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Oggi, 21 dicembre 2012, il Senato ha approvato in extremis, in via definitiva, il testo della Riforma forense, così come approvato dalla Camera. Destinate a far discutere le norme sull'esame di stato che muta radicalmente rispetto alla struttura previgente ormai consolidata.

La prima innovazione rilevante è quella relativa all'abolizione dei codici commentati. L'art. 46 comma 7, infatti, testualmente dispone che l'esame si svolge con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. 

Confermata, invece, la tripartizione delle prove scritte in: a) parere motivato di diritto civile, b) parere motivato di diritto penale, c) atto giudiziario in materia civile, penale o amministrativa.

Altre radicali innovazioni, invece, concernono la prova orale: dal momento in cui entrerà a regime la riforma, i candidati dovranno necessariamente sostenere la prova sulle quattro materie troncali (diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale), su deontologia, nonché su due restanti materie a scelta.

Per quanto attiene all'entrata a regime del “nuovo esame”, rileva l'art. 49 secondo cui, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazioneall’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le proveorali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

CAPO II

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 46.(Esame di Stato)

1. L’esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, suun quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il dirittoamministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie:ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, dirittoprocessuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti:diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario edinternazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d’esame dispone didieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre provescritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascunaprova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le qualicostituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi daisingoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per lacorrezione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione deglielaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure disvolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla basedei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazionigiurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia conil provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per laprova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul bancosu cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le provescritte inizino all’ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti ditelecomunicazione, pena la immediata esc

lusione dall’esame, con provvedimento del presidente dellacommissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti diqualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia allacommissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame,testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dellareclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sonodenunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registrodei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascunadelle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascunamateria.

13. Agli oneri per l’espletamento delle procedure dell’esame di Stato di cui al presente articolo si provvedenell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all’Erario della tassa di cui all’articolo 1, primo comma,lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, comerideterminata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Art. 47.(Commissioni di esame)

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinquemembri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNFtra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professoriuniversitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione aventecomposizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lostesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consiglidell’ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione odel comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consigliodell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato deidelegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamentesuccessive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.

7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondomodalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalladata di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolaresvolgimento delle prove d’esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agliesami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gliatti.

9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificatoper l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.

Art. 48.(Disciplina transitoria per la praticaprofessionale)

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame diabilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data dientrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001,n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Art. 49.(Disciplina transitoria per l’esame)

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazioneall’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le proveorali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

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