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Interessante pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in materia di separazione.

La Sig.ra XXX chiedeva la modifica delle condizioni di separazione consensuale, deducendo, quale fatto sopravvenuto, che in data 5.07.2011 era stata licenziata e che era altresì affetta da grave patologia, con conseguente difficoltà di svolgere attività lavorativa.

Ciò posto, la ricorrente chiedeva porsi a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00.

Il resistente, invece, eccepiva che la moglie intratteneva una relazione con un medico ortopedico sin dal 2010, relazione che le consentiva quindi un tenore di vita anche superiore a quello tenuto in costanza di matrimonio.

Tali notizie sulla situazione sentimentale della donna erano state ricavate dal suo profilo facebook, dove vi erano numerose foto della coppia e dove la ricorrente, sotto la voce situazione sentimentale, aveva scritto “impegnata con …”.

La quaestio iuris, quindi, è: è possibile utilizzare i dati ricavati da facebook?

Il Tribunale ha risposto positivamente al quesito, osservando quanto segue: “Sul punto, per completezza motivazionale, si osserva che tali documenti devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria”.

Il Tribunale, quindi, distingue tra i dati e le informazioni scambiate su facebook tramite messaggi di posta e/o chat, i quali sono coperti da segretezza, e i dati e le informazioni pubblicate sul proprio profilo, i quali invece non godrebbero di questa protezione, indipendentemente dalle impostazioni di privacy scelte.

Infatti, a parere del Giudice, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sul proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terzi non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, rendendole pertanto conoscibili ed utilizzabili anche in sede giudiziaria.

La pronuncia in commento si segnala per aver affrontato un tema decisamente attuale, sul quale probabilmente altri Tribunali dovranno a breve confrontarsi, sottolineando come l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra potrebbe essere oggetto di revisione, conferendo ad esempio maggiore rilevanza alle impostazioni privacy scelte dall’utente.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Decreto 13 giugno 2013

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – 1^ Sezione Civile – Coll. “A”, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Ida D’Onofrio – Presidente –

Dott. Luca Caputo – Giudice rel./est. –

Dott.ssa Maddalena Natale – G.O.T. –

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 809 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2012, riservata in decisione all’udienza camerale del 13.06.2013 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione e vertente

TRA

G. C., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti omissis

RICORRENTE

E

TR. S., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dagli avv.ti omissis

RESISTENTE

NONCHE’

Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

INTERVENTORE EX LEGE

Il Collegio,

sciogliendo la riserva espressa all’esito dell’udienza camerale del 13.06.2013;

letti gli atti, esaminata la documentazione e sentite le parti personalmente;

OSSERVA

rilevato che la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata il 31.05.2011, nella quale era previsto che entrambi i coniugi rinunciavano all’assegno di mantenimento deducendo, quale fatto sopravvenuto, che in data 5.07.2011 era stata licenziata e che, inoltre, era affetta da grave patologia, con conseguente difficoltà di svolgere attività lavorativa; in conseguenza di ciò ha chiesto porsi a carico del marito un assegno per il proprio mantenimento di euro 700,00;

rilevato che il resistente ha eccepito il peggioramento della propria situazione reddituale ed ha dedotto che la moglie intrattiene una relazione con un medico ortopedico sin dal 2010, relazione che le consente un tenore di vita anche superiore a quello in costanza di matrimonio;

considerato che, com’è noto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 11488/2008), per la revisione delle condizioni della separazione e/o di divorzio, è necessario dimostrare che siano sopravvenuti fatti nuovi, modificativi della situazione in base alla quale la sentenza era stata emessa, o gli accordi erano stati presi;

considerato, inoltre, che, secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di assegno di mantenimento e divorzile, l’instaurazione di una relazione more uxorio stabile da parte del coniuge avente diritto all’assegno incide nel senso di determinare una sospensione del diritto a percepire l’assegno di mantenimento; ciò, tra l’altro, alla luce del fatto che viene meno il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. n. 3923/12, n. 17195/11 e n. 17643/07);

ritenuto che, nel caso di specie, le risultanze documentali abbiano dimostrato la sussistenza di una relazione sentimentale duratura e stabile con il dott. B. Ga.;

ritenuto che, in particolare, tale circostanza risulti documentata, in primo luogo, dalle fotografie e dalle informazioni tratte dal social network “Facebook”: in queste ultime, infatti, nelle informazioni di base relative al c.d. profilo della ricorrente, sotto la voce “situazione sentimentale” viene indicato espressamente “impegnata con N.B.”. Inoltre, vi sono numerose foto tratte dal c.d. profilo “Facebook” della ricorrente, che la ritraggono con il dott. B., foto pubblicate sul profilo in diversi periodi dell’anno ed in diverse località, anche turistiche. Sul punto, per completezza motivazionale, si osserva che tali documenti devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria;

considerato, inoltre, che la relazione di convivenza stabile della ricorrente con il dott. B. Ga. presso il medesimo di residenza è stata riscontrata anche dalla Polizia Municipale negli accertamenti ad essa delegati dal Tribunale;

considerato che, quanto al dedotto problema di salute della ricorrente, lo stesso era già esistente, per sua stessa ammissione, al momento della separazione;

considerato, ancora, che la ricorrente ha riferito che dopo il licenziamento avvenuto nel 2011 ha percepito per un periodo l’indennità di disoccupazione ed ha cercato di reperire un lavoro senza esito;

ritenuto che, da un lato, non sia stata fornita prova che la ricorrente, dotata di capacità lavorativa, avendo lavorato per circa tredici anni, si sia effettivamente adoperata per trovare lavoro e, dall’altro lato, che, in ogni caso, l’instaurazione del rapporto di convivenza stabile accertato abbia fatto venire meno, almeno allo stato, il parametro dell’adeguatezza al mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;

ritenuto che, in particolare, l’instaurazione della convivenza stabile costituisca una circostanza tale da escludere il diritto a percepire un assegno di mantenimento;

ritenuto che, pertanto, la domanda vada rigettata;

ritenuto, quanto alle spese processuali, che le stesse debbano seguire la soccombenza; stante l’entrata in vigore del D.M. n. 140/12, che ha modificato la disciplina delle spese di giustizia prevedendo un compenso complessivo per il professionista in luogo della distinzione tra diritti ed onorari, le spese sono liquidate d’ufficio applicando i valori medi di liquidazione di cui allo scaglione di riferimento (fino ad euro 25.000,00) ridotti di un terzo, attesa la natura semplificata e de-procedimentalizzata della presente procedura;

ritenuto che non possa accogliersi la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria, per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla stessa, anche in considerazione della complessità e novità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali affrontate.

P.Q.M.

-rigetta la domanda;

-condanna G. C. al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400,00 per compenso professionale ex D.M. n. 140/12, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 13.06.2013

Il Presidente

dott.ssa Ida D’Onofrio

Il giudice relatore/estensore

dott. Luca Caputo

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