso. In questa accezione rigidamente nazionalistica, il prenome ” A.” è stato anche considerato nella circolare esplicativa n. 27 del 1/6/2007 del Ministero degli Interni, ma deve essere precisato che tale atto non ha efficacia normativa ma esclusivamente esemplificativa, non determinando alcun vincolo in sede di accertamento giurisdizionale.
Pertanto, la natura sessualmente neutra del nome A., nella maggior parte dei paesi europei, nonchè in molti paesi extraeuropei, tra i quali gli Stati Uniti, per limitarsi ad un ambiente culturale non privo d’influenze nel nostro paese, unita al riconoscimento del diritto d’imporre un nome di provenienza straniera al proprio figlio minore nei limiti del rispetto della dignità personale, così come definita nel D.P.R. n. 396 del 2000, art. 34, comma 1 e art. 35, non può che condurre ad una soluzione opposta a quella fornita dalla sentenza di secondo grado. Il nome A., anche per la sua peculiarità lessicale, non può definirsi nè ridicolo nè vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, nè potenzialmente produttivo di un’ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile. La ratio del divieto di attribuire un nome non corrispondente al sesso del minore è sempre quella fondata sul massimo rispetto della dignità personale. Un segno distintivo così rilevante come il nome non può avere un contenuto di evidente confusione su un carattere, quale il genere, di primario rilievo. Ma quando la caratterizzazione di genere, come nel caso del nome A., ha perso la sua valenza distintiva esclusiva a causa dell’uso indifferenziato per entrambi i generi, in molti paesi stranieri, del nome in questione, la scelta dei genitori, alla luce dell’art. 34, comma 2, è del tutto legittima perchè non determina alcuno sconfinamento nella lesione della dignità personale.
Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto. Il provvedimento della Corte d’Appello di Firenze deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., co. 2. Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’imposizione del prenome ” A.” alla figlia minore dei ricorrenti e la cancellazione della rettifica dell’atto dello stato civile disposta all’esito del giudizio di primo grado con la quale il prenome della minore è stato sostituito con ” G.A.”. Non vi è luogo ad una statuizione sulle spese in ragione della qualità della parte soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del pubblico ministero disponendo la cancellazione della rettifica dell’atto dello stato civile con la quale il prenome ” A.” della figlia minore dei ricorrenti M.G. e Z.P., era stato sostituito con ” G.A.”. Nulla per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.