Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25799 del 2011, depositata il 2 dicembre, con la quale ha avallato la decisione resa dalla corte territoriale nella controversia intentata da un giornalista nei confronti del proprio datore di lavoro relativamente a un trasferimento dettato da una presunta incompatibilità ambientale.
Il problema, infatti, nasceva da una serie di accuse (mai provate) mosse nei confronti del giornalista ed apparse in alcuni quotidiani nazionali.
La Cassazione, sul punto, ha confermato l’interpretazione fornita dai giudici di merito secondo cui gli atti di trasferimento in questione – regolati dal disposto dell’art. 2103 c.c. – non si presentavano supportati da alcuna valida ragione giustificativa, per non avere la società provato che le circostanze dedotte come significative di una incompatibilità ambientale addebitabile al giornalista fossero idonee ad incidere sull’ambiente di lavoro ed ad arrecare in quanto tali pregiudizio alla produttività ed alle esigenze organizzative dell’impresa.