La norma
Delibere Societarie – il controllo notarile. L’art. 2436 c.c. dispone che il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto ne richiede l’iscrizione al competente registro imprese, contestualmente al deposito.
Tuttavia ciò può avvenire solo dopo che sia verificato, ad opera del notaio, l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, nel termine di trenta giorni.
Il controllo
Si tratta di un controllo di legalità sostanziale, non solo formale, ma non esteso al merito, in tutto coincidente con l’omologa un tempo riservata ai tribunali, salvo quanto appresso specificato.
Va subito notato come, per dottrina prevalente, il notaio deve comunque ricevere il verbale e solo successivamente effettuare il controllo di legalità, ai fini dell’iscrizione, salvi i casi limite in cui già dall’ordine del giorno emerga l’intenzione di approvare delibere palesemente illecite.
Il registro delle imprese resta invece deputato ad un controllo di legalità solo formale, avente ad oggetto la verifica della conformità alla legge della documentazione presentata.
I vizi rilevanti
Gli interpreti si interrogano sull’effettivo contenuto del controllo di legalità sostanziale. Per un primo orientamento, forse prevalente nella dottrina notarile, rileverebbero solo i vizi comportanti la nullità della delibera; tuttavia, la giurisprudenza, anche di legittimità, pare aderire all’altro orientamento, per il quale rileverebbero anche i vizi comportanti annullabilità della delibera.
L’art. 28 n. 1 della legge notarile sancisce che il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge. La presenza dell’avverbio “espressamente” è l’argomento letterale principale a sostegno della limitazione del controllo di legalità ai soli vizi attinenti la nullità, peraltro indubbia, cioè non oggetto di contrasti, soprattutto giurisprudenziali.
La responsabilità disciplinare
L’art. 138 bis della legge notarile afferma che viola l’art. 28 della stessa legge il notaio che chiede l’iscrizione al registro imprese quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge. La sanzione disciplinare è identificata nella sospensione da sei mesi ad un anno più la sanzione pecuniaria da euro 516 a 15493.
La responsabilità professionale
Vi possono essere gli estremi per la responsabilità professionale, ovvero la particolare responsabilità contrattuale nei confronti del cliente. Sul punto rilevano il comma 2 dell’art. 1176 c.c., per il quale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, e l’art. 2236 c.c., per il quale vi è la limitazione di responsabilità nei casi in cui si pongono problemi tecnici di speciale difficoltà. Ove siano danneggiati soggetti terzi, potrebbe esservi
anche la responsabilità extracontrattuale, nei limiti in cui questa è ammessa nel nostro ordinamento (artt. 2043 e ss c.c.).
L’oggetto
Giova notare come il controllo del notaio in sede di modifica statutaria abbia ad oggetto le sole parti da modificare, non l’intero statuto, a meno che non si proceda ad una sua integrale approvazione (cfr. Comitato del Triveneto).
L’omologa del tribunale
L’art. 2436 c.c. fa salvo un residuale ambito di omologazione giudiziale, ove il notaio ritenga non adempiute le condizioni di legge e gli amministratori ricorrano al tribunale, perché effettui il controllo di legalità. A sua volta, il decreto del tribunale è passibile di reclamo.
La pubblicità
La delibera produce effetti solo dopo l’iscrizione al registro imprese (pubblicità costitutiva).
Tuttavia, parte della dottrina ritiene che le delibere possano produrre effetti interni alla società, non verso i terzi, fin da subito, per cui potrebbe anche parlarsi di pubblicità dichiarativa (sul punto si notino gli orientamenti del Consiglio notarile di Milano e del Comitato del Triveneto).