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L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli, secondo le regole dell’art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 11020 del 9 maggio 2013.

Il fatto: La vicenda de qua traeva origine dalla proposta istanza di modifica delle condizioni di divorzio e segnatamente la riduzione del contributo mensile per il mantenimento del figlio maggiorenne.

Richiesta respinta dalle Corti di merito che, sul punto, avevano rilevato che il figlio, pur avendo trent’anni, avesse percepito compensi sostanzialmente irrilevanti, per cui non poteva dirsi che avesse raggiunto una piena autosufficienza economica.

La questione: Si trattava, qui, di stabilire il momento della cessazione dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio. Da un lato, nelle pronunce di merito si postulava la necessità di una completa autosufficienza del figlio. Dall’altro, ad avviso del padre ricorrente, sarebbe stato sufficiente aver messo il figlio in condizione di studiare e di inserirsi nel mondo lavorativo.

La soluzione: La Cassazione, investita della questione, si uniforma all’orientamento consolidato, secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 cod. civ. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.

  * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28710/2008 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28, presso l’avvocato BERNARDI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta, procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F.G.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 325, presso l’avvocato BROCCO ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il 03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato BROCCO ROBERTO che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con decreto depositato in data 3 luglio 2008, il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di C.T., intesa alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite tra le parti con sentenza del medesimo Tribunale del 21 ottobre 1996, ed in particolare alla riduzione del contributo di Euro 1136,00 mensili per il mantenimento dei figli P. e L., nati rispettivamente nel 1978 e nel 1983, e dell’assegno divorzile di Euro 826,00 mensili, ritenendo che la situazione economica complessiva del ricorrente non aveva subito il dedotto peggioramento, ed ha altresì respinto la domanda della resìstente di aumento del contributo per i figli.

Il C. proponeva reclamo avverso detta pronuncia, chiedendo la riduzione dell’assegno divorzile ad Euro 600,00 mensili, la revoca del contributo per il mantenimento del figlio P. e la riduzione ad Euro 325,00 di quello per il figlio L., con pagamento diretto a favore dello stesso.

Si costituiva A.F.G.M., eccependo l’inammissibilità del reclamo, e nel merito l’infondatezza. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza in data 18 giugno 2008 – 3 luglio 2008, ha respinto sia il reclamo proposto dal C. che il reclamo incidentale proposto dall’ A.F., compensando integralmente tra le parti le spese del grado.

Nello specifico, e per quanto qui ancora interessa, la Corte d’appello ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal figlio P. emergeva che quest’ultimo, pur avendo trent’anni, aveva lavorato solo per un breve periodo di tempo con retribuzione irrilevante(sei mesi di tirocinio in (OMISSIS), con rimborso spese di complessivi Euro 3000,00, e tre mesi di collaborazione con cliniche private, con un compenso di Euro 7,00 per ora), e che doveva ancora frequentare la scuola di specializzazione, per cui non aveva raggiunto una propria completa autosufficienza economica, senza che ciò fosse ascrivibile a proprio comportamento colposo; ha rilevato che non si erano verificate dall’epoca del divorzio alla data della pronuncia modifiche idonee ad imporre un cambiamento della valutazione operata in quella sede, ed ha quindi confermato la misura dell’assegno divorzile e del contributo di mantenimento.

Ricorre avverso detta pronuncia il C. sulla base di tre motivi. Si difende con controricorso A.F..

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 147, 148 e 155 ter e quinquies c.c., e dell’art. 30 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, l’impugnata sentenza postula che solo la completa autosufficienza economica del figlio comporterebbe la cessazione dell’obbligo del mantenimento da parte del padre non convivente, mentre l’avere messo il figlio P. in condizione di studiare e di inserirsi nel mondo lavorativo determina la cessazione dell’obbligo di mantenimento, che ha funzione educativa; non è solo la completa autosufficienza economica del figlio a comportare la cessazione dell’obbligo di mantenimento da parte del padre non convivente ed il figlio, avendo volontariamente cessato i rapporti di collaborazione con la clinica romana, versa quanto meno in colpa per non essersi messo in condizione di procurarsi un reddito.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 315 c.c., nel combinato disposto degli artt. 147, 148 e 155, ter e quinquies c.c..

Secondo il C., l’art. 315 c.c., configura a carico del figlio una situazione passiva, ossia di debito verso la famiglia, su cui può ben innestarsi il giudizio di colposo inadempimento, al fine di sanzionare l’ingiustificato rifiuto di una sistemazione lavorativa.

1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi e controversi, ed omessa motivazione sul fatto decisivo. La Corte ha omesso di valutare che P., in una mail indirizzata al padre, ha riconosciuto di essere indipendente e capace di mantenersi, non ha valutato che la frequenza della scuola di specializzazione è retribuita e che,ove il figlio non l’avesse frequentata, sarebbe stato in grado di lavorare presso cliniche private.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

La Corte d’appello di Roma non ha violato le norme di legge richiamate, e nel ritenere il perdurante obbligo del C. al mantenimento del figlio P. ha seguito il principio espresso da questa Corte in materia, secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 cod. civ. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in tal senso, le pronunce 15756/2006, 22214/2004, 4765/2002).

Ed infatti, la Corte del merito, preso atto che C.P., laureato in medicina, dopo avere frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all’estero e avere svolto nel 2006, per soli tre mesi, attività presso cliniche private percependo la somma di Euro 7,00 ad ora, ha ritenuto che lo stesso, pur avendo trent’anni, e dovendo ancora frequentare la scuola di specializzazione, non aveva raggiunto una propria completa autosufficienza economica, senza che ciò potesse ascriversi a colpa dello stesso.

Non corretta è pertanto la lettura della pronuncia operata dal ricorrente, che postula nel figlio quell’autosufficienza economica che la Corte ha concretamente escluso alla stregua delle risultanze di causa, considerate le somme percepite durante il tirocinio e nelle cliniche private, congruamente definite “risibili”, e nella valutazione dello specifico iter professionale del settore, sì da non potersi ritenere raggiunta un’adeguata capacità lavorativa e reddituale.

Nè infine, per l’evidente irrisorietà delle somme in concreto percepite, può ritenersi il figlio in colpa per non avere proseguito l’attività di collaborazione con le cliniche private.

Il giudizio della Corte del merito è stato infine condotto avuto riguardo alla situazione economica e patrimoniale del C., ex art. 148 c.c..

2.2.- Il secondo motivo è infondato.

Il richiamo all’art. 315 c.c., è ingiustificato, atteso che detta norma disciplina ipotesi diversa da quella di cui si tratta, attenendo alla situazione del figlio convivente, dotato di sostanze e reddito, nei confronti della famiglia convivente, e tale non è C.P..

2.3.- Il terzo motivo presenta dei profili di infondatezza e di inammissibilità.

La Corte del merito non è incorsa in alcuna contraddittorietà della motivazione, nel ritenere la saltuaria attività del figlio P., scarsamente retribuita, non idonea a consentire il raggiungimento dell’indipendenza economica dello stesso, e nel porre tale rilievo a base della reiezione della domanda della resistente, di aumento del contributo di mantenimento, essendo diverse le domande e diversi i presupposti delle stesse.

Inoltre, non può ritenersi provato, come fa il ricorrente, che C.P. frequenti la scuola di specializzazione, risultando nel giudizio di merito che questi era in procinto di partecipare al concorso di ammissione; quanto alla mail indirizzata al padre, a tacere da ogni ulteriore rilievo, si tratta di documento di cui lo stesso ricorrente non indica quando sarebbe avvenuta la produzione nei gradi di merito, e, come tra le ultime affermato nelle pronunce 4220/2012, 6820/2010 e 6937/2010, l’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali sui quali si fonda e di trascriverli nella loro completezza, con riferimento alle parti oggetto di doglianza, richiede che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la parte provveda alla loro individuazione, indicando in quale sede processuale sia avvenuta la produzione nel giudizio di merito.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi, liquidati in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

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