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In caso di mancato pagamento delle spese condominiali, sussiste l’obbligo, in capo all’amministratore, di inviare un atto di messa in mora prima di introdurre il giudizio monitorio?

 

Di tale questione si è da ultimo occupata la Suprema Corte, con la pronuncia n. 9181/13, avente ad oggetto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Gli opponenti deducevano l’improcedibilità dell’azione monitoria perchè non preceduta dalla previa contestazione della morosità da parte dell’amministratore, resa obbligatoria dall’art. 34 del regolamento condominiale.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, “Il motivo è manifestamente infondato in quanto nella norma del regolamento non è fatto divieto all’amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora.

La norma regolamentare si limita a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata”.

In altre parole, secondo la Cassazione, in tali fattispecie è possibile procedere in via monitoria senza la previa messa in mora del condomino.

E’ però necessario sottolineare come tale condotta, seppur non preclusiva dell’azione, potrebbe nondimeno essere rilevante ai fini processuali, ad esempio in materia di liquidazione delle spese.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 19 febbraio – 16 aprile 2013, n. 9181

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7987-2007 proposto da:

D.L.U. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA 1390, presso lo studio dell’avvocato GRANDE CARMELA, rappresentati e difesi dall’avvocato TREDANARI MARIO;

– ricorrenti –

contro

COND. (OMISSIS) – in (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F GROSSI GONDI 62, presso lo studio dell’avvocato FOTI CARLO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGNUSDEI GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2006 del GIUDICE DI PACE di TROIA, depositata il 30/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato CROCE Gianluigi, con delega depositata in udienza dell’Avvocato TREDANARI Mario, difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato AGNUSDEI Giuseppe, difensore del resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il 13/11/2004 D.L.U. e M.A. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Troia aveva loro ingiunto di pagare 226,08 Euro per spese condominiali al Condominio (OMISSIS) sulla base del verbale di assemblea condominiale del 28/6/2004 con la quale era approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2003-2004 e all’unanimità il bilancio preventivo 2004 2005.

Gli opponenti deducevano l’improcedibilità dell’azione monitoria perchè non preceduta dalla previa contestazione della morosità da parte dell’amministratore; secondo gli opponenti la contestazione era resa obbligatoria dall’art. 34 del regolamento condominiale;

deducevano, inoltre, la mancata comunicazione del verbale di assemblea e contestavano la debenza della somma.

Il Giudice di Pace con sentenza del 30/1/2006 rigettava l’opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese a favore del costituito condominio.

Il Giudice di Pace osservava:

– che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla base della prova scritta rappresentata dalla delibera di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e che la previsione dell’art. 34 del regolamento condominiale, secondo la quale l’amministratore poteva mettere in mora il condomino inadempiente, non era condizione necessaria per la richiesta di ingiunzione.

D.L.U. e M.A. propongono ricorso affidato a quattro motivi; resiste con controricorso il condominio.

Motivi della decisione

Occorre premettere, con riferimento ai quesiti formulati con il ricorso, che al ricorso non si applica l’art. 366 bis ora abrogato e che imponeva la formulazione di un quesito a conclusione dell’illustrazione del motivo; la sentenza impugnata è stata depositata il 30/1/2006, mentre l’art. 366 bis c.p.c. era applicabile solo ai ricorsi avverso provvedimenti pubblicati successivamente alla L. n. 40 del 2006, ossia dal 2/3/2006.

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. e il vizio di motivazione sostenendo che il GdP ha errato nell’interpretare la disposizione del regolamento condominiale che obbliga l’amministratore all’osservanza del regolamento condominiale; in particolare l’art. 34 del regolamento, interpretato secondo buona fede, precluderebbe il ricorso alla procedura monitoria, senza previa messa in mora.

1.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto nella norma del regolamento non è fatto divieto all’amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora.

La norma regolamentare si limita a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 20, lett. G del regolamento condominiale e sostengono che l’amministratore avrebbe violato l’art. 20 del regolamento che gli fa obbligo di inviare a mezzo di raccomandata a.r. la copia del verbale dell’assemblea condominiale.

2.1 Il motivo è addirittura inammissibile in quanto introduce una censura, relativa all’inadempimento dell’obbligo dell’amministratore di trasmettere copia del verbale dell’assemblea condominiale, per nulla conferente rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale occorreva stabilire unicamente se le somme di cui al preventivo e consuntivo approvati fossero o meno dovute, nè risulta che nel giudizio di merito siano state sollevate specifiche contestazioni del debito.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che se il giudice di pace avesse correttamente valutato la testimonianza di P.U., avrebbe dovuto trarre il convincimento che era prassi e regola del condominio che l’amministratore mettesse in mora i condomini prima di procedere con decreto ingiuntivo.

3.1 Il motivo è inammissibile in quanto si censura un vizio di motivazione su un “punto” (secondo la formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla riforma del 2006) per nulla decisivo: l’inosservanza delle regole o delle prassi invocate non precludeva, per le ragioni già illustrate sub 1.1, il ricorso alla procedura monitoria.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che il Giudice di Pace ha ritenuto che il D.L. avesse approvato il bilancio consuntivo, mentre dal verbale risulta che non lo aveva approvato.

4.1 Il motivo è inammissibile in quanto il dedotto vizio di motivazione riguarda una circostanza irrilevante perchè la controversia non attiene al voto espresso dal condominio, ma alla debenza delle somme risultanti a debito sulla base degli approvati bilanci preventivo e consuntivo, che non risultano oggetto di specifica contestazione davanti al giudice del merito.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 34 del regolamento condominiale in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e censurano la sentenza impugnata in relazione alla pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali, malgrado l’amministratore abbia agito in via monitoria senza previamente contestare la morosità e senza informarli sulla loro posizione debitoria.

5.1 Il motivo è infondato in quanto i ricorrenti sono rimasti integralmente soccombenti e pertanto il giudice del merito, condannandoli al pagamento delle spese, ha fatto corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. Il mancato esercizio del potere di compensazione attribuito al giudice del merito dall’art. 92 c.p.c. non è sindacabile davanti a questo giudice di legittimità, concernendo valutazioni di merito che non risultano nemmeno sollecitate davanti al giudice del merito dalla parte che, detto per inciso, non ha mai offerto il dovuto pagamento e ha formulato difese manifestamente infondate sia davanti al GdP sia davanti a questo giudice di legittimità.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare al controricorrente condominio (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013.

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