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Con la sentenza n. 3410 del 15 febbraio 2018, il Tribunale Civile di Roma, ha riaffermato l’irrilevanza per la società del patto parasociale sottoscritto dai soci di una società a responsabilità limitata.

Patto parasociale e società

La vicenda oggetto della pronuncia del Tribunale romano traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un ingegnere, socio di una società a responsabilità limitata, nei confronti della medesima società, per il pagamento delle spettanze relativo ad un incarico professionale avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso di un immobile di proprietà della predetta società.

La prestazione de qua era stata eseguita dal ricorrente in esecuzione di un patto parasociale del 10 dicembre 2008, sottoscritto con i soci della società resistente. L’accordo prevedeva, da un lato, che i soci di minoranza (tra cui il ricorrente) avrebbero provveduto, a propria cura e spese, alla gestione degli aspetti tecnici, progettuali e legali concernenti la valorizzazione dell’immobile sopra menzionato (e, quindi, anche quelli relativi al cambio di destinazione d’uso) e, dall’altro, che i relativi costi “per un importo massimo di 400.000 euro” sarebbero stati rimborsati dalla società all’ottenimento del cambio di destinazione d’uso dell’immobile.

La società ingiunta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo evidenziando che il predetto patto parasociale risultava vincolante solo fra i soci e non nei confronti della società. L’ingegnere, costituitosi nel procedimento di opposizione, invece, ribadiva di aver ricevuto l’incarico professionale direttamente dalla società, alla luce della formulazione e del tenore del patto parasociale.

Patto parasociale e contratto a favore di terzo

Il Tribunale romano, investito della questione, ha ricostruito la fattispecie come “contratto a favore di terzo”, atteso che il patto parasociale aveva ad oggetto la realizzazione di un’attività professionale a favore di un soggetto (la società) che non era parte dell’accordo. Ciò premesso, ha ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 3115/1995), nel contratto a favore di terzo, corrisponde al vero che gli effetti dell’accordo si producono sia a favore dello stipulante che del terzo, tuttavia quest’ultimo non diventa mai parte del contratto, né in senso formale, né in senso sostanziale.

Applicando tali principi al caso di specie, il Giudice ha, quindi, affermato l’irrilevanza per la società del patto parasociale sottoscritto dai soci e, conseguentemente, escluso che l’ingegnere potesse azionare la pretesa creditoria nei confronti della società.

La circostanza, dedotta dal ricorrente in sede monitoria, secondo cui era stato espressamente convenuto dai soggetti stipulanti dell’accordo che i costi sarebbero stati rimborsati dalla società è stata ritenuta del tutto priva di rilevanza.

Riconosciuta la qualità di “terzo” in capo alla società rispetto agli accordi intervenuti tra i soci, non poteva certo configurarsi un valido incarico professionale conferito dalla società al socio-ingegnere e, di riflesso, neanche un obbligo di pagamento delle spettanze richieste in virtù del sopracitato patto parasociale. 

La sentenza qui esaminata appare di indubbia rilevanza poiché afferma, a chiare lettere, il principio dell’irrilevanza per la società degli accordi raggiunti tra i soci.

Molto spesso, infatti, specialmente con riferimento alle startup innovative, vengono stipulati complessi accordi parasociali che prevedono, da un lato, l’obbligo di alcuni soci di erogare determinate prestazioni alla società (tipicamente prestazioni di servizi) e, dall’altro, alcuni diritti da azionare nei confronti della medesima società (a titolo meramente esemplificativo, il diritto di percepire un compenso). Laddove il patto non sia sottoscritto anche dalla società, quanto meno per la formale accettazione degli obblighi previsti a suo carico, nessuna pretesa potrà essere validamente azionata nei confronti di quest’ultima.

Patto parasociale e promessa del fatto del terzo?

In siffatte ipotesi, sarebbe preferibile, ad avviso di chi scrive, utilizzare lo schema della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. In tal caso dovrebbe essere espressamente previsto un impegno di determinati soci (solitamente quelli rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto) a fare in modo che la società esegua le prestazioni previste nel patto parasociale a favore del sottoscrittore avente diritto. Tale ricostruzione consentirebbe al socio de quo di richiedere un indennizzo ex art. 1381 c.c. alle proprie controparti contrattuali nel caso in cui il terzo (la società) non esegua l’obbligazione promessa.

Allo scopo di prevenire contenziosi sulla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo ex art. 1381 c.c., le parti ben potrebbero predeterminare la somma dovuta nel caso in cui il terzo non dovesse rendere la prestazione promessa. A tal riguardo, sembra doveroso ricordare che la Suprema Corte, con la sentenza n. 13120 del 1997 ha statuito che, in tal caso, non sarebbe applicabile l’art. 1384 c.c., (riduzione ad equità della penale manifestamente eccessiva) e, di conseguenza, il giudice non potrebbe ridurre la somma convenuta anticipatamente dalle parti.

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