La proposizione delle prime class action in Italia ci consente di approfondire con un taglio prettamente pratico la disciplina introdotta da qualche anno, la quale, come noto a chi si occupa della materia, presenta notevoli divergenze rispetto alla sorella maggiore nordamericana (per una disamina completa confronta il recente articolo “L’azione di classe: la via italiana verso la class action. Analogie e differenze tra i due istituti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto liberalizzazioni).
Nel caso di specie O. De Z. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Firenze la Q. S.p.A. ai sensi dell’art. 140 bis del Codice del Consumo chiedendo che, accertata la responsabilità della convenuta nei confronti dell’attrice e dei cittadini consumatori tenuti al pagamento della T.I.A., per inadempimento dell’obbligazione di provvedere al servizio di trattamento antighiaccio e sgombero della neve e a quello di raccolta dei rifiuti in occasione della nevicata verificatasi a Firenze il 17.12.2010, fosse condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno e/o di restituzione a favore dell’attrice e di ogni aderente, della somma ritenuta di giustizia e di ragione, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c..
Il Tribunale di Firenze, tuttavia, con ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art. 140 bis del Codice del Consumo, ha ritenuto che “la domanda fosse manifestamente infondata limitatamente alla richiesta di contenuto restitutorio e a quella avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale, ritenendola invece assistita da un serio principio di prova, tale da escluderne la manifesta infondatezza, con riferimento all’esistenza di un danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla libertà di movimento subito dai cittadini”.
Ciò premesso, la corte è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità della domanda, ritenendo non configurabile alcuna delle tre fattispecie in presenza delle quali la tutela è ammessa ai sensi del comma 2 dell’art. 140 bis del Codice di Consumo.
In particolare, si è ritenuto che la fattispecie de qua non rientrasse nell’ipotesi a) dell’articolo sopra menzionato, cioè nei casi di rapporti contrattuali tra consumatori o utenti e professionisti, in quanto i cittadini beneficiano del servizio a seguito di un rapporto che intercorre esclusivamente tra l’erogatore del servizio e il Comune di Firenze.
Secondo i giudici della Corte di Firenze, inoltre, non si verterebbe nemmeno nell’ipotesi prevista dalla lettera b), che tutela i diritti identici (ndr: a seguito del decreto liberalizzazioni l’aggettivo identici è stato sostituito da omogenei) spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale, in quanto, secondo la definizione di prodotto e produttore data dall’art. 115 del Codice del Consumo, tra i prodotti non possono essere annoverati i servizi e tra i produttori i soggetti che li erogano agli utenti.
Avverso tale ordinanza era quindi proposto reclamo ai sensi dell’art. 140 bis, comma 7, Codice del Consumo, davanti alla Corte d’Appello, la quale però confermava il precedente provvedimento.
La Corte si è soffermata soprattutto sull’ipotesi di azione di classe relativa ai rapporti contrattuali, precisando come nel tutelare “i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la norma abbia inteso riferirsi ai diritti derivanti da rapporti contrattuali propriamente intesi.
Nel caso di specie, invece, come osservato dal Tribunale, non esiste alcun rapporto contrattuale fra la parte attrice e la convenuta Q. S.p.A. e, a ben vedere, l’esistenza di un rapporto contrattuale non appare configurabile in assoluto, atteso che la prestazione del servizio di cui si tratta dietro pagamento di una tariffa da parte dell’utente non si fonda su una scelta negoziale delle parti interessate, ma deriva direttamente dalla legge”.