Il Decreto Legge 22 giugno 2012 , n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese, all’art. 54 ha introdotto alcune importanti modificazioni alla disciplina processuale dell’appello, con un evidente intento deflattivo.
In sostanza viene introdotto un “filtro” per la proposizione dell’appello. Secondo quanto disposto dal nuovo art. 348-bis c.p.c., se l’impugnazione non ha ragionevoli probabilità di venire accolta viene dichiarata inammissibile a norma del successivo art. 348-ter c.p.c.
Il “filtro”, tuttavia, a norma dell’art. 348-bis II° comma c.p.c., non opera con riferimento ai procedimenti nei quali è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero e con riferimento alle impugnazioni delle ordinanze di cui all’art. 702-ter c.p.c. (vale a dire, quelle pronunciate nell’ambito del procedimento sommario di cognizione).
Ai sensi dell’art. 348-ter I° comma, l’ordinanza di inammissibilità – che può essere succintamente motivata anche mediante il rinvio ad atti di causa – può essere pronunciata, nella prima udienza di trattazione, solo laddove ricorrano i presupposti di cui sopra (assenza della ragionevole probabilità di accoglimento) con riferimento a tutte le impugnazioni sia in via principale sia in via incidentale.
Quali sono i rimedi esperibili contro l’ordinanza di inammissibilità? Il Decreto Sviluppo distingue due ipotesi:
a) avverso l’ordinanza di inammissibilità si può proporre ricorso per Cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello;
b) se, tuttavia, l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della decisione impugnata, la parte soccombente può proporre ricorso per Cassazione per i soli motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4).
A nostro avviso, pur riconoscendosi l’intento deflattivo, qualora siffatta disposizione venisse confermata, senza modificazioni, nella legge di conversione, si finirebbe per attribuire un potere discrezionale eccessivamente ampio al giudice d’appello.
Non sarà certamente sfuggito all’attento lettore che il requisito per la dichiarazione d’inammissibilità (assenza di “ragionevoli probabilità” di accoglimento) è estremamente generico.
In secundis, l’ordinanza potrà essere “succintamente motivata”, ciò che, di fatto, potrebbe realmente pregiudicare le possibilità difensive della parte soccombente in primo grado.
In ogni caso, il Decreto prevede che il nuovo regime diverrà operativo con riferimento ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.
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Art. 54 – Appello
1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (Inammissibilita' all'appello). – Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.
Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). –