Il conflitto di interessi nella volontaria giurisdizione rileva se è attuale, concreto, patrimoniale, se vi è la incompatibilità degli interessi e se ne può derivare un danno, anche solo potenzialmente.
L’incompatibilità
È l’essenza stessa del conflitto, in quanto dottrina e giurisprudenza sono pressoché unanimi nel ritenere che non rilevi il caso in cui gli interessi coinvolti, di rappresentante e rappresentato, siano convergenti, allineati, quindi appunto non in conflitto. L’incompatibilità si ha, pertanto, quando il soddisfacimento dell’interesse di un soggetto porti al pregiudizio dell’interesse dell’altro soggetto.
L’attualità
Il conflitto deve essere attuale e concreto perché, normalmente, non rileva il conflitto solo potenziale ed eventuale.
Tuttavia, questa caratteristica ha conosciuto negli anni una rivisitazione ad opera della giurisprudenza, al punto che anche l’interesse confliggente solo potenzialmente ha assunto pieno rilievo. Si può fare l’esempio del padre donante al figlio minore, per il quale la Cassazione ha ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale, perché la madre potrebbe trarre vantaggio dalla donazione a discapito del minore, che la scavalcherebbe nell’ordine dei soggetti obbligati agli alimenti. È evidente come, assenti al momento dell’atto i presupposti per gli alimenti, il conflitto sia tutt’altro che attuale, ma essendo quello citato un orientamento autorevolmente espresso, è inevitabile che la prassi si conformi ad esso.
Patrimonialità
Il conflitto deve essere patrimoniale per espressa disposizione legislativa, come può trarsi dall’art. 320 c.c.. Ne deriva che è irrilevante il mero conflitto morale, dovendo sorgere una questione economica perché l’atto sia annullabile per conflitto di interessi.
Il danno
Dal compimento dell’atto in conflitto deve poter derivare un danno. Si osserva come non rileva che concretamente si abbia un danno come conseguenza dell’atto, essendo sufficiente la mera potenzialità di esso.
Diretto e indiretto
Il conflitto di interessi nella volontaria giurisdizione è diretto quando coinvolge interessi propri del rappresentante e del rappresentato; esso è indiretto quando viene in considerazione l’interesse di un soggetto terzo, rilevante per il rappresentate, il quale quindi non può tutelare a pieno l’interesse del rappresentato.
Sul punto, il riferimento normativo è dato dall’art. 1394 c.c., ma si ritiene che nella rappresentanza legale non occorra che il conflitto sia conosciuto o riconoscibile dal terzo, rilevando in ogni caso.
Tuttavia, nella responsabilità genitoriale, il conflitto indiretto non rileva sempre, perché, ex art. 320 ult. co. c.c., il conflitto non è sufficiente sia solo morale, ma deve essere patrimoniale per espressa disposizione.