La Cassazione ribadisce che l’intestazione fiduciaria realizza un’interposizione reale di persona, con pactum fiduciae ad efficacia obbligatoria solo interna tra le parti, non opponibile ai terzi.
La recente pronuncia giurisprudenziale di legittimità della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n. 5507 del 21 marzo 2016, in linea con numerosi precedenti (tra i quali Cass. 10 maggio 2010, n. 11314, Cass. 8 maggio 2009, n. 10590, Cass. 2 maggio 2007, n. 10121), aderisce alla teoria secondo cui l’intestazione fiduciaria realizza una interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto, a differenza della interposizione fittizia o simulata, acquista a tutti gli effetti la titolarità dei beni oggetto del contratto, essendo tuttavia tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire quanto oggetto del contratto a quest’ultimo o a terzi beneficiari ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario, in forza di un rapporto interno di natura obbligatoria con l’interponente. Pertanto, con specifico riferimento al caso concreto affrontato dalla Suprema Corte, dalla detta teoria si trae la conseguenza che, nell’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria), la qualità di socio spetta al fiduciario ed è quest’ultimo, non il fiduciante, a poter esercitare i diritti sociali.
La ricostruzione del rapporto fiduciario fatta propria dalla sentenza è quella tipica del modello romanistico, in cui appunto si ha il trasferimento in capo al fiduciario della titolarità del diritto oggetto di fiducia e il pactum fiduciae ha natura meramente obbligatoria, producendo solamente effetti interni tra le parti. In senso opposto, invece, le meno recenti Cass. 21 maggio 1999, n. 4943, Cass. 28 maggio 1997, n. 10031, Cass. 23 settembre 1997, n. 9355 qualificavano espressamente il fiduciante come effettivo proprietario delle partecipazioni, secondo il modello germanistico della fiducia, stante il carattere “trasparente” di questo tipo di intestazione, perché il vincolo tra le parti avrebbe anche efficacia reale opponibile ai terzi.
Da notare come, proprio in ambito societario, esista una normativa specifica, benché un po’ datata, in tema di società fiduciarie. L’articolo 1 comma 5 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 dispone che le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi. Tuttavia, per quanto ci risulta, questa norma è rimasta inapplicata nella prassi.
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