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Con la sentenza n. 2195/13, la XII Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha accolto la prima class action in materia di danni da vacanza rovinata.

Il caso. Il pacchetto turistico in questione comprendeva il soggiorno presso un hotel a 4 stelle in una località a Zanzibar durante il periodo delle vacanze di Natale-Capodanno dell’anno 2009.

Purtroppo, a causa del mancato completamento dei lavori di costruzione della struttura, i turisti venivano trasferiti, per alcuni giorni, in un altro albergo “qualitativamente inferiore a livello di sistemazione alberghiera e di servizi rispetto alla struttura prenotata all’acquisto del pacchetto turistico”.

Tale differenza emergeva dal mero confronto tra i depliant, dai quali risultava come il secondo hotel non disponesse della spa, del frigobar, del telefono, della televisione Lcd in camera, del collegamento internet wifi ecc.

Inoltre, anche quando venivano ritrasferiti presso la struttura originaria, la stessa presentava numerosi problemi (circostanze documentate con foto e filmati): il complesso, infatti, era ancora in fase di ristrutturazione, per cui non solo la Spa, ma anche i servizi connessi come la palestra, la piscina con i giochi d’acqua ecc. non erano ancora ultimati, e “la spiaggia antistante la struttura era completamente invasa dalle alghe, non regolarmente pulita e priva di letti, ombrelloni, docce ecc.”.

La decisione. Il Tribunale di Napoli, in sede collegiale, ha osservato come “non vi è dubbio che le circostanze in questione siano idonee a diminuire in misura apprezzabile l’utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica in questione, sicché esse integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale a carico della società venditrice e organizzatrice”.

Per andare esente da responsabilità, il tour operator avrebbe dovuto dimostrare che l’inadempimento derivava da caso fortuito, da esclusiva responsabilità del danneggiato o da fatto imputabile esclusivamente a terzi, ma nessuna delle tre esimenti era stata provata.

Pertanto, il Collegio ha ritenuto sussistente il cd. danno da “vacanza rovinata”, consistente nel disagio e nelle afflizioni subite dal turista che non gli abbiano consentito di “godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo”.

Ai fini risarcitori è stata liquidata la somma di Euro 1.300,00 a turista, fermo restando che la cd. “classe” degli aderenti è stata divisa in due tronconi, essendo state respinte le domande di coloro i quali erano stati trasferiti in un’ulteriore struttura alberghiera, della quale non era stata dimostrata l’inferiorità rispetto a quella prenotata.

Tale sentenza si segnale proprio perchè è stato applicato per la prima volta l’istituto di cui all’art. 140 bis Cdc ai danni da vacanza rovinata.

In effetti, a ben vedere, la cd. class action all’italiana sembra poter trovare applicazione in fattispecie simili, dove si riscontra quella “identità” di diritti richiesta ai fini della formazione della classe dei danneggiati.

Inoltre, a seguito della riforma del 2012 “l’identità dei diritti” è divenuta “omogeneità dei diritti”, aprendo così sempre più la possibilità per i consumatori di ottenere una tutela risarcitoria collettiva nei casi di danni seriali.

Vedi anche: Risarcimento danni Costa Crociere

L’immagine del post è stata realizzata da Ymon, rilasciata con licenza cc.

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