E-commerce: Il consumatore ha diritto a ricevere le condizioni generali di contratto su un “supporto duraturo”
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 5 Luglio 2012, resa nel procedimento C-49/11 ha dichiarato che: l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.
Il caso: La Content Services, società a responsabilità limitata di diritto inglese, tramite una succursale sita a Mannheim (Germania), propone diversi servizi online sul suo sito Internet, in particolare lo scaricamento di software freeware o trialware. L’utente per accedere ali sito ed ai relativi contenuti è tenuto a compilare un modulo di iscrizione, all’esito del quale è obbligatoriamente tenuto ad accettare le condizioni generali di vendita e a rinunciare al diritto di recesso (le suddette informazioni possono essere visualizzate solo attraverso un link).
Successivamente alla registrazione, l’Utente riceve un messaggio di conferma via email contenente un collegamento ipertestuale (link) a un indirizzo Internet, uno username e una password. Il suddetto messaggio non contiene nessuna informazione sul diritto di recesso, bensì unicamente un link ad una pagina web del sito della società.
Infine, l’Utente riceve dalla Content Services una fattura in cui gli viene richiesto il pagamento di EUR 96 per l’accesso ai contenuti del sito Internet per un periodo di 12 mesi. Con la medesima fattura gli viene ricordato che ha rinunciato al diritto di recesso e che non ha più, quindi, la possibilità di disdire l’abbonamento.
La questione: La Direttiva 97/7/CE in materia di tutela del consumatore nell’ambito dei contratti stipulati a distanza, all’art. 4, richiede che prima della stipulazione del contratto al consumatore siano messe a disposizione una serie di informazioni (tra le quali l’esistenza del diritto di recesso). Inoltre il successivo art. 5 precisa che il consumatore ha diritto di ricevere, al momento dell’esecuzione del contratto, alcune informazioni (in particolare, con riferimento al diritto di recesso) su un “supporto duraturo”.
Si trattava, quindi, di stabilire se la messa a disposizione di un collegamento ipertestuale ad informazioni presenti su una pagina web possa integrare il soddisfacimento delle condizioni indicate dagli artt. 4 e 5 della Direttiva cit.
La decisione: La Corte di Giustizia, investita della questione dalla Camera del Lavoro di Vienna ha, sostanzialmente, censurato la prassi commerciale della società convenuta.
In primo luogo, ha rilevato come l’invio di un link ad un consumatore non possa soddisfare i requisiti di cui all’art. 5. Ciò si desume dal fatto che l’art. 5 utilizza termini quali “ricevere” e “fornite” – la cui definizione non è contenuta nella Direttiva – che rinviano ad un procedimento di trasmissione, nel quale, di norma, il destinatario non è tenuto ad effettuare nessuna attività particolare. Ciò che, pacificamente, non avveniva nella vicenda de qua, in cui il consumatore era tenuto ad aprire e visualizzare il suddetto collegamento ipertestuale
In secondo luogo, ha affermato che il sito Internet della convenuta non poteva essere, in ogni caso, considerato come un «supporto duraturo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7. È stato, infatti, precisato che detta disposizione prospetta un’alternativa, vale a dire che le informazioni pertinenti siano ricevute dal consumatore «per iscritto» o «su altro supporto duraturo», dando così vita ad una vera e propria “condizione di equivalenza funzionale”. Da ciò si desume che il supporto per rivestire la qualità di “supporto duraturo” deve adempiere le medesime funzioni del supporto cartaceo, ovvero il possesso delle informazioni da parte del consumatore al fine della tutela giudiziale dei propri diritti.
La Corte, pertanto, ha affermato che nella misura in cui un supporto consente al consumatore di conservare dette informazioni indirizzate a lui personalmente, garantisce l’assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo ed offre ai consumatori la possibilità di riprodurle identiche, tale supporto deve essere considerato «duraturo» ai sensi di detta disposizione.
Peraltro, la suddetta interpretazione appare corroborata dalla definizione di “supporto durevole” contenuta nella Direttiva 2011/83 – volta a sostituire la direttiva 97/7 a partire dal 13 giugno 2014 – in cui si afferma espressamente che per esso deve intendersi ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. La medesima direttiva, al suo considerando 23, indica che “dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica”.
Alla luce di ciò, come si è già detto, la Corte ha negato la qualità di “supporto duraturo” al sito internet della convenuta, attesa la possibilità per quest’ultima di alterare unilateralmente ed in qualsiasi momento i suddetti contenuti.
Futuri scenari: La sentenza della Corte, qui commentata, afferma il principio secondo cui non è sufficiente inviare al consumatore un collegamento ipertestuale ad una risorsa web contenente le Condizioni Generali di Contratto. Di conseguenza è necessario che tali informazioni siano inviate al consumatore in un “supporto duraturo”. Certamente esso potrà essere costituito da un documento informatico sottoscritto con una firma avanzata ai sensi della normativa comunitaria, ovvero con una firma avanzata, qualificata o digitale, ai sensi di quella italiana. In ogni caso, consigliamo al consumatore di procurarsi uno screenshot della pagina web su cui sono contenute dette informazioni e di apporvi una marca temporale, all’atto della conclusione del contratto, onde precostituirsi una valida prova delle Condizioni da lui accettate, in caso di contestazioni.
* * *
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
5 luglio 2012
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/7/CE – Protezione dei consumatori – Contratti a distanza – Informazione del consumatore – Informazioni fornite o ricevute – Supporto duraturo – Nozione – Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore – Diritto di recesso»
Nella causa C-49/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Wien (Austria), con decisione del 26 gennaio 2011, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2011, nel procedimento
Content Services Ltd
contro
Bundesarbeitskammer,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, E. Juhász (relatore), G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 gennaio 2012,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Content Services Ltd, da J. Öhlböck, Rechtsanwalt;
– per la Bundesarbeitskammer, da A. M. Kosesnik-Wehrle e S. Langer, Rechtsanwälte;
– per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo belga, da T. Materne, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, da G. Kotta, F. Dedousi e G. Alexaki, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato;
– per il governo dei Paesi Bassi, da C. M. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Owsiany-Hornung e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).
2 Detta domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Content Services Ltd (in prosieguo: la «Content Services») e la Bundesarbeitskammer (Camera federale del lavoro) riguardo alla forma in cui il consumatore che abbia concluso un contratto a distanza, via Internet, deve ottenere le informazioni relative a tale contratto.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 I considerando 9, 11, 13, 14 e 22 della direttiva 97/7 enunciano:
«9) (…) il contratto negoziato a distanza è caratterizzato dall’impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza; (…) la costante evoluzione di queste tecniche non consente di redigerne un elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi anche per quelle tecniche che sono ancora poco impiegate;
(…)
11) (…) l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare ad una diminuzione dell’informazione fornita al consumatore; (…) è necessario pertanto determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica di comunicazione impiegata; (…)
(…)
13) (…) l’informazione diffusa da talune tecnologie elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non è ricevuta su un supporto durevole; (…) è necessario che il consumatore riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie ai fini della buona esecuzione del contratto;
14) (…) il consumatore non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del contratto; (…) si dovrebbe prevedere un diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga diversamente; (…)
(…)
22) (…) nell’impiego delle nuove tecnologie il consumatore non ha padronanza della tecnica; (…) è pertanto necessario prevedere che l’onere della prova possa incombere al fornitore».
4 L’articolo 4 di tale direttiva, rubricato «Informazioni preliminari», prevede quanto segue:
«1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;
d) eventuali spese di consegna;
e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3;
(…)
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali e di protezione di coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati membri sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.
(…)».
5 L’articolo 5 della menzionata direttiva, rubricato «Conferma scritta delle informazioni», dispone:
«1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile all’atto dell’esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull’altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto.
Devono comunque essere forniti:
– un’informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 6, inclusi i casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino;
– l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
– informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
– le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o di durata superiore ad un anno.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui può presentare reclami».
6 L’articolo 6 della direttiva 97/7, rubricato «Diritto di recesso», prevede quanto segue:
«1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. (…)
(…)
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti:
– di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi, previsto al paragrafo 1;
(…)».
7 A termini dell’articolo 14 della direttiva 97/7, rubricato «Clausola minima», gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato da detta direttiva, disposizioni più severe compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Tali disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d’interesse generale, della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto del Trattato.
8 Ai fini della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271, pag. 16), si intende per «supporto durevole»(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0049:IT:HTML – Footnote**), conformemente al suo articolo 2, lettera f), «qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate».
9 Ai fini della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3), si intende per «supporto durevole», a termini del suo articolo 2, punto 12, «qualsiasi mezzo che consenta al cliente di registrare le informazioni a lui personalmente destinate in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate».
10 Ai fini della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66), si intende per «supporto durevole», a norma del suo articolo 3, lettera m), «ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate».
11 La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64), abroga tale ultima direttiva, a norma del suo articolo 31, a far data dal 13 giugno 2014. Ai fini della direttiva 2011/83 si intende per «supporto durevole», conformemente al suo articolo 2, punto 10, «ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate».
Il diritto austriaco
12 La direttiva 97/7 è stata trasposta a livello nazionale dalla legge per la tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz) dell’8 marzo 1979 (BGBl. 140/1979), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «KSchG»).
13 Ai sensi dell’articolo 5c, paragrafo 1, del KSchG:
«In tempo utile prima di aderire alla dichiarazione contrattuale, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
1. nome (ditta) e recapito postale dell’impresa;
2. caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
3. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e imposte;
4. eventuali spese di consegna;
5. modalità di pagamento e di consegna o di esecuzione del contratto;
6. sussistenza di un diritto di recesso, tranne nei casi di cui all’articolo 5f;
(…)».
14 L’articolo 5d, paragrafi 1 e 2, del KSchG prevede:
Il consumatore deve ricevere una conferma scritta delle informazioni di cui all’articolo 5c, paragrafo 1, punti 1-6, [del KSchG] in tempo utile all’atto dell’esecuzione del contratto, e al più tardi al momento di consegna in caso di beni non destinati alla fornitura a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto, prima della conclusione del contratto. La conferma scritta (comunicazione di informazione) equivale a una conferma su supporto duraturo a disposizione del consumatore e a lui accessibile.
2) Devono inoltre essere comunicate al consumatore in tempo utile, per iscritto o su supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile:
1. informazioni sulle condizioni e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 5e, inclusi i casi di cui all’articolo 5f, punto 1;
2. l’indirizzo geografico della sede dell’impresa a cui il consumatore può all’occorrenza presentare reclami;
3. informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; e
4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o di durata superiore ad un anno».
15 L’articolo 5e, paragrafi 1-3, del KSchG dispone:
«1) Il consumatore può recedere da un contratto concluso a distanza o revocare un ordine in una vendita a distanza entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3. È sufficiente che la dichiarazione di recesso sia inviata prima della scadenza del termine.
2) Il termine per il recesso è di sette giorni lavorativi; il sabato non è considerato giorno lavorativo. Il termine decorre, trattandosi di contratti di fornitura di beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, ovvero, trattandosi di contratti di prestazione di servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3) Se l’impresa non ha adempiuto gli obblighi di informazione che le derivano dall’articolo 5d, paragrafi 1 e 2, il termine di recesso è di tre mesi a partire dalle date indicate al paragrafo 2. Se, in tale lasso di tempo, l’impresa adempie i suoi obblighi, il termine di esercizio del diritto di recesso menzionato al paragrafo 2 inizia a decorrere dalla data in cui ha comunicato le informazioni».
16 Ai sensi dell’articolo 5f, paragrafo 1, del KSchG, il consumatore non ha alcun diritto di recesso per contratti relativi a servizi la cui esecuzione nei confronti del consumatore inizi convenzionalmente entro sette giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
17 La Content Services, società a responsabilità limitata di diritto inglese, tramite una succursale sita a Mannheim (Germania), propone diversi servizi on line sul suo sito Internet, redatto in lingua tedesca e accessibile anche in Austria. In particolare, si tratta di un sito attraverso il quale è possibile scaricare software gratuiti o versioni di prova di software a pagamento.
18 Per poter utilizzare detto sito, gli internauti devono compilare un modulo di iscrizione. Nel registrarsi, essi devono dichiarare, contrassegnando una casella con un segno di spunta, di accettare le condizioni generali di vendita e di rinunciare al diritto di recesso. Le informazioni previste agli articoli 4 e 5 della direttiva 97/7, in particolare quelle relative al diritto di recesso, non sono direttamente mostrate agli internauti, che possono tuttavia visualizzarle cliccando su un link presente nella pagina di stipulazione del contratto. La sottoscrizione di un abbonamento con la Content Services non può avvenire senza che la casella sia stata contrassegnata.
19 Dopo aver passato l’ordine l’internauta riceve un messaggio e?mail dalla Content Services contenente un collegamento ipertestuale (link) a un indirizzo Internet, uno username e una password. Tale messaggio contiene inoltre l’informazione che, digitando nome utente e password, l’internauta riceverà accesso immediato ai contenuti del sito Internet e che dovrà custodire i dati di accesso al sito in luogo sicuro.
20 Detto messaggio non contiene nessuna informazione sul diritto di recesso. Le informazioni relative a questo diritto possono essere ottenute solo attraverso un link trasmesso contestualmente al messaggio.
21 Dopodiché l’internauta riceve dalla Content Services una fattura in cui gli viene richiesto il pagamento di EUR 96 per l’accesso ai contenuti del sito Internet per un periodo di 12 mesi. Con la medesima fattura gli viene ricordato che ha rinunciato al diritto di recesso e che non ha più, quindi, la possibilità di disdire l’abbonamento.
22 Il procedimento principale è stato avviato dalla Bundesarbeitskammer, ente titolare anche di funzioni di tutela dei consumatori con sede in Vienna (Austria), che contesta la condotta commerciale della Content Services per violazione di svariate norme imposte dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale in tema di tutela dei consumatori.
23 La Content Services, soccombente dinanzi allo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna), ha impugnato tale prima decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Wien.
24 L’Oberlandesgericht Wien rileva che, nel caso di specie, le informazioni sul diritto di recesso non erano contenute nel messaggio elettronico di conferma stesso, bensì potevano essere ottenute solo attraverso un link trasmesso al suo interno. Orbene, un sito Internet potrebbe essere modificato in qualsivoglia momento e, di conseguenza, non sarebbe durevolmente a disposizione del consumatore.
25 Ritenendo necessaria per la soluzione della controversia l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 97/7, l’Oberlandesgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se risponda al requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [97/7], in base al quale il consumatore deve ricevere conferma delle informazioni ivi specificate su un supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, a meno che esse non gli siano già state fornite al momento della conclusione del contratto su un supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile, il fatto che tali informazioni siano messe a disposizione del consumatore sul sito Internet dell’imprenditore attraverso un collegamento ipertestuale all’interno di un testo che il consumatore deve contrassegnare come letto, con l’apposizione di un segno di spunta, per aderire al rapporto contrattuale».
Sulla questione pregiudiziale
26 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7 debba essere interpretato nel senso che risponde al suo dettato una prassi commerciale consistente nel rendere accessibili al consumatore le informazioni richieste da tale norma solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata.
27 Risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che i consumatori, prima della conclusione di un contratto a distanza, non possono accedere alle informazioni relative, segnatamente, al diritto di recesso se non cliccando su un link che rinvia a una parte del sito Internet della Content Services. Risulta altresì che, dopo la registrazione, detti consumatori ricevono dalla Content Services un messaggio e?mail che non contiene alcuna informazione riguardo a tale diritto, bensì solo un link verso il sito Internet della Content Services medesima sul quale poter ottenere talune informazioni in merito al diritto di recesso.
28 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7, il consumatore deve ricevere, per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, conferma delle informazioni pertinenti in tempo utile, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull’altro supporto duraturo, prima della conclusione del contratto.
29 Risulta da questa stessa disposizione che, quando un professionista mette a disposizione del consumatore talune informazioni prima della conclusione del contratto non per iscritto o su supporto duraturo a disposizione del consumatore ed a lui accessibile, detto professionista è tenuto a confermargli le informazioni pertinenti per iscritto o sull’altro supporto.
30 Nel procedimento principale la questione che si pone è quella di stabilire se la prassi commerciale della Content Services comporti la fornitura delle informazioni pertinenti al consumatore su un supporto duraturo prima della conclusione del contratto o, in un momento successivo, il ricevimento da parte del consumatore della conferma di tali informazioni su un supporto siffatto.
31 In primo luogo, occorre esaminare se, nell’ambito di detta prassi commerciale, le informazioni pertinenti siano «fornite» al consumatore o «ricev[ute]» da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7.
32 In proposito, occorre rilevare che né la direttiva 97/7 né i documenti pertinenti ai fini della sua interpretazione, quali i lavori preparatori, forniscono delucidazioni sull’esatta portata dei termini «ricevere» e «fornite», che ricorrono nell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva. La determinazione del significato di tali termini va operata, pertanto, conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2005, easyCar, C?336/03, Racc. pag. I?1947, punti 20 e 21).
33 Quanto al senso abituale nel linguaggio corrente, occorre rilevare, al pari della Commissione, che i termini «ricevere» e «fornite», utilizzati in detta disposizione, rinviano a un procedimento di trasmissione, il primo dal punto di vista del consumatore e il secondo da quello del fornitore. Nell’ambito di un procedimento di trasmissione di informazioni, non è necessario che il destinatario di queste ultime faccia alcunché di particolare. Al contrario, in caso di invio di un link al consumatore, quest’ultimo deve agire per prendere conoscenza delle informazioni di cui trattasi e deve, in ogni caso, cliccare sul link.
34 Quanto al contesto in cui i termini in causa sono utilizzati, occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7 intende garantire la comunicazione al consumatore delle informazioni necessarie alla buona esecuzione del contratto e, soprattutto, all’esercizio dei suoi diritti di consumatore, segnatamente quello di recesso. Come sottolinea il governo italiano, tale disposizione contiene una serie di prescrizioni volte a tutelare i consumatori in quanto parte debole nei rapporti contrattuali a distanza.
35 Occorre altresì rilevare a tale riguardo che, mentre ha optato, all’articolo 4 della direttiva 97/7, nella più gran parte delle versioni linguistiche, per una formulazione neutra, secondo la quale il consumatore deve «beneficiare» delle informazioni pertinenti, il legislatore dell’Unione ha, viceversa, scelto un termine più vincolante per il professionista all’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, secondo il quale il consumatore deve «ricevere» conferma di dette informazioni. In effetti, questo termine esprime l’idea che, riguardo alla conferma delle informazioni ai consumatori, un comportamento passivo dei medesimi sia sufficiente(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0049:IT:HTML – Footnote**).
36 Per quanto attiene alla finalità della direttiva 97/7, quest’ultima consiste nel far beneficiare i consumatori di una tutela ampia, conferendo loro una serie di diritti in materia di contratti a distanza. L’obiettivo del legislatore dell’Unione è, come risulta dal considerando 11 di detta direttiva, evitare che l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza porti ad una diminuzione dell’informazione fornita al consumatore.
37 Alla luce di ciò, si deve considerare che, quando le informazioni che si trovano sul sito Internet del venditore sono rese accessibili solamente attraverso un link comunicato al consumatore, tali informazioni non sono né «fornite» a tale consumatore né «ricev[ute]» da quest’ultimo, come invece prescrive l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7.
38 In secondo luogo, occorre esaminare se un sito Internet le cui informazioni sono accessibili al consumatore attraverso un link mostrato dal venditore debba essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7.
39 In proposito si deve constatare che detta disposizione prospetta un’alternativa, vale a dire che le informazioni pertinenti siano ricevute dal consumatore «per iscritto» o «su altro supporto duraturo».
40 Se ne può dedurre che il legislatore dell’Unione ha previsto due soluzioni funzionalmente equivalenti e, quindi, una condizione di equivalenza di tali supporti.
41 In tali circostanze, come emerge dalle osservazioni presentate alla Corte dai governi austriaco, belga ed ellenico, un succedaneo del supporto cartaceo può essere considerato idoneo a rispondere ai requisiti di protezione del consumatore nel contesto delle nuove tecnologie purché adempia le medesime funzioni del supporto cartaceo.
42 Ne consegue che il supporto duraturo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7, deve garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni menzionate in tale disposizione per consentirgli di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti.
43 Nella misura in cui un supporto consente al consumatore di conservare dette informazioni indirizzate a lui personalmente, garantisce l’assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo ed offre ai consumatori la possibilità di riprodurle identiche, tale supporto deve essere considerato «duraturo» ai sensi di detta disposizione.
44 Corroborano tale impostazione le definizioni della nozione di «supporto durevole» offerte dal legislatore dell’Unione in altri testi normativi, segnatamente all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2002/65, all’articolo 2, punto 12, della direttiva 2002/92 e all’articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48. Benché tali direttive non siano applicabili nel caso di specie, non sussiste alcun motivo di ritenere, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 36 delle conclusioni, che esse rinviino a una nozione differente da quella utilizzata nella direttiva 97/7. Tale considerazione vale a fortiori per la direttiva 2011/83, che è volta a sostituire la direttiva 97/7 a partire dal 13 giugno 2014 e che definisce, al suo articolo 2, punto 10, la nozione di «supporto durevole» secondo i criteri esposti al punto precedente.
45 Identico approccio ha seguito la Corte dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) nella sua sentenza del 27 gennaio 2010, Inconsult Anstalt/Finanzmarktaufsicht (E-4/09, EFTA Court Report, pag. 86), per interpretare la nozione di «supporto durevole» ai sensi della direttiva 2002/92.
46 Orbene, dal fascicolo di causa non risulta che il sito Internet del venditore al quale rinvia il link indicato al consumatore consenta a quest’ultimo di conservare informazioni a lui personalmente dirette in modo da avervi accesso e da poterle riprodurre identiche per un periodo di congrua durata senza che il venditore possa modificarne unilateralmente il contenuto.
47 La Content Services invoca un rapporto dell’European Securities Markets Expert Group (ESME [Gruppo di esperti dei mercati europei dei valori mobiliari]) del 2007, che distingue tra i «siti ordinari» («ordinary websites») e i «siti sofisticati» («sophisticated websites») considerando taluni di questi ultimi possibili supporti duraturi.
48 La Content Services rileva che il progresso tecnico e i rapidi cambiamenti delle nuove tecnologie rendono possibile elaborare siti Internet in grado di garantire che le informazioni, senza che siano trasferite nella sfera di controllo del consumatore, possano essere conservate, accessibili e riprodotte dal consumatore per una congrua durata.
49 Senza esaminare la questione se l’utilizzo di un sito Internet così elaborato possa rispondere alle prescrizioni della direttiva 97/7, è pacifico, e riconosciuto dalla stessa Content Services, che essa non utilizza per l’attività controversa nel procedimento principale un sito del genere.
50 Si deve pertanto constatare che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale, le cui informazioni sono accessibili ai consumatori solamente attraverso un link mostrato dal venditore, non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7.
51 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7 deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricev[ute]» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricev[ute]» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
*N.d.T: Anche se nel testo italiano della presente direttiva e di quelle di seguito citate non è utilizzata l’espressione «supporto duraturo», bensì quella «supporto durevole», appare evidente che il legislatore dell’Unione intendeva riferirsi al medesimo concetto espresso all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7, come testimonia anche il fatto che nella maggioranza delle versioni linguistiche delle direttive che contengono una definizione di detta nozione la terminologia utilizzata è identica a quella contenuta nella direttiva 97/7. Su tale premessa dell’identità concettuale, utilizzerò l’una o l’altra espressione secondo il contesto normativo di riferimento.
*N.d.T: Il testo italiano della direttiva utilizza, per le informazioni di cui all’articolo 4 e per quelle di cui all’articolo 5, il medesimo verbo «ricevere».
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/7/CE – Protezione dei consumatori – Contratti a distanza – Informazione del consumatore – Informazioni fornite o ricevute – Supporto duraturo – Nozione – Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore – Diritto di recesso»
Nella causa C?49/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Wien (Austria), con decisione del 26 gennaio 2011, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2011, nel procedimento